Sentenza 3 aprile 2000
Massime • 1
La condotta costituita dall'assunzione di lavoratori extracomunitari privi di autorizzazione al lavoro, prevista e sanzionata dall'abrogato art.12 della legge 30 dicembre 1986 n.943, non può essere considerata tuttora punibile ai sensi dellà art.22, comma 10, del T.U. approvato con D.Lgt. 25 luglio 1998 n.286, in cui si prevede come reato l'assunzione di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro. Tale ultima previsione si caratterizza, infatti, rispetto a quella precedente, non solo per il mutamento di struttura del fatto tipico, del procedimento autorizzatorio e dell'organo cui spetta il rilascio del "permesso" (questore e non più ufficio del lavoro e della massima occupazione), ma anche per la diversa prospettiva in cui la condotta punibile viene a collocarsi, avendosi di mira non più soltanto la tutela delle condizioni del lavoratore, ma anche l'obiettivo di impedire l'occupazione di cittadini extracomunitari ai di fuori dei flussi programmati di ingresso previsti dall'art.21 del medesimo T.U.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2000, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI PIERO Presidente del 03/04/2000
1. Dott. RIGGIO GIANFRANCO Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIRONI EMILIO " N.2429
3. Dott. CANZIO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA ALBERTO " N.37913/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso PRETORE di CASTEL Di SANGROnei confronti di RO GI N. IL 01.06.1932 avverso sentenza del 13.04.1999 PRETORE di CASTEL DI SANGRO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO OSSERVA
Con sentenza del 13 aprile 1999, il Pretore di Sulmona - Sezione distaccata di Castel di Sangro, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RO UI in ordine al reato di cui all'art.12 della legge 30 dicembre 1986, n.943, al medesimo contestato per aver adibito al lavoro un cittadino extracomunitario senza la prescritta autorizzazione al lavoro. Ha osservato in proposito il Giudice del merito che l'art.12 della legge n.943 del 1986 è stato espressamente abrogato dall'art.46 della legge n.40 del 1998, sicché si imponeva la immediata declaratoria a norma dell'art.129 cod. proc. pen., in quanto il fatto ascritto all'imputato non era più previsto dalla legge come reato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero deducendo violazione di legge. A parere del ricorrente, infatti, il Pretore avrebbe omesso di considerare che la nuova disciplina della immigrazione, dettata dal d.lgs. 25 luglio 1998, n.286, sanziona penalmente, all'art.22, il datore di lavoro che assuma alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari privi della autorizzazione al lavoro e del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro. Il fatto ascritto all'imputato, pertanto, non poteva essere ritenuto "non più previsto dalla legge come reato", ma doveva trovare applicazione il terzo comma dell'art.2 cod.pen., con conseguente individuazione, ai fini della pena, della norma più favorevole al reo.
Il ricorso non è fondato. Come ha infatti correttamente rammentato il giudice a quo, l'art.46, comma 1, lett.c), della legge 6 marzo 1998, n.40, riprodotto nell'art. 47, comma 2, lett.c) del successivo d.lgs. 25 luglio 1998, n.286, recante il testo unico sulla disciplina della immigrazione e sulla condizione dello straniero, ha espressamente abrogato la disposizione incriminatrice dettata dall'art. 12, secondo comma, della legge n.943 del 1986, per l'ipotesi di assunzione di un lavoratore immigrato extracomunitario sprovvisto della autorizzazione al lavoro. Nè può sostenersi, come pretenderebbe il ricorrente, che non sarebbe intervenuta una effettiva abolitio criminis ma una mera successione di fattispecie incriminatrici, sul presupposto che la condotta prima punita a norma dell'art. 12, secondo comma, della legge n. 943 del 1986, sarebbe confluita nella previsione ora dettata dall'art. 22, comma 10, del d.lgs. n. 286 del 1998, il quale assoggetta a sanzione penale "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato". Basta poco, infatti, per avvedersi di come le profonde differenze che separano fra loro gli elementi tipizzanti e lo stesso oggetto giuridico che caratterizzano le fattispecie che vengono qui in discorso rendano improponibile la tesi sostenuta dal ricorrente. L'autorizzazione al lavoro, cui faceva riferimento l'art.12 della legge n. 943 del 1986, si trovava infatti iscritta nel titolo terzo della stessa legge dedicato a regolare le "procedure per l'accesso all'occupazione", mentre il comma terzo dell'art. 8 stabiliva che gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione provvedevano "al rilascio dell'autorizzazione previo accertamento di indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari aventi qualifiche professionali per le quali è stata richiesta l'autorizzazione al lavoro e previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro al lavoratore extracomunitario ". Un corpo normativo, dunque, essenzialmente concentrato sull'esigenza di garantire condizioni paritarie di lavoro ai cittadini extracomunitari, come d'altra parte fatto palese dallo stesso preambolo della legge, dichiaratamente postasi nella prospettiva (art. 1) di attuare i deliberati della convenzione della Organizzazione Internazionale del Lavoro n.143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n.158. Ben diverso il quadro offerto dalla più recente disciplina sulla immigrazione. Ciò che infatti rileva ai fini di quanto previsto dal comma 10 dell'art.22 del d.lgs. n.286 del 1998. non è più l'assenza della semplice autorizzazione al lavoro, rilasciata dagli uffici periferici del Ministero del lavoro, ma la circostanza che il lavoratore straniero non sia munito di valido "permesso di soggiorno" per motivi di lavoro di competenza del questore della provincia. Non soltanto, dunque, muta la struttura del fatto tipico, il procedimento autorizzatorio e l'organo cui spetta il rilascio del "permesso", ma muta anche la prospettiva in cui la condotta punibile viene a collocarsi, giacché il bene preservato non è più soltanto quello della tutela delle condizioni del lavoratore, ma si iscrive nel più composito panorama di impedire l'occupazione di cittadini extracomunitari al di fuori dei flussi programmati di ingresso che l'art.21 del testo unico si fa carico di disciplinare e, dunque, in condizioni elusive delle finalità che la nuova disciplina intende perseguire. Atteso, dunque, il principio di specialità bilaterale tra norme, cui occorre riferirsi per risolvere i problemi di diritto intertemporale, e considerata la obiettiva assenza di un continuum tra le fattispecie poste a raffronto, non resta che aderire al prevalente orientamento di questa Corte già più volte espressasi nel senso della abolitio criminis della condotta prevista dall'abrogato art.12, secondo comma, della più volte citata legge n.943 del 1986 (cfr., in tal senso, Cass., Sez.III, 27 ottobre 1998,
Binarelli; Cass., Sez.I, 12 gennaio 1999, Gastaldi;
Cass., Sez.I, 24 marzo 2000, Roatta. In senso contrario, v.Cass., Sez.III, 28 settembre 1999, Platoni).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2000