Sentenza 1 marzo 2003
Massime • 1
Il requisito della specialità della procura, stabilito per il giudizio di cassazione dall'art. 365 cod. proc. civ., assolve all'esigenza che la volontà della parte di impugnare la sentenza attraverso il ricorso per cassazione si formi tenendo conto della decisione oggetto del ricorso e, perciò, dopo che questa è stata pronunciata e con specifico riferimento ad essa. Ne consegue che la procura apposta a margine del ricorso per cassazione e conferente il mandato difensivo "nel presente giudizio innanzi alla Corte di cassazione" soddisfa quella esigenza, posto che l'intestazione del ricorso indica la sentenza oggetto dell'impugnazione, mentre dalla considerazione della data di notificazione del ricorso stesso emerge, in relazione alla data della sentenza, che la procura, proprio in quanto apposta sul ricorso, è stata conferita successivamente alla pronuncia della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2003, n. 3069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3069 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FIORILLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IA IE;
- intimato -
sul 2^ ricorso n. 01/01/9535 proposto da:
IA IE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EUDO GIULIOLI 47/B/18, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MAZZITELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO BARRA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
E.P.I. ENTE POSTE ITALIANE S.P.A.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 350/00 del Tribunale di AVELLINO, depositata il 16/03/00 R.G.N. 262/99;
udita del 16/10/02 del consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato BARRA ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GUIDO RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Avellino IE OL chiedeva l'accertamento della nullità del lodo arbitrale emesso dal collegio di conciliazione ed arbitrato, costituito ai sensi dell'art. 7 6^ comma legge n.300/70, a seguito dell'impugnazione del licenziamento intimato dalla datrice di lavoro Poste Italiane S.p.a., e conseguentemente la declaratoria di nullità di detto provvedimento di recesso.
Il Pretore adito rigettava la domanda e il sig. OL proponeva appello avverso tale decisione, sostenendo che gli arbitri avevano posto a base della loro pronuncia fatti estranei alla contestazione che aveva preceduto il licenziamento.
Con sentenza del 16 marzo 2000 il Tribunale di Avellino accoglieva il gravame, dichiarando la nullità del lodo arbitrale e l'illegittimità del licenziamento impugnato, con la condanna della società appellata alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. Il giudice dell'appello affermava che l'addebito disciplinare contestato doveva essere riferito al solo evento della detenzione dello OL imputato di vari reati, in assenza di ogni richiamo all'accertamento dei fatti oggetto della imputazione. Pertanto gli arbitri avevano ecceduto dal mandato loro conferito nell'ambito dell'arbitrato irrituale, perché avevano esteso l'indagine alla realizzazione di tali fatti, oltre la mera valutazione della incidenza del provvedimento restrittivo della libertà personale.
Avverso questa sentenza la S.p.a. Poste Italiane propone ricorso per cassazione, notificato il 15 marzo 2001, affidato ad unico motivo. IE OL resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato con tre motivi. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. 2. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale, sollevata dal controricorrente e ricorrente incidentale, che contesta la validità della procura a margine dell'atto in quanto priva della indicazione della data del rilascio e degli estremi della sentenza impugnata, come dell'autorità alla quale viene proposto ricorso, non risultando poi manifestata la volontà di conferire procura o mandato per la rappresentanza "ma solo una delega rispetto ad un altrui potere inidentificato". L'eccezione è priva di fondamento. La procura apposta a margine dell'atto risulta conferita dal Presidente della società ricorrente agli avv. ER ES e IG LO "affinché rappresentino e difendano anche disgiuntamente la predetta Società nel presente giudizio innanzi alla Corte di Cassazione".
II requisito della specialità della procura, stabilito per il giudizio di cassazione dall'art. 365 cod. proc. civ., assolve all'esigenza che la volontà della parte di impugnare la sentenza attraverso il ricorso per cassazione, si formi tenendo conto della decisione oggetto del ricorso e, perciò, dopo che questa è stata pronunciata e con specifico riferimento ad essa. Ne consegue che la procura apposta a margine del ricorso per cassazione e conferente il mandato difensivo "nel presente giudizio innanzi alla Corte di Cassazione", soddisfa quella esigenza, posto che l'intestazione del ricorso indica la sentenza oggetto dell'impugnazione, mentre dalla considerazione della data di notificazione del ricorso stesso emerge, in relazione alla data della sentenza, che la procura, proprio in quanto apposta sul ricorso, è stata conferita successivamente alla pronuncia della sentenza (v. in questo senso, tra le altre, Cass. 20 febbraio 1999 n. 1430).
