TRIB
Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/09/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
in composizione monocratica, in persona del dott. Benedetto Sieff,
nel procedimento di omologazione del piano di ristrutturazione n. 8-1/ / 2025 riferito a
c.f. ) Parte_1 C.F._1
DEBITORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Secondo quanto emerge dagli atti e dalla relazione particolareggiata dall'OCC:
a) il debitore è da qualificare come consumatore, ai sensi dell'art. 2, lett. e), c.c.i.i.,
non emergendo invero elementi che inducano a ritenere che egli svolga attività imprenditoriale o professionale;
b) il debitore versa in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, lett. d),
c.c.i.i., come più precisamente messo in luce dall'OCC nella propria relazione particolareggiata (v. spec. parr. 1 e 2 relazione particolareggiata OCC);
c) non risulta che il debitore si sia già esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
Dagli atti non emerge elemento alcuno che induca a ritenere che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.
pag. 1 di 5 Secondo quanto risulta agli atti e riferito dall'OCC nella propria relazione depositata il 07.08.2025, la proposta e il piano del debitore sono stati pubblicati e comunicati ai creditori, ai sensi dell'art. 70, comma 1, c.c.i.i., come disposto da questo giudice con decreto.
Risultano pervenute le osservazioni di Prexta s.p.a. con l'avv. Massimo Mannocchi, le quali tuttavia non risultano meritevoli di seguito, occorrendosi al riguardo considerare:
- che presupposto per l'ammissione alla procedura è lo stato di sovraindebitamento ex art. 2, lett. c), c.c.i.i., chiaramente emergente dalla relazione dell'OCC, restando pertanto inconferente la doglianza secondo cui il debitore non verserebbe in stato di insolvenza o di crisi di cui alle lett. a) e b)
del cit. art. 2, ossia di stati riferibili ai debitori che svolgano attività d'impresa;
- che l'essere stato vittima di una truffa o comunque di un raggiro non può, di per sé, integrare gli estremi della colpa grave, occorrendosi tenere presente che la truffa o il raggiro già di per sé presuppone che la vittima impieghi un basilare livello di attenzione e diligenza, ossia la stessa naturale resistenza che il truffatore cerca di aggirare, là dove la colpa grave si configura precisamente nelle ipotesi in cui nemmeno sia stato impiegato quel minimo livello di diligenza esigibile da chiunque (prima ancora che dall'uomo medio);
- che, nel caso di specie, i truffatori hanno fattivamente messo in atto un raggiro finalizzato a far credere al sovraindebitato la ricorrenza di una situazione non reale, secondo lo schema della truffa sentimentale online, intrattenendo una perdurante relazione telematica che ha gradualmente indotto la vittima a progressive elargizioni di denaro;
- che, peraltro, la meritevolezza, nemmeno sotto il profilo dell'assenza di colpa grave, non può comunque essere esclusa, se si considera la situazione di particolare vulnerabilità e fragilità del debitore (e conseguentemente quella di pag. 2 di 5 dipendenza affettiva maturata nel corso della truffa), indotta dall'avanzare dell'età e dall'aggravarsi della documentata malattia della moglie (doc. 8
ricorrente);
- che la ritenuta meritevolezza del debitore nei termini che precedono supera ogni altra contestazione del creditore in punto, anche per come riferita alla giurisprudenza in precedenza elaborata intorno al testo originario dell'art. 12,
l. n. 3 del 2012, ritenuto in questa sede di dover aderire al più recente orientamento, espresso dalla sentenza della Corte di appello di Firenze n. 2261
dell'8 novembre 2023, secondo cui l'art. 69 c.c.i.i. consente di ritenere superate le precedenti soluzioni interpretative fondate sul testo originario dell'art. 12, l.
n. 3 del 2012, che ritenevano meritevole il consumatore nei soli casi di sovraindebitamento oggettivamente incolpevole, nei quali le obbligazioni erano state originariamente assunte in proporzione alle capacità patrimoniali e con “la ragionevole prospettiva di poterle adempiere”, mentre lo squilibrio doveva essere determinato da eventi sopravvenuti gravi, imprevedibili,
estranei alla sfera di controllo del debitore, quali licenziamenti, malattie,
perdita di un familiare che forniva sostegno economico, etc. (tesi del cosiddetto “shock esogeno”), atteso che nella valutazione delle condizioni soggettive ostative alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 69
c.c.i.i., la originaria sproporzione tra capacità reddituali-patrimoniali e obbligazioni assunte mantiene rilievo, specie ove sia palese e manifesta, ma nell'ambito di una valutazione complessiva di tutti gli elementi desumibili dalla relazione dell'OCC circa le “cause dell'indebitamento”, la “diligenza nell'assumere le obbligazioni” e le “ragioni dell'incapacità ad adempiere”, in un contesto nel quale, in armonia con la funzione assegnata allo strumento di soluzione della crisi, “non si tratta di “premiare” “in positivo” il consumatore
diligente, “onesto ma sfortunato”, che ha contratto un debito all'origine
obbiettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere, “in negativo”, il
pag. 3 di 5 consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile, nell'ambito di un
giudizio d'insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta,
compresi i “livelli culturali”, “l'estrema varietà delle situazioni di vita che possono
determinare situazioni individuali di grave indebitamento”, l'eventuale
consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze
primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro, studio) proprie
o degli stretti familiari, l'evolversi nel tempo del progressivo indebitamento, etc.” (cfr.
