Sentenza 1 luglio 2008
Massime • 1
Il legale rappresentante della società che gestisce un complesso turistico in cui è presente una piscina è titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità degli utilizzatori della medesima e pertanto risponde del reato di omicidio colposo nel caso di annegamento di un minore a causa della insufficiente manutenzione dell'impianto e della non predisposizione di un presidio di salvataggio continuativo durante il funzionamento dello stesso.
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- 1. Sulla responsabilità del gestore di uno stabilimento balneare e delMarco Mariotti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Quando un evento pregiudizievole è causato dalle omissioni di più soggetti, individuare le rispettive posizioni di garanzia è la chiave per una distribuzione delle responsabilità secondo diritto; è necessario tenere conto dell'esistenza di alcuni obblighi, ma anche della percezione dei soggetti coinvolti della necessità di intervenire, della possibilità di mettere in atto un comportamento alternativo lecito, nonché della possibilità che essi ripongano un legittimo affidamento nell'azione degli altri. Al contrario, talvolta alcune espressioni ellittiche delle sentenze di legittimità sembrano …
Leggi di più… - 2. schema e svolgimento atto di appello penaleRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 21 ottobre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/07/2008, n. 45006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45006 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VISCONTI Sergio - Presidente - del 01/07/2008
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 1340
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 17439/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE CO PP, n. il 02.02.1965;
2) DE AN VA, n. in data 03.11.1945;
nei confronti di:
NG AN e RI SS in proprio e quali esercenti la patria potestà sulla minore NG EM.
Avverso SENTENZA emessa in data 26.10.2005 dalla Corte d'Appello di Lecce;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Oscar Koverech.
Udito il Procuratore Generale Dott. Carlo Di Casola che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito l'avv. BLANDOLINO Vincenzo, difensore delle parti civili GO AN e RI SS, anche nella loro qualità di genitori esercenti la patria potestà sulla figlia minore EM, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore del ricorrente EL CO, avv. DE MAURO Gaetano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Udito il difensore del ricorrente De IS, avv. Rocco Luigi Corvaglia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. - Il Tribunale di Lecce, Sez. distaccata di Maglie, con sentenza in data 28 settembre 2004 dichiarava DE CO PP e DE AN VA colpevoli del reato di cui agli artt. 41 e 589 c.p. per aver cagionato la morte del minore NG LI, avvenuta a seguito di asfissia per annegamento, con condotte colpose indipendenti consistite:
1.1. - Per DE CO PP, nella qualità di amministratore della "Opuntia s.r.l.", corrente in Lecce, società gestrice del complesso turistico "La Scogliera", ubicato in Santa Cesarea Terme:
a) nel non aver rispettato le norme speciali di sicurezza dettate in materia di gestione degli impianti di piscina ed in particolare violando:
- il D.M. 11 luglio 1991, art. 6, commi 2 e 3, non avendo assicurato, durante il funzionamento dell'impianto, la presenza continua del responsabile della piscina o di un suo incaricato o dell'assistente bagnanti, abilitato quest'ultimo alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso;
- il D.M. 11 luglio 1991, punto 1.2, all. 1, consentendo l'uso della piscina, benché sprovvista della griglia posta a protezione del pozzetto di scarico, e lasciando pertanto scoperto sul fondo un foro di diametro pari a 5 cm., superiore agli 8 mm regolamentari;
- il D.M. 11 luglio 1991, art. 4, comma 3, per non aver dotato la piscina di un presidio di primo soccorso ad uso esclusivo dei frequentatori, al fine di assicurare l'immediata disponibilità di attrezzature e prodotti terapeutici necessari per le emergenze;
b) per avere inoltre consentito l'effettuazione, nonostante la presenza in acqua di bagnanti, di operazioni di ricircolo dell'acqua, mettendo in funzione l'impianto di filtrazione dell'acqua con aspirazione dal pozzetto di fondo, anziché servirsi del sistema di tracimazione nei canali sfioratori perimetrali;
12. - per DE AN VA, nella qualità di assistente bagnanti ed altresì addetto alla manutenzione della piscina:
a) nel non aver provveduto a sostituire la griglia circolare posta a protezione del pozzetto di fondo della piscina, lasciando in tal modo scoperta un'apertura sul fondo di oltre 8 mm., nonostante, già alcuni giorni prima dell'incidente, fosse stato reso edotto di tale circostanza dai genitori di alcuni bambini frequentatori della piscina;
b) per avere inoltre effettuato, nonostante la presenza in acqua di bagnanti, operazioni di ricircolo dell'acqua mettendo in funzione l'impianto di filtrazione dell'acqua con aspirazione dal pozzetto di fondo, anziché servirsi del sistema di tracimazione nei canali sfioratori perimetrali.
