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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 2697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2697 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2697/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARONE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17628/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da ricorrente 1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240128163621000 IMP. REGIONALE 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11377/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese;
Resistente/Appellato: inammissibilità/rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora ricorrente 1 ha proposto ricorso in opposizione avverso la cartella esattoriale 097
2024 0128163621 000 avente ad oggetto il Tributo Regionale per l'anno 2017 – avviso di accertamento n.
622DMCM173626 prot. 1350030/2023 ex art. 6 Legge Regione Lazio 29.04.2012 richiesto dalla Regione
Lazio con l'avviso notificato il 30 maggio 2024.
Premesso che la Direzione Regionale Bilancio ha notificato alla ricorrente un avviso di accertamento n. 622
DMCM 173626 prot. N. 1350030 del 2024 avente il seguente oggetto: “imposta dovuta sulle somme corrisposte a titolo di indennizzo per ” le asserite utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi – atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni” PER L'ANNO 2017(DOC.A) e con cui è stata richiesto l'importo pari a € 1.640,46, con riferimento ad all' “indennizzo per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio di cui all'art. 6, comma 2, Legge Regionale
29 aprile 2013, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni”, per il quale ha ravvisato un “omesso pagamento dei versamenti relativi all'imposta in oggetto” che è relativa proprio alle “somme corrisposte a titolo di indennizzo per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi” per l'anno 2017 per il chiosco di titolarità della sig.ra ricorrente 1
Posto che in realtà, la sig.ra ricorrente 1 non ha pagato il canone demaniale marittimo relativo all'anno 2017, avendo contestato contestato innanzi al Tribunale civile di Roma il richiesto canone demaniale marittimo per l'anno 2017 da parte di Roma Capitale, perché ha dedotto in causa che il chiosco n. 3/cancello 4 non si trova su un'area demaniale marittima e perché quindi ella non utilizza il bene demaniale marittimo, al fine di evitare un contenzioso con la Regione Lazio, stante la pronuncia di favorevole provvedimento di annullamento di analogo avviso di corresponsione del Tributo Regionale in questione per le annualità 2015 sempre per il preteso canone demaniale marittimo relativo al chiosco intestato alla sig.ra ricorrente 1, la odierna istante ha notificato alla Regione Lazio il 1 luglio 2024 una istanza di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella esattoriale qui contestata (doc.B – B bis).
La Regione Lazio ha accolto l'istanza di autotutela con PEC del 3 luglio 2024 , così disponendo: “si informa che la scrivente amministrazione regionale ha ritenuto opportuno provvedere alla sospensione dell'avviso di violazione n. 622DMCM173626 nelle more della definizione della controversia pendente con Roma
Capitale innanzi al Tribunale civile di Roma – r.g. 35624/201” (che si deposita doc.B ter);
La ricorrente eccepisce l'avvenuta sospensione dell'avviso di accertamento presupposto della cartella esattoriale da parte dell'Ente accertatore Regione Lazio, in virtù dell'esistenza di un contenzioso innanzi al
Tribunale civile di Roma – r.g. 35624/2018 per l'annullamento del preteso canone/indennizzo demaniale marittimo per l'annualità 2017, per inesistenza dell'occupazione del demanio marittimo da parte del chiosco n. 3 della sig.ra ricorrente 1;
In sintesi, la contribuente invoca inesistenza della doverosità di un canone demaniale marittimo e sulla conseguente inesistenza della doverosità del tributo regionale connesso per l'anno 2017 perché il chiosco non si trova sul demanio marittimo.
