Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2003, n. 3069
CASS
Sentenza 1 marzo 2003

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Il requisito della specialità della procura, stabilito per il giudizio di cassazione dall'art. 365 cod. proc. civ., assolve all'esigenza che la volontà della parte di impugnare la sentenza attraverso il ricorso per cassazione si formi tenendo conto della decisione oggetto del ricorso e, perciò, dopo che questa è stata pronunciata e con specifico riferimento ad essa. Ne consegue che la procura apposta a margine del ricorso per cassazione e conferente il mandato difensivo "nel presente giudizio innanzi alla Corte di cassazione" soddisfa quella esigenza, posto che l'intestazione del ricorso indica la sentenza oggetto dell'impugnazione, mentre dalla considerazione della data di notificazione del ricorso stesso emerge, in relazione alla data della sentenza, che la procura, proprio in quanto apposta sul ricorso, è stata conferita successivamente alla pronuncia della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2003, n. 3069
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3069
    Data del deposito : 1 marzo 2003

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