I comportamenti colposi innanzi descritti cagionavano la morte di NG LI allorché lo stesso, nuotando, immerso completamente in acqua, nella vasca (delle dimensioni di m. 10x5 e profondità da 71 a 94 cm.) sprovvista di griglia a protezione del pozzetto di fondo, ove risultava altresì irregolarmente in funzione l'impianto di trattamento delle acque con aspirazione dalla tubazione, nel tentativo di recuperare una pallina da gioco confluita, in conseguenza dell'azione di aspirazione del tubo, all'interno della tubazione orizzontale del pozzetto di fondo, infilava la mano destra nella tubazione orizzontale del pozzetto e rimaneva incastrato, non riuscendo a liberare l'arto (sia per l'incastro di tipo meccanico, verificatosi per la presenza del foro sul fondo della piscina, sia per l'azione di trazione dovuta all'aumento della pressione dell'acqua, aumento determinato dalla improvvisa riduzione della sezione del tubo a seguito della introduzione della mano all'interno della tubazione) e a risalire in superficie, decedendo per arresto cardiocircolatorio seguito ad asfissia da annegamento (In Santa Cesarea Terme il 20.08.2001).
1.3. - Il Tribunale condannava gli imputati, cui riconosceva le attenuanti generiche, alla pena di mesi 8 di reclusione ciascuno, con il beneficio della sospensione condizionale, nonché al pagamento in solido, delle spese processuali;
li condannava altresì, in solido, al risarcimento del danno in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, nonché a rifondere le spese di costituzione e difesa;
li condannava infine al pagamento, in solido, di una provvisionale in favore di NG NG e RI RO, anche per conto della figlia minore NG EM, pari ad Euro 100.000,00.
2. - La Corte di appello di Lecce, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza di primo grado appellata dagli imputati DE CO e DE AN che condannava al pagamento delle spese del grado verso l'Erario e verso la costituita parte civile, concordando sulla ricostruzione operata dal primo giudice in ordine agli eventi che precedettero la morte del piccolo NG LI e alla causa di tale morte (per asfissia da annegamento conseguente all'intrappolamento subito dalla mano nel pozzetto posto sul fondale della vasca, a sua volta effetto di due forze contrapposte, esercitate, l'urta, verso il basso, dal pertugio con superficie "scabra e filettata", responsabile delle escoriazioni e dei lividi, l'altra, verso l'alto, dalla spinta di galleggiamento del corpo per il noto "principio di Archimede").
La Corte territoriale, ha altresì escluso la interruzione del nesso causale tra le sopra illustrate condotte contestate agli imputati ed il tragico evento per effetto della dedotta pregressa condotta in tesi ascritta al padre della vittima (per avere questi, secondo il DE CO, "consentito al proprio figliolo, portatore di un grave deficit fisico, di immergersi in quella piscina pur essendo consapevole "che il proprio figliolo usava gettare dei piccoli oggetti sul fondo della piscina, per poi immergersi onde recuperarti").
3. - Avverso la citata sentenza della Corte di Appello propongono rituale e tempestivo ricorso i difensori degli imputati, per i motivi di seguito rispettivamente indicati.
3.1. - DE CO PP, con un unico motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 40, 41, 42 e 589 c.p. lamentando violazione della legge penale in ordine alla inesistenza del nesso di causalità materiale e alla volontaria e cosciente omissione delle condotte contestate, nonché assoluto difetto di motivazione per manifesta illogicità, contraddittorietà e apodittica presupposizione di fatti non assistiti da sufficiente prova.
Il motivo è infondato.
3.1.1. Il ricorrente ripropone, in sostanza, la tesi già svolta nel giudizio di merito in ordine alla "interruzione del nesso causale" tra la condotta omissiva contestata al ricorrente e l'evento, dovendosi la "situazione di pericolo" ricondurre a semplice "occasione ma non causa dell'evento", rispetto al quale avrebbe dovuto "essere valorizzata la condotta del genitore che, stante l'assenza dei sorveglianti della piscina ed avendo espressamente dichiarato che il figliolo usava giocare con una pallina che gettava in acqua piegandosi poi sul fondo della piscina per raccattarla, non avrebbe dovuto immergere il bambino in acqua o, giammai avrebbe dovuto lasciarlo da solo con la sola compagnia di un amichetto per raggiungere la piscina degli adulti".
Sostiene, altresì, il ricorrente che l'assenza di un presidio di pronto soccorso avrebbe rilevanza esclusivamente sotto il profilo contravvenzionale, non potendosi la relativa colpa inserirsi nel nesso di causalità materiale con l'evento in assenza di dimostrazione che questo derivi direttamente da quella entità";
dimostrazione non fornita nel caso di specie in cui "il piccolo infortunato ricevette immediatamente quegli ausili che il protocollo medico suggerisce".