cit. sentenza);
- che – e preliminarmente annotando, a confutazione di una precisa doglianza del creditore opponente, che la percentuale di soddisfazione dei creditori è
indicata nel ricorso nel 26% (cfr. p. 14 ricorso) – le restanti contestazioni del creditore in punto di quantificazione delle spese mensili e di affermata esiguità o eccessiva dilazione nella soddisfazione dei creditori sono inconcludenti, giacché in nessuna maniera finalizzate a contestare la convenienza del piano, che va saggiata nel raffronto con la misura di soddisfazione che potrebbe in ipotesi derivare dall'eventuale apertura della liquidazione controllata del debitore, tema del tutto ignorato dal creditore opponente, pur essendo l'unico che possa assumere rilevanza ai sensi dell'art. 69, comma 7, c.c.i.i., una volta superate nei termini che precedono le contestazioni in punto di ammissibilità del piano;
- che, sotto altro profilo, preme annotare che correttamente il debitore, nel piano, non ha imputato l'importo di euro 800,00 mensili percepito dalla moglie, trattandosi di importo liquidato dal Tribunale di Trento, con sentenza n. 10 del 2003, a titolo di indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, dunque di un flusso di denaro che non ha natura reddituale, bensì funzione di ristoro
(sostituendo in maniera forfettaria un credito risarcitorio), come tale destinato a colmare (ovviamente nei figurativi termini monetari) la menomazione subita dalla moglie del debitore a causa della terapia trasfusionale.
pag. 4 di 5 Non risultano pervenute osservazioni da parte di altri creditori.
In definitiva, il piano risulta giuridicamente ammissibile, oltre che fattibile, non essendovi rilievi al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in persona del giudice dott. Benedetto Sieff:
1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di Parte_1
2) dispone la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC;
3) dichiara chiusa la procedura.
Manda alla cancelleria e all'OCC per le pubblicazioni e le comunicazioni ai sensi dell'art. 70, comma 8, c.c.i.i..
Trento, 25 settembre 2025
Il Giudice
Benedetto Sieff
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
in composizione monocratica, in persona del dott. Benedetto Sieff,
nel procedimento di omologazione del piano di ristrutturazione n. 8-1/ / 2025 riferito a
c.f. ) Parte_1 C.F._1
DEBITORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Secondo quanto emerge dagli atti e dalla relazione particolareggiata dall'OCC:
a) il debitore è da qualificare come consumatore, ai sensi dell'art. 2, lett. e), c.c.i.i.,
non emergendo invero elementi che inducano a ritenere che egli svolga attività imprenditoriale o professionale;
b) il debitore versa in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, lett. d),
c.c.i.i., come più precisamente messo in luce dall'OCC nella propria relazione particolareggiata (v. spec. parr. 1 e 2 relazione particolareggiata OCC);
c) non risulta che il debitore si sia già esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
Dagli atti non emerge elemento alcuno che induca a ritenere che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.
pag. 1 di 5 Secondo quanto risulta agli atti e riferito dall'OCC nella propria relazione depositata il 07.08.2025, la proposta e il piano del debitore sono stati pubblicati e comunicati ai creditori, ai sensi dell'art. 70, comma 1, c.c.i.i., come disposto da questo giudice con decreto.
Risultano pervenute le osservazioni di Prexta s.p.a. con l'avv. Massimo Mannocchi, le quali tuttavia non risultano meritevoli di seguito, occorrendosi al riguardo considerare:
- che presupposto per l'ammissione alla procedura è lo stato di sovraindebitamento ex art. 2, lett. c), c.c.i.i., chiaramente emergente dalla relazione dell'OCC, restando pertanto inconferente la doglianza secondo cui il debitore non verserebbe in stato di insolvenza o di crisi di cui alle lett. a) e b)
del cit. art. 2, ossia di stati riferibili ai debitori che svolgano attività d'impresa;
- che l'essere stato vittima di una truffa o comunque di un raggiro non può, di per sé, integrare gli estremi della colpa grave, occorrendosi tenere presente che la truffa o il raggiro già di per sé presuppone che la vittima impieghi un basilare livello di attenzione e diligenza, ossia la stessa naturale resistenza che il truffatore cerca di aggirare, là dove la colpa grave si configura precisamente nelle ipotesi in cui nemmeno sia stato impiegato quel minimo livello di diligenza esigibile da chiunque (prima ancora che dall'uomo medio);
- che, nel caso di specie, i truffatori hanno fattivamente messo in atto un raggiro finalizzato a far credere al sovraindebitato la ricorrenza di una situazione non reale, secondo lo schema della truffa sentimentale online, intrattenendo una perdurante relazione telematica che ha gradualmente indotto la vittima a progressive elargizioni di denaro;
- che, peraltro, la meritevolezza, nemmeno sotto il profilo dell'assenza di colpa grave, non può comunque essere esclusa, se si considera la situazione di particolare vulnerabilità e fragilità del debitore (e conseguentemente quella di pag. 2 di 5 dipendenza affettiva maturata nel corso della truffa), indotta dall'avanzare dell'età e dall'aggravarsi della documentata malattia della moglie (doc. 8
ricorrente);
- che la ritenuta meritevolezza del debitore nei termini che precedono supera ogni altra contestazione del creditore in punto, anche per come riferita alla giurisprudenza in precedenza elaborata intorno al testo originario dell'art. 12,
l. n. 3 del 2012, ritenuto in questa sede di dover aderire al più recente orientamento, espresso dalla sentenza della Corte di appello di Firenze n. 2261
dell'8 novembre 2023, secondo cui l'art. 69 c.c.i.i. consente di ritenere superate le precedenti soluzioni interpretative fondate sul testo originario dell'art. 12, l.
