Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2000, n. 2429
CASS
Sentenza 3 aprile 2000

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La condotta costituita dall'assunzione di lavoratori extracomunitari privi di autorizzazione al lavoro, prevista e sanzionata dall'abrogato art.12 della legge 30 dicembre 1986 n.943, non può essere considerata tuttora punibile ai sensi dellà art.22, comma 10, del T.U. approvato con D.Lgt. 25 luglio 1998 n.286, in cui si prevede come reato l'assunzione di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro. Tale ultima previsione si caratterizza, infatti, rispetto a quella precedente, non solo per il mutamento di struttura del fatto tipico, del procedimento autorizzatorio e dell'organo cui spetta il rilascio del "permesso" (questore e non più ufficio del lavoro e della massima occupazione), ma anche per la diversa prospettiva in cui la condotta punibile viene a collocarsi, avendosi di mira non più soltanto la tutela delle condizioni del lavoratore, ma anche l'obiettivo di impedire l'occupazione di cittadini extracomunitari ai di fuori dei flussi programmati di ingresso previsti dall'art.21 del medesimo T.U.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2000, n. 2429
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2429
    Data del deposito : 3 aprile 2000

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