Questa censura ripropone uno dei temi di maggior complessità del diritto penale che riguarda l'interpretazione dell'art. 41 c.p., comma 2, secondo cui "le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento". Come sottolineato da recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. Pen., Sez. 4, 30.01.2008, n. 13939), si tratta di una norma di fondamentale importanza all'interno dell'assetto normativo che il codice ha inteso attribuire al tema della causalità e lo scopo della norma, secondo l'opinione maggiormente seguita, è quello di temperare il rigore derivante dalla meccanica applicazione del principio generale contenuto nell'art. 41 c.p., comma 1, che si ritiene abbia accolto il principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause ("condicio sine qua non"). Anzi, secondo taluni autori questa norma escluderebbe che il codice abbia voluto accogliere integralmente la teoria condizionalistica essendo, il concetto di causa sopravvenuta, estraneo a questa teoria così come è da ritenere estraneo alla teoria della causalità adeguata. È stato affermato in dottrina che se il secondo comma in esame venisse interpretato nel senso che il rapporto di causalità dovesse ritenersi escluso solo nel caso di un processo causale del tutto autonomo verosimilmente si tratterebbe di una disposizione inutile perché, in questi casi, all'esclusione si perverrebbe con la mera applicazione del principio condizionalistico previsto dall'art. 41 c.p., comma 1. Deve pertanto trattarsi, secondo questo condivisibile orientamento, di un processo non completamente avulso dall'antecedente, di una concausa che deve essere, appunto, "sufficiente" a determinare l'evento. Ma questa sufficienza non può essere intesa come avulsa dal precedente percorso causale perché, altrimenti, torneremmo al caso del processo causale del tutto autonomo per il quale il problema è risorto dall'art. 41 c.p., comma 1. Su questa affermazione di principio deve ritenersi raggiunto un sufficiente consenso in quanto gli orientamenti (peraltro, a quanto risulta, quasi esclusivamente dottrinali) che sostenevano la tesi della completa autonomia dei processi causali non sembrano essere state più riproposte negli ultimi decenni. In base alla ricostruzione che va sotto il nome della teoria della causalità "umana" si parte dalla premessa che, oltre alle forze che l'uomo è in grado di dominare ve ne sono altre - che patimenti influiscono sul verificarsi dell'evento - che invece si sottraggono alla sua signoria. Può dunque essere oggettivamente attribuito all'agente quanto è da lui dominabile ma non ciò che fuoriesce da questa possibilità di controllo. Quali sono gli elementi esterni controllabili? Innanzitutto quelli dotati da carattere di normalità, cioè quelli che si verificano con regolarità qualora venga posta in essere l'azione. Ma non solo queste conseguenze si sottraggono al dominio dell'uomo ma altresì quelle che si caratterizzano per essere non probabili o non frequenti perché comunque possono essere prevedute dall'uomo. Che cosa sfugge invece al dominio dell'uomo?
Ciò che sfugge a questo dominio - secondo l'illustre Autore che ha formulato la teoria - "è il fatto che ha una probabilità minima, insignificante di verificarsi: il fatto che si verifica soltanto in casi rarissimi... nei giudizi sulla causalità umana si considerano propri del soggetto tutti i fattori, esterni che concorrono con la sua azione, esclusi quelli che hanno una probabilità minima, trascurabile di verificarsi;
in altri termini esclusi i fattori che presentano un carattere di eccezionalità".
Per concludere che per l'imputazione oggettiva dell'evento sono necessari due elementi, uno positivo e uno negativo: quello positivo "è che l'uomo con la sua condotta abbia posto in essere un fattore causale del risultato, vale a dire un fattore senza il quale il risultato medesimo nel caso concreto non si sarebbe avverato;
il negativo è che il risultato non sì a dovuto al concorso di fattori eccezionali (rarissimi). Soltanto quando concorrono queste due condizioni l'uomo può considerarsi autore dell'evento". Perché possa parlarsi di causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità (o la sua interruzione come altrimenti si dice) si deve dunque trattare, secondo questa ricostruzione, di un percorso causale ricollegato all'azione (od omissione) dell'agente ma completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale;
di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta. È noto l'esempio riportato nella relazione ministeriale al codice penale:
l'agente ha posto in essere un antecedente dell'evento (ha ferito la persona offesa) ma la morte è stata determinata dall'incendio dell'ospedale nel quale il ferito era stato ricoverato. Il che, appunto, non solo non costituisce il percorso causale tipico (come, per es., il decesso nel caso di gravi ferite riportate a seguito del ferimento) ma realizza una linea di sviluppo della condotta del tutto anomala, oggettivamente imprevedibile in astratto e imprevedibile per l'agente che non può anticipatamente rappresentarla come conseguente alla sua azione od omissione (quest'ultimo versante riguarda l'elemento soggettivo ma il problema, dal punto di vista dell'elemento oggettivo del reato, si pone in termini analoghi). Va infine rilevato che sia l'Autore che l'ha proposta che tutti coloro che l'hanno condivisa, compresa la giurisprudenza di legittimità e di merito, hanno affermato che la teoria della causalità "umana" - richiamata anche dalla sentenza delle Sezioni Unite 10.07.2002 n. 30328, Franzese, rv. 222138 in tema di causalità - è applicabile anche ai reati omissivi impropri.