Del resto, nel giudizio connesso portante innanzi al Tribunale civile di Roma – r.g. 35624/2018 si è costituita proprio la Regione Lazio deducendo che l'area per cui è causa, ove è sito il chiosco n. 3 – identificato nel
NCET al foglio 1143 (parte) part. 83 (sezione C), non appartiene alla gestione attuata con il decentramento statale di cui all'art.45 del D.Lgs 31.03.1998 n.112 e art.3 L.R. 14/99, art. 77 della L.R.n. 14/99 e art. 47 della
L.R. n. 13/2007 (perché il chiosco è allocato oltre la Linea del SID – quale sistema nazionale di delimitazione dell'area demaniale marittima pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e pertanto trattasi di un'area esterna al demanio marittimo dello Stato che non è gestita né gestibile dal Comune di
Roma, per conto della Regione Lazio né dalla stessa Regione Lazio (doc.I comparsa della Regione lazio – opposizione anno 2018); agli atti del giudizio esiste poi una Consulenza Tecnica di Ufficio redatta innanzi al
Tribunale civile di Roma che attesta che il chiosco n. 3 della sig.ra ricorrente 1 non aggetta sul demanio marittimo
Sussisterebbe vizio della motivazione dell'avviso di accertamento e quindi della cartella esattoriale laddove affermano che la ricorrente avrebbe pagato una indennità di occupazione che invece non ha pagato ed anzi ha decisamente contestato con la causa civile R.G. 35624/2018.
Si invoca eccezione di assoluto divieto di emissione della cartella esattoriale se pendono le cause di opposizione avverso gli avvisi di accertamento che presuppongono il diritto di credito (inesistente) iscritto a ruolo erroneamente ed azionato con la cartella esattoriale - Necessaria sospensione del recupero coattivo ed esecutivo degli importi di cui agli avvisi di accertamento opposti innanzi al Tribunale civile di Roma e sub iudice – Nullità della cartella esattoriale;
Infine la sig.ra ricorrente 1 eccepisce che con il provvedimento di Regione Lazio in autotutela
U0398651 dell'11.04.2023 relativo ad analogo avviso di pagamento del Tributo rapportato al canone/ indennizzo demaniale marittimo per l'annualità 2018 (avviso n. 125DMCM183626 annualità 2018),La
Regione Lazio “ha ritenuto opportuno provvedere alla sospensione dell'avviso di violazione n.
125DMCM183626 (annualità nelle more della definizione della controversia pendente con Roma Capitale
r.g. 80395/2018)”. La ricorrente chiede annullarsi l'atto impugnato con vittoria delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita presentando controdeduzioni per eccepire in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione avversaria per violazione dell'art. 22 D.Lgs. 546/92, poiché
l'iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta oltre il termine di trenta giorni previsto dalla normativa di riferimento (art. 22 D.Lgs. 546/92), e l'assoluta estraneità dell'Agente della
Riscossione per carenza di legittimazione passiva.
La Regione Lazio richiama la funzione legislativa attribuita alle Regioni: secondo la legislazione attuale, alla discrezionalità della Regione è lasciata soltanto la determinazione del livello d'aliquota senza alcuna modulazione. Nulla invece può decidere la Regione sulla base imponibile, che è esattamente il canone statale. Per rideterminare un canone diverso dovrebbe essere impugnato l'atto amministrativo nelle opportune sedi. Viceversa, se l'atto amministrativo non risulta in alcun modo caducato dall'Autorità
Giurisdizionale, appare logico, opportuno e del tutto legittimo continuare a richiedere la ridetta imposta in maniera conforme ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità sulla base dell'atto amministrativo presupposto, per giunta in capo ad una diversa amministrazione (Comune).
Insistendo sulla legittimità degli atti amministrativi presupposti, la Regione chiede il rigetto del ricorso.
E' stata infne depositata memoria di replica della ricorrente.
All'odierna udienza la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso in quanto fondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra ricorrente 1 non ha pagato il canone demaniale marittimo relativo all'anno 2017, avendo contestato innanzi al Tribunale civile di Roma quanto richiesto per l'anno 2017 da parte di Roma Capitale, perché ha dedotto in causa che il chiosco n. 3/cancello 4 non si trova su un'area demaniale marittima e perché quindi ella non utilizza il bene demaniale marittimo.
In tale giudizio innanzi al Tribunale civile di Roma – r.g. 35624/2018 si è costituita proprio la Regione Lazio deducendo che l'area per cui è causa, ove è sito il chiosco n. 3 – identificato nel NCET al foglio 1143 (parte) part. 83 (sezione C), non appartiene alla gestione attuata con il decentramento statale di cui all'art.45 del
D.Lgs 31.03.1998 n.112 e art.3 L.R. 14/99, art. 77 della L.R.n. 14/99 e art. 47 della L.R. n. 13/2007 (perché il chiosco è allocato oltre la Linea del SID – quale sistema nazionale di delimitazione dell'area demaniale marittima pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e pertanto trattasi di un'area esterna al demanio marittimo dello Stato che non è gestita né gestibile dal Comune di Roma, per conto della
Regione Lazio né dalla stessa Regione Lazio (doc. I comparsa della Regione lazio – opposizione anno 2018).