3.1. Con l'unico motivo del ricorso principale, mediante la denuncia dei vizi di violazione e falsa applicazione della legge n. 533/1973 e degli artt. 1362 e segg. cod. civ., 12 e 14 disp. att. cod. civ., nonché difetto di motivazione, si censura la sentenza impugnata che ha erroneamente ravvisato nel lodo degli arbitri un eccesso rispetto al mandato conferito, in relazione alla questione della legittimità del licenziamento intimato allo OL. Tale mandato richiedeva agli arbitri di pronunciarsi sulla applicabilità dell'art. 34 del CCNL, e quindi di valutare la sussistenza di fatti o atti dolosi di tale gravita da giustificare il recesso immediato dal rapporto di lavoro.
3.2. Le censure meritano accoglimento. L'addebito contestato allo OL risulta formulato nei seguenti termini, riportati nella sentenza impugnata: "La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino in data 20.3.96 ha comunicato che ella è stata arrestata in flagranza per il reato di cui all'art. 629 c.p. (estorsione), commesso per assicurarsi il profitto dei reati di cui agli artt. 314 e 619 c.p. (peculato - violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni). Per quanto sopra esposto, lo scrivente ritiene la S. V. passibile della sanzione disciplinare di cui al combinato disposto degli artt. 32 e 34 del CCNL per i dipendenti EPI del 26.11.94, del licenziamento senza preavviso concretandosi, nel caso in esame, la fattispecie astratta di cui al citato art. 34, comma 7, 10^ ipotesi, del seguente letterale tenore: 'in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti dei terzi, di gravita tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro'" II provvedimento disciplinare risulta successivamente irrogato, in base a tale contestazione, con il richiamo del citato art. 34 del CCNL applicabile. Il lavoratore ha promosso la costituzione del Collegio di Conciliazione e arbitrato previsto dall'art. 7 comma sesto legge 20 maggio 1970 n. 300; il lodo emesso dal Collegio così costituito ha ravvisato nella fattispecie gli estremi per l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento prevista dalla suddetta norma collettiva.
Ad avviso del Tribunale di Avellino il testo, sopra riportato, della contestazione disciplinare, imponeva di affermare che l'addebito su cui si fonda il provvedimento adottato doveva ritenersi circoscritto al solo fatto della carcerazione preventiva del dipendente, in assenza di qualsiasi riferimento specifico "all'accertamento circa la effettiva e concreta (o meno) commissione di quei fatti che lo avevano determinato, e che quindi potevano integrare quegli atti e comportamenti dolosi sì gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto". Gli arbitri hanno quindi "ecceduto nel mandato loro conferito allorché .... hanno proceduto ad indagare sulla commissione dei fatti posti a fondamento del provvedimento restrittivo della libertà personale ... senza, viceversa, limitare la loro indagine, così come avrebbero dovuto, alla incidenza che il detto provvedimento restrittivo poteva avere sulla legittimità dell'impugnato provvedimento di risoluzione del rapporto".
3.3. Il Collegio osserva che l'arbitrato irrituale (quale quello previsto dalla procedura di cui all'art. 7, sesto comma, legge 20 maggio 1970 n. 300) è impugnabile per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale. Tra questi rientra, secondo un costante orientamento di questa Corte, l'errore che, procedendo da violazione dei limiti del mandato conferito agli arbitri, abbia inficiato la volontà contrattuale da costoro espressa. Tale vizio è ravvisabile ogni qualvolta gli arbitri non si siano attenuti all'incarico ricevuto pronunziando al di fuori di quanto loro espressamente o implicitamente devoluto;
con l'ulteriore precisazione che l'indagine sui limiti del mandato si risolve in accertamento riservato al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se conforme ai criteri dell'ermeneutica negoziale ed adeguatamente motivato (Cass. 21 maggio 1996 n. 4688;
v. anche Cass. 27 aprile 1985 n. 2740, 18 gennaio 1992 n. 595, 13 aprile 1999 n. 3609).