Alla luce della ricostruzione che precede, la tesi del ricorrente di una interruzione del nesso di causalità riconducibile alla "grave responsabilità di NG AN per aver consentito al proprio figliolo portatore di un grave deficit fisico di immergersi in quella piscina" lasciandolo "in una entità di per sè pericolosa, aggravata dall'assenza di sorveglianza appare non condivisibile e i motivi proposti del tutto infondati avendo logicamente e motivatamente escluso, i giudici del merito, con una "doppia conforme", che possa ritenersi realizzato, nel caso di specie, l'intervento di un fattore idoneo a interrompere il nesso causale. In una situazione incontestabilmente pericolosa, quale quella di assenza della griglia a protezione del "tombino" sul fondo della piscina (in quanto, ove fosse stata normalmente inserita, giammai la mano di NG LI sarebbe potuta restare incastrata nella condotta, come chiarito dal consulente del P.M. Ing. Vernaleone nella sua relazione) imputabile al responsabile della struttura, nonché in presenza dell'ulteriore fattore causale della messa in funzione dell'impianto secondario di aspirazione del pozzetto in un momento della giornata in cui la piscina era frequentata da bagnanti, parimenti imputabile allo stesso legale rappresentante dell'impresa, non può elevarsi al rango di fattore idoneo a interrompere il nesso causale ne' il comportamento del minore, ne', tantomeno la condotta del padre della vittima. Infine, si inserisce a pieno titolo nel nesso di causalità materiale con l'evento la colpa relativa alla assenza non tanto di un presidio di pronto soccorso medico (in ragione della rilevata tempestività dell'intervento medico del dott. LABATE, frequentatore della piscina) quanto di "un addetto alla sicurezza della piscina", assenza questa che "precluse l'effettuazione tempestiva delle operazioni (non di soccorso medico, bensì) di salvataggio, che un vigile e accorto preposto avrebbe potuto per certo adottare, non appena resosi conto delle difficoltà in cui si dibatteva il piccolo LI". 3.1.2. - Non coglie nel segno il ricorrente allorché sostiene che l'aver contestato agli imputati di aver consentito l'uso della piscina benché sprovvista della griglia posta a protezione del pozzetto di scarico si porrebbe in contraddizione, da un lato, con gli avvisi di non fruibilità della piscina stessa in quella determinata fascia temporale, dall'altro, con la mancata dimostrazione che la circostanza della assenza della griglia fosse comunque nota agli imputati. In ordine al primo profilo, va ribadita l'infondatezza già rilevata, con adeguata e logica argomentazione, dalla Corte territoriale secondo cui "la presenza del cartello con l'avviso della sospensione dell'assistenza ai bagnanti per l'orario compreso fra le 13.30 e le 16.30 non muta affatto i termini della vicenda, posto che, al di là della questione della visibilità del cartello medesimo... l'unica soluzione da adottarsi, proprio in ragione della così riconosciuta sospensione del servizio, era quella di far luogo alla chiusura al pubblico della piscina nella detta fascia oraria", impedendone concretamente l'accesso ai fruitori del complesso turistico.
Per quanto concerne la mancata contezza da parte dell'imputato della rottura della griglia, se ne evidenzia la irrilevanza alla luce della posizione di garanzia dallo stesso rivestita (v. infra al punto 3.1.4).
Non è rilevabile alcuna "superficialità" nella affermazione di responsabilità degli imputati è pervenuta la Corte territoriale che, nella ricostruzione dei fatti e nella individuazione della causa della morte della piccola vittima, ha dimostrato di avere ben presenti le considerazioni del consulente di parte Dott. MARCHELLO pervenendo, a seguito di approfondito esame di tutte le circostanze di fatto e delle dettagliate valutazioni del consulente medico legale del P.M., alla conclusione che l'evento morte non fosse collegabile ad un malore del bambino dovuto a "congestione o comunque sincope per immersione in acqua fredda o ancora a seguito di malore collegato alla grave patologia sofferta dal bambino che era affetto da distrofia muscolare" (secondo la tesi difensiva del consulente di parte, la cui inconsistenza è dettagliatamente e logicamente argomentata dal giudice di primo grado cui la Corte territoriale fa espresso rinvio), bensì ad "asfissia da annegamento, conseguente all'intrappolamento subito dalla mano nel pozzetto posto sul fondale della vasca".