La Regione Lazio ha accolto l'istanza di autotutela presentata dalla contribuente con Pec del 3 luglio 2024 , così disponendo: “si informa che la scrivente amministrazione regionale ha ritenuto opportuno provvedere alla sospensione dell'avviso di Violazione n. 622DMCM173626 nelle more della definizione della controversia pendente con Roma Capitale innanzi al Tribunale civile di Roma – r.g. 35624/201” (che si deposita doc.B ter);
Anche per l'annualità 2018 la ricorrente ha visto sospeso l'avviso di pagamento del medesimo tributo, per la medesima ragione.
In accoglimento dei principi di buona fede e di ragionevolezza dell'azione erariale, deve concludersi che la cartella di pagamento è stata emessa quando ancora era sub iudice la questione pregiudiziale pendente dinnanzi al G.O., e cioè quella della debenza del canone demaniale marittimo: la questione ha carattere assolutamente pregiudiziale, poichè l'atto impugnato ha ad oggetto l'imposta dovuta sulle somme corrisposte a titolo di indennizzo per le asserite utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi. Se dunque il cespite non si trova in area demaniale, non vi sarebbe utilizzazione sine titulo del bene demaniale, nessun indennizzo sarebbe dovuto per l'occupazione e nessuna imposta sarebbe conseguentemente dovuta in ambito regionale.
L'intera vicenda non può che trovare la sua futura soluzione nell'accertamento giurisdizionale definitivo in ordine alla natura demaniale o meno dell'area su cui insiste il chiosco e l'emissione di apposita cartella esattoriale appare in contrasto con le precedenti decisioni cautelative della Regione Lazio.
Il regime delle spese deve seguire la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 400,00 oltre oneri di legge se dovuti. Roma, 7 novembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
( dott. Giovanni BARONE )
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARONE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17628/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da ricorrente 1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240128163621000 IMP. REGIONALE 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11377/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese;
Resistente/Appellato: inammissibilità/rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora ricorrente 1 ha proposto ricorso in opposizione avverso la cartella esattoriale 097
2024 0128163621 000 avente ad oggetto il Tributo Regionale per l'anno 2017 – avviso di accertamento n.
622DMCM173626 prot. 1350030/2023 ex art. 6 Legge Regione Lazio 29.04.2012 richiesto dalla Regione
Lazio con l'avviso notificato il 30 maggio 2024.
Premesso che la Direzione Regionale Bilancio ha notificato alla ricorrente un avviso di accertamento n. 622
DMCM 173626 prot. N. 1350030 del 2024 avente il seguente oggetto: “imposta dovuta sulle somme corrisposte a titolo di indennizzo per ” le asserite utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi – atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni” PER L'ANNO 2017(DOC.A) e con cui è stata richiesto l'importo pari a € 1.640,46, con riferimento ad all' “indennizzo per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio di cui all'art. 6, comma 2, Legge Regionale
29 aprile 2013, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni”, per il quale ha ravvisato un “omesso pagamento dei versamenti relativi all'imposta in oggetto” che è relativa proprio alle “somme corrisposte a titolo di indennizzo per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi” per l'anno 2017 per il chiosco di titolarità della sig.ra ricorrente 1
Posto che in realtà, la sig.ra ricorrente 1 non ha pagato il canone demaniale marittimo relativo all'anno 2017, avendo contestato contestato innanzi al Tribunale civile di Roma il richiesto canone demaniale marittimo per l'anno 2017 da parte di Roma Capitale, perché ha dedotto in causa che il chiosco n. 3/cancello 4 non si trova su un'area demaniale marittima e perché quindi ella non utilizza il bene demaniale marittimo, al fine di evitare un contenzioso con la Regione Lazio, stante la pronuncia di favorevole provvedimento di annullamento di analogo avviso di corresponsione del Tributo Regionale in questione per le annualità 2015 sempre per il preteso canone demaniale marittimo relativo al chiosco intestato alla sig.ra ricorrente 1, la odierna istante ha notificato alla Regione Lazio il 1 luglio 2024 una istanza di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella esattoriale qui contestata (doc.B – B bis).
