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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/02/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
-Sezione terza civile-
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott.ssa Cristina Fasano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15557/2018 R.G. avente ad oggetto: “responsabilità extracontrattuale ” tra rappresentato e difeso dall' avv. Gianquitto Pio Michele, in virtù di procura in Parte_1 calce all'atto di ricorso ex art. 702 bis;
- ricorrente/ attore- contro
, in persona del Ministro pt, rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
-resistente/convenuto-
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CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate nelle note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.11.2024 celebrata in forma cartolare da intendersi qui come integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 702-bis, regolarmente notificato, ha chiesto che il giudice dichiarasse Parte_1 la responsabilità esclusiva del nella causazione delle lesioni da lui riportate in data Controparte_1
12.06.2016 e, per l'effetto, lo condannasse al pagamento della somma di € 26.000,00 o della diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non derivatine.
1.1. Nel dettaglio il ricorrente ha esposto che:
- il giorno 12.06.2016, intorno alle ore 21:00 circa, dopo avere assistito insieme ad altre persone all'incontro di calcio tra le squadre del Foggia Calcio e A.C. Pisa presso lo Stadio Comunale Pino Zaccheria di Foggia, si era recato presso la pizzeria “Me Gusta”, distante circa un isolato, per cenare e , mentre si trovava seduto ai tavolini posti all'esterno del locale, si era avvicinato un gruppo di Carabinieri in tenuta d'ordine pubblico, con casco, scudo e manganello, che, con fare repentino, aveva costretto tutti gli avventori seduti all'esterno ad entrare nel locale;
- nel mentre tutti i clienti cercavano di entrare nel locale, in assenza di situazioni di pericolo che giustificassero l'intervento diretto dei militari e pur non opponendo egli alcuna resistenza al comando, un
Carabiniere gli aveva assestato un colpo di manganello senza motivo e con inaudita violenza;
- a seguito del colpo ricevuto era stato richiesto l'intervento del personale del 118 il quale, giunto sul posto, gli aveva diagnosticato un“ trauma facciale con rottura incisivo sx superiore (dovuto a uno scontro con la polizia)” e lo aveva trasportato al P.S. degli Ospedali Riuniti di Foggia dove era stato dimesso con la diagnosi di “ altra perdita di denti – avulsione traumatica 1 incisivo sup.sn e lussazione parziale 1 incisivo sup dx-tumefazione labbro inferiore”;
- il 13.06.2016 era ritornato al P.S. dove era sottoposto a visita odontoiatrica dal dott. il Persona_1 quale gli aveva diagnosticato una “tumefazione labbra e ferita L.C. labbro inf. - assenza del 2.1 di origine traumatica, alveo 2.1 beante, mobilità accentuata 1.1 (test di vitalità negativo), nei limiti la risposta ai tests di vitalità per 1.2/2.2, rx opt – conferma dato clinico, immobilizzazione immediata dell'1.1 con terapia canalare dello stesso elemento (tentativo di recupero), protesi provvisoria immediata )” che lo aveva costretto in data 14.07.2016 a sottoporsi ad un nuovo intervento “in cui si è manifestata l'irrecuperabilità dell'elemento 1.1. con mobilità accentuata, eseguita implantologia elementi 1.1/22.1 (3,25x1.3 su 1.1 E
3,25x 11,5 su 2.1) rigenerazione del sito osseo ricevente OS Min –Membr Osseoguard, con terapia medica”;
- al trauma subito erano conseguite “disfunzione transitoria di otto mesi dell'ugnazia dell'apparato stomatognatico (deglutizione, respirazione, masticazione, fonazione,mimica postura e estetica)” e danno biologico superiore al 3% quantificato in € 6.585,00, oltre al danno estetico dovuto alla diversa lunghezza delle corone protesiche poste sugli impianti (necessarie per la frattura delle pareti vestibolari degli alveoli coinvolti, rispetto a quella delle corone degli elementi naturali persi ) ed al danno patrimoniale consistente nella spesa di € 4.404,00 per le cure già eseguite e nelle ulteriori somme di € 2.000,00 x2 (€4.000,00) e
€2.000,00 x 5 (€10.000,00) per il necessario futuro rifacimento degli impianti e delle protesi già installate;
- dopo l'aggressione si era recata sul posto una pattuglia dei Carabinieri facente parte della Legione
Carabinieri “Puglia – Compagnia di Foggia – N.O.R. – Aliquota Radiomobile mentre il Comandante di
Compagnia ed il Comandante dei NORM erano sopraggiunti successivamente al Pronto Soccorso;
- in occasione dell'incontro di calcio Foggia - Pisa del 12.06.2016 era stato comandato il contingente dell'11° Battaglione Carabinieri Puglia di Bari – 2^ Compagnia, composto da 80 unità, di cui 48 della 1^
Compagnia, 30 della 2^ Compagnia e 2 della Compagnia Comando e Servizi, come si evince dal “rapporto sul fatto – Foggia 12.06.2016 incontro di calcio Foggia - Pisa” a firma del Comandante Capitano
[...]