I giudici di merito danno in sostanza compiutamente conto della ritenuta "non plausibilità" della tesi fornita sul punto dal consulente di parte, non ritenendo verosimile che il corpo, in ipotesi privo di coscienza per un malore cagionato da altri fattori (immersione in acqua fredda, processo digestivo in corso, complicazioni cardiache della distrofia muscolare) possa aver galleggiato alla deriva e che il braccio inerme sia stato casualmente aspirato dal bocchettone scoperto posto sul fondale. "Tale ricostruzione dei fatti postula un determinismo puramente meccanico davvero incredibile e ciò anche in considerazione del rilievo che sarebbe stata necessaria una notevolissima forza di aspirazione per potere intrappolare una mano inerte alla deriva, venutasi a trovare, per un colmo di eventi fortuiti e sfortunati, proprio sulla bocca del pozzetto. L'ipotesi del dott. MARCHELLO, che peraltro da per scontata l'anomalia rappresentata dalla mancanza della ghiera protettiva (avvalorando un dato sfavorevole alla difesa), appare del tutto fantasiosa e comunque avulsa dal contesto probatorio;
nessun testimone, infatti, ha notato il bambino galleggiare privo di sensi prima di restare fortuitamente intrappolato, ne' tale dinamica, di durata certamente maggiore rispetto a quella accertata dai consulenti del Pubblico Ministero, sarebbe potuta sfuggire alle persone presenti in loco, sia pur in quel frangente non intente ad osservare tutti i movimenti del piccolo NG LI. Ad avviso del Tribunale, il bambino era in ottime condizioni di salute allorché avvicinò volontariamente la mano al tombino, verosimilmente al fine di recuperare una pallina, come riferito dal padre;
solo ad un'azione diretta e cosciente esercitata sul fondo della piscina con un arto mobile, non già inerme, poteva conseguire l'intrappolamento delle dita (in guisa da vincere la "spinta di Archimede") e l'annegamento per l'anomala posizione assunta dall'intero corpo, rimasto a mezz'acqua senza alcuna possibilità di respirazione". In realtà, il ricorrente, sotto la specie del denunciato vizio motivazionale di manifesta illogicità, contraddittorietà e apodittica presupposizione di fatti non assistiti da sufficiente prova", vorrebbe che in questa sede si procedesse ad una rinnovata valutazione della ricostruzione fattuale della vicenda operata dai giudici di merito, con motivazione giuridicamente corretta ed indenne da vizi logici, oltre che rispettosa dei principi di diritto, introducendo, surrettiziamente, un controllo di merito sul modo con cui il Tribunale e la Corte territoriale hanno vagliato gli elementi di prova a loro disposizione;
controllo non consentito in questa sede di legittimità.
Per assunto pacifico, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutatone è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione da parte del ricorrente di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenuta più adeguata (Cass., Sez. Un., 2 luglio 1997, Dessimone;
da ultimo, ex pluribus, Cass., 17.02.2003, parte civile Spinelli in proc. Vitella ed altro) questo valendo, in particolare, relativamente alla valutatone sull'attendibilità e valenza dei mezzi di prova posti a fondamento della decisione.
Non va del resto dimenticato che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve (nè può) stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento". Ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consente al giudice di legittimità, come già evidenziato, una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (cfr. Cass., Sez. 4, 13 gennaio 2004, Palumbo), ed essendo piuttosto consentito solo l'apprezzamento sulla logicità della motivazione, quale desumibile dalla lettura del testo del provvedimento impugnato.
In una tale prospettiva, la decisione gravata, di piena conferma di quella di primo grado, sfugge a qualsivoglia censura di illogicità, non palesandosi, in particolare, alcun passaggio ex se contraddittorio o alcun elemento di prova che si presenti slegato o non coordinato rispetto agli altri ovvero disancorato dal contesto complessivo. Cosicché la doglianza di parte ricorrente, laddove censura la congruità dell'argomentare del giudicante, non può trovare accoglimento, perché presupporrebbe una non consentita rinnovazione complessiva di tutto il materiale probatorio. Le critiche che vengono articolate in ricorso non colgono nel segno, nel senso che non dimostrano affatto la pretesa illogicità della decisione gravata, in quanto si risolvono a ben vedere nella prospettazione di elementi di dubbio, frutto di una lettura delle risultanze processuali assolutamente parziale e non coordinata. E ciò a fronte di una decisione, quale quella impugnata, che, in modo logicamente convincente, ha ritenuto di fondare la responsabilità dei ricorrenti su un quadro probatorio che appare adeguatamente ricostruito, facendo riferimento oltre che alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, alla valutazione da questi operata in ordine alle dichiarazioni rese dai testi escussi;
dichiarazioni che sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno considerato pienamente attendibili e veritiere. L'inaccoglibilità delle suddette doglianze discende dal rilievo evidente che attraverso di esse, dietro l'apparente schermo dell'asserito vizio di motivazione, sono riproposte questioni sostanzialmente di fatto già dibattute nelle precedenti fasi del giudizio, tutte tese a dimostrare che il quadro probatorio esaminato dai giudici di merito non avrebbe fornito sufficiente prova della responsabilità del ricorrente.
