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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/10/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.V.G. 808/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 808 /2025 R.V.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RUSSO MARIA GRAZIA e con domicilio eletto presso il suo studio in
Milano, Via Amedeo D'Aosta n.5;
e da
, (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. CERRATO ALESSANDRO e con domicilio eletto presso il suo studio in
Milano, Via Solari N 19;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Besate, in data 04/06/2006, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla
Parte II, Serie A, n. 3, dell'anno 2006;
separati consensualmente a seguito di accordo di negoziazione assistita autorizzato dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia in data 12/11/2021; e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori
e in Besate (MI) in data 4/6/2006 e trascritto Parte_2 Parte_1 nei Registri dello Stato Civile del Comune di Besate (MI), in data 5 giugno 2006, con
Atto N. 3 parte II, serie A.
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Besate di procedere all'annotazione della sentenza e alle comunicazioni di legge.
3) Affidare in via “super-esclusiva” alla madre ai sensi dell'art. art. 337 quater c.c. le figlie minori e con collocamento prevalente delle minori con la madre, Per_1 Per_2
e per l'effetto disporre che quest'ultima eserciti la responsabilità genitoriale in via super esclusiva in relazione all'assunzione di ogni decisione – che prenderà quindi in via autonoma - circa la salute, l'istruzione, l'educazione, la residenza di e Per_1
, e le pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano le Per_2 figlie, compresi i documenti di identità/passaporto proprio e delle minori.
4) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Besate (MI), in Vicolo F.
Pietra n.1 alla madre in quanto genitore collocatario in via prevalente.
5) Disporre che il padre possa incontrare le figlie minori, solo alla presenza della madre, ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la sig.ra , Parte_1 compatibilmente con le esigenze scolastiche e gli impegni di e . Per_1 Per_2
Il tutto salvo migliore e diverso accordo tra i genitori.
6) Porre a carico del padre quale contributo al mantenimento di entrambe le figlie la somma mensile di € 600,00 (ovvero € 300,00 per ciascuna figlia) per 12 mensilità all'anno, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat. Detto importo andrà versato entro il giorno 5 di ogni mese,
a mezzo bonifico bancario, alle coordinate IBAN che verranno comunicate dalla madre, oltre il 50 % delle spese scolastiche e spese relative a tasse universitarie, libri universitari, spese mediche coperte dal servizio sanitario nazionale e spese mediche
Pag. 2 di 5 private inerenti il percorso psicoterapeutico di gruppo ed individuale della figlia
; come da “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Persona_3
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 che si allegano al presente atto;
7) Dare atto che l'assegno unico continuerà ad essere percepito esclusivamente dalla signora nella misura del 100%, astenendosi, il signor dal Parte_1 Parte_2 presentare la relativa domanda ed impegnandosi a sottoscrivere la necessaria documentazione.
8) Dare atto che le parti si danno sin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di altri documenti validi per l'espatrio per le figlie minori.
9) Dare atto che le parti dichiarano di nulla più avere a pretendere reciprocamente
l'un dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione.
Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
10) Dare atto che le parti dichiarano di non volersi riconciliare.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
06/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c;
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Pag. 3 di 5 Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (accordo di separazione personale a seguito di negoziazione assistita autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia in data
12/11/2021, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Besate il Parte_1 Parte_2 giorno 04/06/2006 (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2006);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 5 Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.V.G. 808/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 808 /2025 R.V.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RUSSO MARIA GRAZIA e con domicilio eletto presso il suo studio in
Milano, Via Amedeo D'Aosta n.5;
e da
, (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. CERRATO ALESSANDRO e con domicilio eletto presso il suo studio in
Milano, Via Solari N 19;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Besate, in data 04/06/2006, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla
Parte II, Serie A, n. 3, dell'anno 2006;
separati consensualmente a seguito di accordo di negoziazione assistita autorizzato dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia in data 12/11/2021; e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori
e in Besate (MI) in data 4/6/2006 e trascritto Parte_2 Parte_1 nei Registri dello Stato Civile del Comune di Besate (MI), in data 5 giugno 2006, con
Atto N. 3 parte II, serie A.
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Besate di procedere all'annotazione della sentenza e alle comunicazioni di legge.
3) Affidare in via “super-esclusiva” alla madre ai sensi dell'art. art. 337 quater c.c. le figlie minori e con collocamento prevalente delle minori con la madre, Per_1 Per_2
e per l'effetto disporre che quest'ultima eserciti la responsabilità genitoriale in via super esclusiva in relazione all'assunzione di ogni decisione – che prenderà quindi in via autonoma - circa la salute, l'istruzione, l'educazione, la residenza di e Per_1
, e le pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano le Per_2 figlie, compresi i documenti di identità/passaporto proprio e delle minori.
4) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Besate (MI), in Vicolo F.
Pietra n.1 alla madre in quanto genitore collocatario in via prevalente.
5) Disporre che il padre possa incontrare le figlie minori, solo alla presenza della madre, ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la sig.ra , Parte_1 compatibilmente con le esigenze scolastiche e gli impegni di e . Per_1 Per_2
Il tutto salvo migliore e diverso accordo tra i genitori.
6) Porre a carico del padre quale contributo al mantenimento di entrambe le figlie la somma mensile di € 600,00 (ovvero € 300,00 per ciascuna figlia) per 12 mensilità all'anno, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat. Detto importo andrà versato entro il giorno 5 di ogni mese,
a mezzo bonifico bancario, alle coordinate IBAN che verranno comunicate dalla madre, oltre il 50 % delle spese scolastiche e spese relative a tasse universitarie, libri universitari, spese mediche coperte dal servizio sanitario nazionale e spese mediche
Pag. 2 di 5 private inerenti il percorso psicoterapeutico di gruppo ed individuale della figlia
; come da “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Persona_3
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 che si allegano al presente atto;
7) Dare atto che l'assegno unico continuerà ad essere percepito esclusivamente dalla signora nella misura del 100%, astenendosi, il signor dal Parte_1 Parte_2 presentare la relativa domanda ed impegnandosi a sottoscrivere la necessaria documentazione.
8) Dare atto che le parti si danno sin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di altri documenti validi per l'espatrio per le figlie minori.
9) Dare atto che le parti dichiarano di nulla più avere a pretendere reciprocamente
l'un dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione.
Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
10) Dare atto che le parti dichiarano di non volersi riconciliare.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
06/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c;
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Pag. 3 di 5 Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (accordo di separazione personale a seguito di negoziazione assistita autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia in data
12/11/2021, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Besate il Parte_1 Parte_2 giorno 04/06/2006 (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2006);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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