n. 3 del 2012, che ritenevano meritevole il consumatore nei soli casi di sovraindebitamento oggettivamente incolpevole, nei quali le obbligazioni erano state originariamente assunte in proporzione alle capacità patrimoniali e con “la ragionevole prospettiva di poterle adempiere”, mentre lo squilibrio doveva essere determinato da eventi sopravvenuti gravi, imprevedibili,
estranei alla sfera di controllo del debitore, quali licenziamenti, malattie,
perdita di un familiare che forniva sostegno economico, etc. (tesi del cosiddetto “shock esogeno”), atteso che nella valutazione delle condizioni soggettive ostative alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 69
c.c.i.i., la originaria sproporzione tra capacità reddituali-patrimoniali e obbligazioni assunte mantiene rilievo, specie ove sia palese e manifesta, ma nell'ambito di una valutazione complessiva di tutti gli elementi desumibili dalla relazione dell'OCC circa le “cause dell'indebitamento”, la “diligenza nell'assumere le obbligazioni” e le “ragioni dell'incapacità ad adempiere”, in un contesto nel quale, in armonia con la funzione assegnata allo strumento di soluzione della crisi, “non si tratta di “premiare” “in positivo” il consumatore
diligente, “onesto ma sfortunato”, che ha contratto un debito all'origine
obbiettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere, “in negativo”, il
pag. 3 di 5 consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile, nell'ambito di un
giudizio d'insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta,
compresi i “livelli culturali”, “l'estrema varietà delle situazioni di vita che possono
determinare situazioni individuali di grave indebitamento”, l'eventuale
consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze
primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro, studio) proprie
o degli stretti familiari, l'evolversi nel tempo del progressivo indebitamento, etc.” (cfr.
cit. sentenza);
- che – e preliminarmente annotando, a confutazione di una precisa doglianza del creditore opponente, che la percentuale di soddisfazione dei creditori è
indicata nel ricorso nel 26% (cfr. p. 14 ricorso) – le restanti contestazioni del creditore in punto di quantificazione delle spese mensili e di affermata esiguità o eccessiva dilazione nella soddisfazione dei creditori sono inconcludenti, giacché in nessuna maniera finalizzate a contestare la convenienza del piano, che va saggiata nel raffronto con la misura di soddisfazione che potrebbe in ipotesi derivare dall'eventuale apertura della liquidazione controllata del debitore, tema del tutto ignorato dal creditore opponente, pur essendo l'unico che possa assumere rilevanza ai sensi dell'art. 69, comma 7, c.c.i.i., una volta superate nei termini che precedono le contestazioni in punto di ammissibilità del piano;
- che, sotto altro profilo, preme annotare che correttamente il debitore, nel piano, non ha imputato l'importo di euro 800,00 mensili percepito dalla moglie, trattandosi di importo liquidato dal Tribunale di Trento, con sentenza n. 10 del 2003, a titolo di indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, dunque di un flusso di denaro che non ha natura reddituale, bensì funzione di ristoro
(sostituendo in maniera forfettaria un credito risarcitorio), come tale destinato a colmare (ovviamente nei figurativi termini monetari) la menomazione subita dalla moglie del debitore a causa della terapia trasfusionale.
pag. 4 di 5 Non risultano pervenute osservazioni da parte di altri creditori.
In definitiva, il piano risulta giuridicamente ammissibile, oltre che fattibile, non essendovi rilievi al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in persona del giudice dott. Benedetto Sieff:
1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di Parte_1
2) dispone la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC;
3) dichiara chiusa la procedura.
Manda alla cancelleria e all'OCC per le pubblicazioni e le comunicazioni ai sensi dell'art. 70, comma 8, c.c.i.i..
Trento, 25 settembre 2025
Il Giudice
Benedetto Sieff
pag. 5 di 5