A fronte della concorde e integrata motivazione fornita dai giudici di primo e secondo grado, nel momento del suo controllo in sede di legittimità, questa Suprema Corte non deve (nè può) stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento". Ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consente al giudice di legittimità, come già evidenziato, una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (cfr., Cass., Sez. 5, 14.05.2003, Pomposi), ed essendo piuttosto consentito solo l'apprezzamento sulla logicità della motivazione, quale desumibile dalla lettura del testo del provvedimento impugnato.
In una tale prospettiva, la decisione gravata, di piena conferma di quella di primo grado, sfugge a qualsivoglia censura di illogicità, non palesandosi, in particolare, alcun passaggio ex se contraddicono o alcun elemento di prova che si presenti slegato o non coordinato rispetto agli altri ovvero disancorato dal contesto complessivo. Cosicché la doglianza di parte ricorrente, laddove censura la congruità dell'argomentare del giudicante, non può trovare accoglimento, perché presupporrebbe una rinnovazione complessiva di tutto il materiale probatorio, qui non consentita.
È quindi evidente che il ricorrente non deduce l'inesistenza della prova posta a fondamento della decisione o l'inesistenza delle dichiarazioni (cd. travisamento della prova) ma propone una diversa valutazione degli elementi di prova (deducendo quindi un vizio riconducibile al cd. travisamento del fatto).
Al riguardo si ribadisce che questa Corte non può però optare per la soluzione che ritiene più adeguata sulla ricostruzione dei fatti valutando l'attendibilità del teste;
può soltanto verificare se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito e sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova (il teste ha detto "bianco" ma dal verbale risulta che abbia detto "nero": questa verifica è consentita;
non è invece consentita se a queste conclusioni si perviene, come nel caso di specie, con una valutazione del risultato di prova).
Il giudice di legittimità non ha quindi il potere di rivalutare gli elementi di prova al fine di pervenire ad una diversa ricostruzione del fatto, essendo questo compito esclusivo del giudice di merito;
il travisamento del fatto - inteso nel senso indicato - non può costituire motivo di ricorso in Cassazione se inteso nel senso di una complessiva rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e senza che venga riscontrata alcuna (manifesta) illogicità in cui sia incorso il giudice di merito in questa ricostruzione. E sempre che - come è avvenuto nel caso di specie - il giudice di appello abbia fornito una non illogica risposta alle argomentazioni in fatto contenute nei motivi di appello. (Cass. Sez. 4, 09.06.2004, n. 36769). Non può che concludersi che i giudici di merito hanno esaminato e valutato globalmente tutti gli elementi probatori a loro disposizione, fornendo, nella cd. "doppia conforme", una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzione delle parti, applicando esattamente le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre, giungendo correttamente e logicamente a stabilire che incombeva all'imputato l'onere di provvedere alla eliminazione della situazione di palese pericolo, attesa la completa "scopertura" del tombino sul fondo della piscina, disponendo e attuando il divieto di balneazione onde procedere alla riparazione del danno mediante applicazione di una nuova griglia protettiva.
3.1.4. - Privo di pregio, infine, deve essere ritenuto il motivo di ricorso sotto il profilo della dedotta mancanza di volontà e coscienza del fatto (ex art. 42 c.p.) e l'assunto difensivo negatorio della responsabilità del DE CO fondato su un evidente errore di diritto laddove il ricorrente ritiene la sua "investitura all'interno della Società di per sè totalmente muta sotto il profilo accusatorio".