La Regione Lazio ha accolto l'istanza di autotutela con PEC del 3 luglio 2024 , così disponendo: “si informa che la scrivente amministrazione regionale ha ritenuto opportuno provvedere alla sospensione dell'avviso di violazione n. 622DMCM173626 nelle more della definizione della controversia pendente con Roma
Capitale innanzi al Tribunale civile di Roma – r.g. 35624/201” (che si deposita doc.B ter);
La ricorrente eccepisce l'avvenuta sospensione dell'avviso di accertamento presupposto della cartella esattoriale da parte dell'Ente accertatore Regione Lazio, in virtù dell'esistenza di un contenzioso innanzi al
Tribunale civile di Roma – r.g. 35624/2018 per l'annullamento del preteso canone/indennizzo demaniale marittimo per l'annualità 2017, per inesistenza dell'occupazione del demanio marittimo da parte del chiosco n. 3 della sig.ra ricorrente 1;
In sintesi, la contribuente invoca inesistenza della doverosità di un canone demaniale marittimo e sulla conseguente inesistenza della doverosità del tributo regionale connesso per l'anno 2017 perché il chiosco non si trova sul demanio marittimo.
Del resto, nel giudizio connesso portante innanzi al Tribunale civile di Roma – r.g. 35624/2018 si è costituita proprio la Regione Lazio deducendo che l'area per cui è causa, ove è sito il chiosco n. 3 – identificato nel
NCET al foglio 1143 (parte) part. 83 (sezione C), non appartiene alla gestione attuata con il decentramento statale di cui all'art.45 del D.Lgs 31.03.1998 n.112 e art.3 L.R. 14/99, art. 77 della L.R.n. 14/99 e art. 47 della
L.R. n. 13/2007 (perché il chiosco è allocato oltre la Linea del SID – quale sistema nazionale di delimitazione dell'area demaniale marittima pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e pertanto trattasi di un'area esterna al demanio marittimo dello Stato che non è gestita né gestibile dal Comune di
Roma, per conto della Regione Lazio né dalla stessa Regione Lazio (doc.I comparsa della Regione lazio – opposizione anno 2018); agli atti del giudizio esiste poi una Consulenza Tecnica di Ufficio redatta innanzi al
Tribunale civile di Roma che attesta che il chiosco n. 3 della sig.ra ricorrente 1 non aggetta sul demanio marittimo
Sussisterebbe vizio della motivazione dell'avviso di accertamento e quindi della cartella esattoriale laddove affermano che la ricorrente avrebbe pagato una indennità di occupazione che invece non ha pagato ed anzi ha decisamente contestato con la causa civile R.G. 35624/2018.
Si invoca eccezione di assoluto divieto di emissione della cartella esattoriale se pendono le cause di opposizione avverso gli avvisi di accertamento che presuppongono il diritto di credito (inesistente) iscritto a ruolo erroneamente ed azionato con la cartella esattoriale - Necessaria sospensione del recupero coattivo ed esecutivo degli importi di cui agli avvisi di accertamento opposti innanzi al Tribunale civile di Roma e sub iudice – Nullità della cartella esattoriale;
Infine la sig.ra ricorrente 1 eccepisce che con il provvedimento di Regione Lazio in autotutela
U0398651 dell'11.04.2023 relativo ad analogo avviso di pagamento del Tributo rapportato al canone/ indennizzo demaniale marittimo per l'annualità 2018 (avviso n. 125DMCM183626 annualità 2018),La
Regione Lazio “ha ritenuto opportuno provvedere alla sospensione dell'avviso di violazione n.
125DMCM183626 (annualità nelle more della definizione della controversia pendente con Roma Capitale
r.g. 80395/2018)”. La ricorrente chiede annullarsi l'atto impugnato con vittoria delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita presentando controdeduzioni per eccepire in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione avversaria per violazione dell'art. 22 D.Lgs. 546/92, poiché
l'iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta oltre il termine di trenta giorni previsto dalla normativa di riferimento (art. 22 D.Lgs. 546/92), e l'assoluta estraneità dell'Agente della
Riscossione per carenza di legittimazione passiva.