(Nr. 139/2-8 di prot.- Rif. f.n. 378/3 datato 14.06.2016) che era esibito in atti;
Persona_2
- in data 15.07.2016 egli aveva sporto denuncia alla Procura della Repubblica di Foggia a cui erano seguite, ex art. 370 c.p.p., su delega del P. M., le indagini nel corso delle quali erano state acquisite la relazione di servizio del N.O.R. Compagnia di Foggia del 13.06.2016, la relazione di servizio redatta dal personale dell'11° Battaglione Carabinieri Puglia – 2^ Compagnia del 12.06.2016 e sentiti a sommarie informazioni alcuni soggetti;
- l'esito delle indagini aveva confermato l'evento e l'appartenenza al corpo dell'Arma dei Carabinieri - 11^
Battaglione Carabinieri Puglia comandato di servizio nella giornata del 12.06.2016- del soggetto responsabile dell'aggressione , sebbene il P.M. ne avesse dovuto chiedere l'archiviazione evidenziando che
“le indagini compiute non hanno consentito l'identificazione dell'autore della condotta oggetto di incriminazione […] né si ravvisa l'utile svolgimento di ulteriore attività di indagine in considerazione del fatto che molti erano i Carabinieri presenti al momento del fatto e che l'agente aveva il volto coperto dal casco”;
- l'invito alla negoziazione assistita, inoltrato ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 132/2014 (conv. in legge n.
162/2014) al Comando dei Carabinieri, e da questi alla Prefettura competente, era rimasto inevaso.
1.2. Tutto ciò premesso ha adito l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui Parte_1 sopra.
2. Si è costituito in giudizio il il quale ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso chiedendo il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3 c.p.c., attesa la complessità della vicenda da non potersi istruire in via sommaria.
In via subordinata (ma sempre preliminare) ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva stante la legittimazione esclusiva del Ministero dell'Interno per essersi verificate le lesioni durante l'espletamento di un servizio di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica.
Nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda .
3. Disposto il mutamento di rito all'udienza del 19.07.2019 e concessi i termini di cui all'art. 183 6° comma c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo di produzione documentale e CTU medico -legale e, successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07.11.2024 ove è stata introita in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
///
4. Occorre esaminare innanzitutto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal
[...]
. CP_1
5.1.Esso ha sostenuto che sussisterebbe la legittimazione passiva esclusiva del Ministero dell'Interno per essersi le lamentate lesioni verificate durante l'espletamento di un servizio di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica .
5.2. Ad avviso della scrivente l'eccezione è fondata.
Alla stregua del sistema normativo di riferimento, di cui agli artt. 1,2 e 24 del r. d. 14 giugno 1934, n. 1169, modificato dai decreti legislativi n. 297 e n. 298 del 5 ottobre 2000, l'Arma dei Carabinieri costituisce una forza armata autonoma nell'ambito del , collocazione confermata dal successivo Controparte_1 Decreto Legislativo n.66 del 2010 (Codice Ordinamento Militare) che ha abrogato i precedenti decreti legislativi ad eccezione degli artt. 3 , co n.1, 3 e 5 e 16 del D.Lgs. n.297/2000 consolidando in atti normativi le funzioni storicamente svolte dall'Arma .
Infatti, con il D. Lgs n.66 del 2010 è stata descritta l'attuale fisionomia organizzativa dell' ossia Pt_2 caratteristiche, compiti e dipendenze.
In particolare, ai sensi dell'art. 155 , “L'Arma dei Carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del
Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferite dalla normativa vigente”.
Quanto ai compiti, il predetto dlgs.vo dispone che “ L'Arma dei Carabinieri, quale Forza militare di polizia ai sensi dell'articolo 155: a) assicura il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini, della loro incolumità e della tutela della proprietà, ai sensi della legislazione vigente;
b) svolge le funzioni di struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.
225; c) espleta gli altri compiti previsti dalla normativa vigente”( art. 159).
Infine, in ordine alle dipendenze è previsto che: “L'Arma dei carabinieri dipende: a) tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti militari;
b) funzionalmente dal Ministro dell'interno, per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.”( 162 primo comma, lett. B).
Ebbene, in virtù della ripartizione riveniente dalla citata normativa, quando i Carabinieri svolgono attività di servizio a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica , essi dipendono funzionalmente dal Ministero dell'Interno con la conseguenza che ogni atto compiuto nell'esercizio delle citate funzioni è imputabile non al
[...]
quanto, piuttosto, al Ministero dell'Interno. CP_1
Nel caso di specie è pacifico che l'evento lamentato dal si è verificato nell'esercizio di compiti di Pt_1 tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica tra i quali rientra, appunto, il servizio di scorta all'autobus della tifoseria ospite al fine di garantirne il deflusso in sicurezza.
In ragione di tale considerazione va, quindi, ravvisata la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno come soggetto a cui imputare, ai sensi dell'art. 2049 c.c., la responsabilità per i danni cagionati nell'esercizio delle attività di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica.
6.Ovviamente l'accoglimento della suddetta eccezione esonera la scrivente dall'esame della fondatezza nel merito della domanda .
7.In ordine alla regolamentazione delle spese processuali le stesse seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo a carico di parte attrice tenuto conto del valore dichiarato della controversia, in base ai parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M.
n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018, e da ultimo dal D.M. n. 147/2022, tabella n. 2, terza colonna, D.M. citato (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 5.200,01 ed €. 26.000,00) e con riduzione del 50% dei compensi medi previsti per ciascuna fase, stante la scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate
Per quanto riguarda le spese inerenti, invece, alla CTU espletata, come liquidate in corso di causa, queste restano definitivamente a carico di parte attrice stante la sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da nella causa civile iscritta al n. R.G. 15557/2018, ogni Parte_1 contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_1
2) condanna lla rifusione delle spese processuali sostenute dal Parte_1 Controparte_1
che liquida in complessivi € 2540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie,
[...]
C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge;
3) pone definitivamente le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, a carico di parte attrice.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari il 1.02.2025
Il giudice
Cristina Fasano