Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Lorenzo PUCCETTI Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 7.01.2022 da
rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Parte_1
Stefano per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliato presso l'avv. Alberto Munari CP_1
che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 460/21 del Tribunale di Venezia
In punto: inquadramento – differenze retributive
Causa trattata all'udienza del 13.03.2025 ex art. 127-ter c.p.c.
Conclusioni per parte appellante: “Voglia codesta Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza. Ragione ed eccezione, riformare la sentenza appellata e dichiarare: l'effettivo espletamento delle mansioni superiori svolte dall'appellante, disporre ai sensi dell'art.
2103 c.c. la definitiva attribuzione nelle mansioni superiori a quelle di appartenenza di livello di aerea “A1” profilo “Tecnico Specializzato
” a decorrere dal settembre 2009 o dalla data che si riterrà di giustizia.” Condannare la Società convenuta a corrispondere all'appellante la differenza di retribuzione ed ogni competenza economica ad esso spettante per le mansioni superiori svolte dal settembre 2019 o dalla data che si riterrà di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria”
Conclusioni per parte appellata: “In via preliminare 1. Dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto dall'ing. per Parte_1
violazione degli artt. 436 bis c.p.c. e 348 bis c.p.c. in relazione alla mancanza, nell'atto di appello, dei requisiti di forma inderogabilmente richiesti.
2. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall'ing. per violazione del termine Parte_1
perentorio stabilito dall'art. 435 comma terzo c.p.c., in relazione alle modalità con cui parte appellante ha effettuato la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza.
Nel merito 3. Rigettare, per tutte le causali esposte nella presente memoria, l'appello proposto dall'ing. e, per l'effetto, Parte_1
confermare integralmente la sentenza impugnata.
In ogni caso 4. Con rifusione di spese e competenze di causa, oltre a rimborso forfettario 15% e Cpa 4%”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Con ricorso in appello depositato in data 7.01.2022, l'ing. Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il
Tribunale di Venezia ha rigettato le domande dirette ad ottenere l'accertamento del diritto all'inquadramento nella categoria quadri
“A1”, profilo “Tecnico Specializzato” a decorrere dal settembre 2009
e la condanna di datore di lavoro sino al settembre 2012 (cui CP_1
ha fatto seguito il transito alle dipendenze del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti), al pagamento delle conseguenti differenze retributive spettanti.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che, la documentazione in atti e le testimonianze acquisite non offrissero prova che il ricorrente avesse svolto nel periodo di interesse (settembre 2009 – settembre 2012) attività riconducibili al profilo di tecnico specializzato. L'istruttoria aveva permesso di accertare che il ricorrente aveva svolto mansioni di carattere tecnico in un ambito territoriale piuttosto esteso ma comunque coerenti con l'inquadramento contrattuale: attività di ispettore di cantiere, attività istruttorie tecniche, sopralluoghi, sorveglianza di lavori, avendo come referenti i responsabili dell'Ufficio di Bologna e della sezione di Venezia. Le mansioni in parola erano state svolte sulla base non solo di direttive generiche ma anche di procedure specifiche e non era emerso lo svolgimento delle mansioni maggiormente caratterizzanti il profilo rivendicato.
L'originario ricorrente ha proposto appello sulla base di un unico motivo in cui si censura la decisione per aver male interpretato le declaratorie dell'area e del profilo professionale di appartenenza nonché di quello rivendicato e per aver erroneamente valutato le prove orali raccolte nel corso dell'istruttoria. Inoltre, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto requisito indispensabile per l'inquadramento richiesto il coordinamento di risorse umane;
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
elemento, quest'ultimo, meramente eventuale in base alla declaratoria contrattuale. Non avrebbe, invece, valorizzato il fatto che l'unico referente era il dirigente dell'ufficio compartimentale di Bologna ed avrebbe erroneamente fatto riferimento all'esistenza di un ulteriore referente responsabile a Venezia. Di qui la richiesta di riforma della sentenza.
Si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e l'improcedibilità dello stesso per omessa notifica in vista della prima udienza originariamente fissata e poi rinviata d'ufficio (rispetto alla quale l'appellante aveva provveduto ad una notifica comunque non rispettosa del termine a difesa, ad appena nove giorni prima dell'udienza stessa, poi ulteriormente differita d'ufficio. Nel merito ha sostenuto la correttezza della decisione gravata non essendo emersa prova dello svolgimento di mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato.
La causa, dopo tre rinvii d'ufficio disposti per riequilibrio del ruolo d'udienza e in ragione del transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata decisa all'udienza del 13.03.2025 secondo le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
Le parti hanno dimesso una nota congiunta in cui hanno concordemente formulato le seguenti conclusioni: “
1. Dichiararsi
l'estinzione del giudizio indicato in premesse per cessazione della materia del contendere, a seguito dell'intervenuta conciliazione tra le parti.
2. Spese del grado di appello integralmente compensate”.
Unitamente alla nota hanno depositato il verbale di conciliazione stragiudiziale sottoscritto in sede sindacale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
1 - Rileva la Corte che la materia del contendere è cessata a seguito di accordo conciliativo in sede sindacale sottoscritto l'11.03.2025, con cui le parti hanno inteso definire la presente controversia.
2 – La relativa declaratoria è stata, altresì, concordemente richiesta dalle parti e, pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
3 – Preso atto che le parti hanno raggiunto un accordo anche in merito alla compensazione delle spese di lite del grado, si provvede in conformità a quanto concordemente richiesto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Dichiara cessata la materia del contendere;
− Spese del grado compensate come da accordo tra le parti.
Venezia, 13.03.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Lorenzo Puccetti
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