3.4. L'accertamento degli estremi di questa fattispecie richiedeva quindi l'individuazione di una difformità tra il chiesto e il pronunciato, in relazione all'effettivo contenuto del mandato conferito agli arbitri e all'oggetto della determinazione adottata per la composizione della controversia.
Sotto questo profilo, l'iter logico argomentativo seguito nella sentenza denunciata appare censurabile, posto che il contenuto del mandato conferito con l'impugnazione del licenziamento doveva essere riferito alla questione della sussistenza o meno della giusta causa di recesso, e quindi identificato sulla base della motivazione addotta dalla società datrice di lavoro a giustificazione del provvedimento disciplinare di cui si contestava la legittimità; in questo senso acquistava senza dubbio immediato rilievo, anzitutto, lo specifico riferimento, contenuto nella comunicazione dell'atto di recesso (non considerata dal Tribunale), della sanzione adottata all'ipotesi contrattuale del licenziamento per "fatti o atti dolosi, anche nei confronti dei terzi, di gravita tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro" (ponendosi su un piano diverso, e logicamente distinto, l'indagine sul profilo attinente alla corrispondenza tra la motivazione del provvedimento e la contestazione dell'addebito con la quale si è aperto il procedimento disciplinare).
3.5. Con riguardo alla lettera di contestazione, il convincimento espresso dai giudici di merito non è sorretto dalla indicazione delle ragioni in base alle quali viene negata ogni rilevanza all'espresso richiamo, ivi contenuto, alla suddetta ipotesi contrattuale di licenziamento per giusta causa, affermandosi che l'addebito disciplinare non riguarderebbe comunque la responsabilità del dipendente per la realizzazione di tali atti dolosi, dovendo essere invece riferito unicamente al provvedimento restrittivo della libertà personale.
Nella interpretazione di tale dichiarazione di volontà ad opera dei giudici di merito si ravvisa dunque, oltre ad un vizio di motivazione della decisione, la violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale, con particolare riferimento ai principi di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ.: risulta infatti ignorato, senza giustificazione, l'esame dello specifico dato testuale costituito dall'enunciazione della lettera di contestazione con cui la società datrice di lavoro affermava essersi realizzata la fattispecie prevista dall'art. 34 del C.C.N.L.. Tale enunciazione si pone in immediato nesso logico con il richiamo del contenuto dell'imputazione penale, posto in relazione con la condotta disciplinarmente rilevante.
3.6. Il motivo del ricorso principale deve essere quindi accolto, risultando del tutto infondata la deduzione di controparte che prospetta ima preclusione derivante dal giudicato formatosi sulla statuizione del Tribunale, secondo cui la mera sottoposizione del dipendente a procedimento penale poteva comportare solo la sospensione cautelare del servizio. Si tratta di un'affermazione che non costituisce un'autonoma ratio decidendi, dovendo essere ricondotta alla prospettazione, qui censurata, secondo cui il mandato conferito agli arbitri doveva ritenersi limitato all'esame della rilevanza disciplinare del provvedimento di custodia cautelare.
4. Con i tre motivi del ricorso incidentale il sig. OL sostiene in questa sede, in relazione alla dedotta violazione dei limiti del mandato conferito agli arbitri - l'inopponibilità del lodo per violazione e falsa applicazione dell'art. 1711 cod. civ.. - la nullità del lodo per violazione e falsa applicazione degli artt. 1428 e 1429 cod. civ., nonché degli artt. 101 e 112 cod. proc. civ.. - il "difetto di giurisdizione e/o incompetenza assoluta", sempre in quanto gli arbitri "hanno assunto a fondamento della ritenuta legittimità del licenziamento fatti diversi da quelli sottoposti. Si tratta di questioni già sottoposte al giudice dell'appello, che il Tribunale non ha deciso in senso sfavorevole alla parte, ritenendole assorbite. Il ricorso incidentale condizionato è quindi inammissibile, posto che le stesse questioni possono essere sempre riproposte, con l'accoglimento del ricorso principale, al giudice del rinvio (giurisprudenza costante).
5. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio della causa ad altro giudice, indicato nel dispositivo, che dovrà procedere, attenendosi ai sopra esposti criteri, a nuova indagine in ordine ai limiti del mandato conferito agli arbitri.
Lo stesso giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile l'incidentale. Cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2003