Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 07/05/2026, n. 8424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8424 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08424/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02589/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2589 del 2026, proposto da HU NG OP, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Imperato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente con assicurata password n. 055991325126, spedita in data 26 settembre 2024, con conseguente ordine alla Questura competente di provvedere con provvedimento espresso sulla suddetta istanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Vista la memoria depositata in data 23 aprile 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 la dott.ssa SI NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
Considerato che:
- col ricorso in esame si chiede che si dichiari l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in data 26 settembre 2024, con conseguente ordine alla Questura di Roma di provvedere con provvedimento espresso sulla suddetta istanza;
- in data 23 aprile 2026 il ricorrente ha comunicato che, con PEC del 5 marzo 2026, l’Amministrazione ha comunicato il favorevole esito dell’istanza e la possibilità di ritirare, nei successivi 20 giorni, il titolo di soggiorno richiesto presso il Commissariato competente, e di non avere dunque più interesse ad una pronuncia di merito sul ricorso all’esame;
- con memoria depositata in data 30 aprile 2026 l’Amministrazione ha comunicato che, il 24 febbraio 2026, la domanda è stata validata e che, in data 28 marzo 2026, il titolo è stato consegnato al ricorrente;
- alla camera di consiglio del 5 maggio 2026, previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. della possibile improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto:
- che, in ragione di quanto dichiarato dal ricorrente con memoria del 23 aprile 2026 e dell’intervenuto rilascio del permesso di soggiorno richiesto, ricorrano i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al presente giudizio sul silenzio e, dunque, l’improcedibilità del ricorso;
- che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, in ragione della definizione in rito della controversia;
- con riferimento all’istanza di liquidazione della parcella depositata dall’Avv. Simona Imperato in data 23 aprile 2026 in relazione all’attività difensiva svolta a favore del ricorrente, ammesso provvisoriamente al gratuito patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 154/2026 della competente Commissione, quanto segue:
Visto l’art. 82, d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “ valori medi delle tariffe professionali vigenti ”, tenuto conto dell’“ impegno professionale ”;
Visto l’art. 130, d.P.R. n. 115/2002, che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;
Ritenuto, al fine di individuare il giusto compenso per l’attività svolta dal difensore, di valutare, in applicazione dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, le caratteristiche dell’attività prestata e dell’affare trattato, oltre che il risultato del giudizio;
Ritenuto, quindi, di stabilire, in relazione al valore (indeterminabile) della controversia, un compenso (già ridotto fino al 50% ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014) pari a:
- euro 1.027,00 (fase di studio);
- euro 851,00 (fase introduttiva);
- euro 1.735,00 (fase decisionale),
per un totale di euro 3.613,00, da ridurre della metà per il gratuito patrocinio, ex art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, e della metà per pronuncia in rito ex art. 4, comma 9, del D.M. n. 55/2014 cit., per un importo di euro 903,25;
Ritenuto, pertanto, di dover liquidare l’importo di euro 903,25, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli oneri di legge,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Liquida la somma di euro 903,25 in favore dell’Avv. Simona Imperato, per onorari relativi al presente grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026, con l'intervento dei magistrati:
SA NA, Presidente
SI NE, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| SI NE | SA NA |
IL SEGRETARIO