La Regione Lazio richiama la funzione legislativa attribuita alle Regioni: secondo la legislazione attuale, alla discrezionalità della Regione è lasciata soltanto la determinazione del livello d'aliquota senza alcuna modulazione. Nulla invece può decidere la Regione sulla base imponibile, che è esattamente il canone statale. Per rideterminare un canone diverso dovrebbe essere impugnato l'atto amministrativo nelle opportune sedi. Viceversa, se l'atto amministrativo non risulta in alcun modo caducato dall'Autorità
Giurisdizionale, appare logico, opportuno e del tutto legittimo continuare a richiedere la ridetta imposta in maniera conforme ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità sulla base dell'atto amministrativo presupposto, per giunta in capo ad una diversa amministrazione (Comune).
Insistendo sulla legittimità degli atti amministrativi presupposti, la Regione chiede il rigetto del ricorso.
E' stata infne depositata memoria di replica della ricorrente.
All'odierna udienza la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso in quanto fondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra ricorrente 1 non ha pagato il canone demaniale marittimo relativo all'anno 2017, avendo contestato innanzi al Tribunale civile di Roma quanto richiesto per l'anno 2017 da parte di Roma Capitale, perché ha dedotto in causa che il chiosco n. 3/cancello 4 non si trova su un'area demaniale marittima e perché quindi ella non utilizza il bene demaniale marittimo.
In tale giudizio innanzi al Tribunale civile di Roma – r.g. 35624/2018 si è costituita proprio la Regione Lazio deducendo che l'area per cui è causa, ove è sito il chiosco n. 3 – identificato nel NCET al foglio 1143 (parte) part. 83 (sezione C), non appartiene alla gestione attuata con il decentramento statale di cui all'art.45 del
D.Lgs 31.03.1998 n.112 e art.3 L.R. 14/99, art. 77 della L.R.n. 14/99 e art. 47 della L.R. n. 13/2007 (perché il chiosco è allocato oltre la Linea del SID – quale sistema nazionale di delimitazione dell'area demaniale marittima pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e pertanto trattasi di un'area esterna al demanio marittimo dello Stato che non è gestita né gestibile dal Comune di Roma, per conto della
Regione Lazio né dalla stessa Regione Lazio (doc. I comparsa della Regione lazio – opposizione anno 2018).
La Regione Lazio ha accolto l'istanza di autotutela presentata dalla contribuente con Pec del 3 luglio 2024 , così disponendo: “si informa che la scrivente amministrazione regionale ha ritenuto opportuno provvedere alla sospensione dell'avviso di Violazione n. 622DMCM173626 nelle more della definizione della controversia pendente con Roma Capitale innanzi al Tribunale civile di Roma – r.g. 35624/201” (che si deposita doc.B ter);
Anche per l'annualità 2018 la ricorrente ha visto sospeso l'avviso di pagamento del medesimo tributo, per la medesima ragione.
In accoglimento dei principi di buona fede e di ragionevolezza dell'azione erariale, deve concludersi che la cartella di pagamento è stata emessa quando ancora era sub iudice la questione pregiudiziale pendente dinnanzi al G.O., e cioè quella della debenza del canone demaniale marittimo: la questione ha carattere assolutamente pregiudiziale, poichè l'atto impugnato ha ad oggetto l'imposta dovuta sulle somme corrisposte a titolo di indennizzo per le asserite utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi. Se dunque il cespite non si trova in area demaniale, non vi sarebbe utilizzazione sine titulo del bene demaniale, nessun indennizzo sarebbe dovuto per l'occupazione e nessuna imposta sarebbe conseguentemente dovuta in ambito regionale.
L'intera vicenda non può che trovare la sua futura soluzione nell'accertamento giurisdizionale definitivo in ordine alla natura demaniale o meno dell'area su cui insiste il chiosco e l'emissione di apposita cartella esattoriale appare in contrasto con le precedenti decisioni cautelative della Regione Lazio.
Il regime delle spese deve seguire la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 400,00 oltre oneri di legge se dovuti. Roma, 7 novembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
( dott. Giovanni BARONE )