Trascura il ricorrente - legale rappresentante della Società proprietaria dell'intero complesso turistico - di considerare la posizione di garanzia che assume su di sè, nei confronti dei frequentatori, il titolare di una piscina. Questi, come è noto, è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2, in forza della quale è tenuto a garantire l'incolumità
fisica degli utenti mediante l'idonea organizzazione dell'attività, vigilando sul rispetto delle regole interne e di quelle emanate dalla Federazione italiana nuoto, le quali hanno valore di norme di comune prudenza, al fine di impedire che vengano superati i limiti del rischio connaturato alla normale pratica sportiva (Cass., Sez. 4, lì 18.04.2005, parte civile Capitani ed altri in proc. Morichetti ed altro, la quale, proprio da queste premesse, ha rigettato il ricorso avverso sentenza di condanna che aveva ravvisato la responsabilità, per la morte di un frequentatore di una piscina, nei confronti del responsabile della società che tale piscina gestiva, cui era stata contestato di avere consentito alla vittima di svolgere, nella piscina, attività subacquea pericolosa - con esercizio di apnea prolungata - pur in assenza di assistenti-bagnanti tenuti allo specifico controllo di detta attività; e ciò tenuto conto che la normativa sportiva suindicata imponeva, per lo svolgimento dell'attività de qua, la presenza di un assistente a bordo piscina e di altro in acqua, proprio in considerazione della difficoltà di controllare di un soggetto che si trovi in immersione in apnea prolungata).
È una posizione di garanzia che correttamente la Corte territoriale, supportando in toto le considerazioni del giudice di primo grado, ha fatto discendere "in positivo, dalla veste formale di legale rappresentante della società che gestiva il complesso turistico in cui era inserita la piscina che fu teatro dell'incidente per cui è processo;
in negativo dall'assenza di qualsivoglia delega con cui fosse stato conferito ad altro soggetto tecnicamente idoneo, nelle forme di legge, il compito di far luogo alla manutenzione e alla vigilanza della piscina, assicurando la costante conformità dell'impianto alle prescrizioni di legge".
Detta posizione imponeva un dovere generale di controllo su tutte le attività che si svolgevano nel complesso (piscina compresa) che rende irrilevante, ai fini dell'invocato esonero di responsabilità, l'affermazione del ricorrente di non avere mai avuto contezza della rottura della griglia (per non esserne stato messo a conoscenza), nonché la semplice affissione di un cartello che segnali l'assenza di personale addetto in determinate fasce orarie.
Nè è sufficiente, al riguardo, il generico richiamo alla preposizione di soggetti incaricati, all'interno del complesso in argomento, di provvedere alle esigenze del singolo settore. In materia, infatti, questa Corte ha più volte avuto modo di sottolineare che la posizione di garanzia dell'amministratore è validamente trasferita al dipendente, con effetti in termini di subentro del delegato nella posizione di garanzia ed esonero di responsabilità dell'originario titolare dei relativi obblighi, solo in presenza di uno specifico atto di delega che deve essere espresso, inequivoco e certo e che deve inoltre investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive (cfr. Cass., Sez. 4, 25.8.2000, n. 9343, Archetti). Sotto questo aspetto, non risulta fornita prova di alcuna adeguata attribuzione di un formale incarico finalizzato alla manutenzione e alla vigilanza della piscina;
ne' risulta che il DE CO avesse assolto al dovere su di esso incombente in ragione del ruolo dallo stesso rivestito in seno alla Società, di assicurare la costante conformità dell'impianto alle prescrizioni di legge e una assidua assistenza ai bagnanti, il tutto, per di più, in una piscina riservata ai bambini, soggetti non sempre in grado di ben valutare i fattori di rischio.
3.2. - Quanto al DE AN, con un unico motivo, deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 41 e 589 c.p., per essere la sentenza impugnata "frutto di congetture, di valutazioni indimostrate, di errori di interpretazione delle emergenze istruttorie, di travisamento dei fatti e violazione di legge".
3.2.1. - Evidenzia, innanzitutto che la sua figura e la sua concreta attività non era associata a quella del bagnino in quanto era stato assunto a tempo determinato dal 14.05.2001 al 14.09.2001, esclusivamente con la qualifica di manovale;
pertanto, ogni qualvolta nel corso del processo gli viene attribuita la qualifica di bagnino, ciò viene fatto senza alcuna cognizione di causa, "ma sol perché gli utenti dell'impianto attribuivano tale mansione all'unico soggetto che loro avevano come punto di riferimento"; che, durante la fascia oraria che va dalle h. 13.30 alle h. 16.30 (nella quale si è verificato il tragico evento) non era presente in piscina in quanto contrattualmente, durante quel lasso di tempo, non svolgeva attività lavorativa. Sostiene di non poter essere chiamato a rispondere del mancato rispetto di prescrizioni (quali l'interruzione del funzionamento dell'impianto con conseguente impedimento di balneazione per gli utenti) che sono di competenza del responsabile della piscina e non di un "manovale" che, tutt'al più, si occupava della pulizia dello spazio circostante la piscina e della consegna degli ombrelloni e delle sdraio.
3.2.2. - Anche le censure del DE AN sono destituite di fondamento. Non riveste alcun pregio, invero, l'espediente difensivo secondo il quale il DE AN sarebbe stato assunto dalla società datrice di lavoro con la qualifica di manovale poiché, come correttamente ha fatto rilevare la Corte territoriale sulla base delle deposizioni testimoniali di BA NC e di EZ PP, il ricorrente esercitava di fatto le mansioni di addetto alla pulizia dello spazio circostante la piscina e si occupava della consegna degli ombrelloni e delle sdraio agli utenti del complesso turistico. In altre parole, come testimoniato dal gestore del bar (BA) ubicato all'interno del complesso stesso, il ricorrente svolgeva le mansioni di bagnino addetto alla piscina, occupandosi, altresì, della manutenzione dell'impianto e della pulizia dell'acqua con il cloro, nonché del ricambio mediante i comandi posizionati nel vano motore. Anche il fornitore del materiale necessario per la manutenzione e pulizia della piscina (EZ) ha reso attendibile testimonianza sulle mansioni di fatto di "addetto alla piscina" svolte, a quell'epoca, dal ricorrente al quale si rivolgeva per la consegna del citato materiale (v. dep. a verbale del 15.06.2004).
Anche il M.llo SETTEMBRE ha del pari confermato che il DE AN, "per sua diretta e personale cognizione svolgeva di fatto mansioni di bagnino" aggiungendo, altresì, questi aveva anche conseguito apposito diploma.
Alla luce delle suddette testimonianze dirette possono dirsi dunque superate le doglia intese all'esonero di responsabilità fondate sulla produzione del contratto di assunzione del DE AN a tempo determinato (dal 14.05.2001 al 14.09.2001) con qualifica generica di manovale, in quanto è risultato, al di fuori di ogni dubbio, che lo stesso svolgeva le mansioni di addetto alla piscina, sia nell'ambito del servizio di assistenza ai bagnanti, sia con riferimento alla manutenzione dell'impianto.
Risulta pertanto accertato, con logica e corretta valutatone da parte dei giudici del merito, che anche il ricorrente ha rivestito, nella vicenda processuale che ne occupa, quella posizione di garanzia cui sono tenuti tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di evitare l'evento. In subiecta materia, è appena il caso di accennare ai profili soggettivi della responsabilità ex art. 40 c.p., comma 2, che presuppone, com'è noto, che l'agente con la sua omissione abbia cagionato un evento naturalistico che non si sarebbe dovuto verificare. A più riprese questa Corte ha statuito che "in tema di reati omissivi il fondamento della responsabilità è correlato all'esistenza di un dovere giuridico di attivarsi per impedire che l'evento temuto si verifichi. Il titolare di quest'obbligo versa in posizione di garanzia, le cui componenti essenziali costitutive sono:
da un lato, una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta, o una situazione di fatto per precedente condotta illegittima, che costituisca il dovere di intervento;
dall'altro lato, l'esistenza di un potere (giuridico, ma anche di fatto) attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento" (Cassazione Sez. 4, 21.05.1998, Fornati e altro, tv. 212144). Inoltre è ius receptum che per i reati ascritti ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2, l'elemento psicologico si atteggia secondo i canoni consueti, sicché "è sufficiente che il garante abbia conoscenza dei presupposti fattuali del dovere di attivarsi per impedire l'evento e si astenga, con coscienza e volontà, dall'attivarsi, con ciò volendo o prevedendo l'evento (nei delitti dolosi) o provocandolo per negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme (nei delitti colposi e nelle contravvenzioni in genere)" (Cass. Sez. 3, 09.04.1997, Ciciani e altro, rv. 208804).
In questo scenario, i giudici del merito, facendo corretto uso dei suesposti principi, hanno dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni sottese alla emissione della sentenza di condanna anche nei confronti del ricorrente DE AN, previa verifica probatoria della ipotesi di reato contestata;
a) per non aver provveduto a sostituire la griglia circolare posta a protezione del pozzetto di fondo della piscina, lasciando in tal modo scoperta una apertura sul fondo di oltre mm. 8, (nonostante già alcuni giorni prima dell'incidente fosse stato reso edotto di tale circostanza dai genitori di alcuni bambini frequentatori della piscina stessa;
b) per avere effettuato, nonostante la presenza in acqua di bagnanti, operazioni di ricircolo dell'acqua, mettendo in funzione l'impianto di filtrazione dell'acqua - con aspirazione dal pozzetto di fondo anziché servirsi del sistema di tracimazione nei canali sfioratori perimetrali - per di più, lasciandolo in funzione anche nella cd. fascia oraria di riposo.
Per quanto poi concerne il profilo della doglianza relativa ai pretesi errori di interpretazione delle emergenze istruttorie, valgano le considerazioni a tale proposito svolte per il rigetto delle analoghe doglianze avanzate dal DE CO.
4. - In tale contesto, entrambi i ricorsi devono essere rigettati. Al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p. oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili in questo grado di giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili in questo grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2008