Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/01/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 4873/2024 RG;
T R A
, nato il [...] a [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Francesco Casillo e dall'Avv. Vincenzo Siciliani;
ricorrente
C O N T R O
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti, domiciliato come in atti;
resistente Conclusioni: come in atti;
Ragioni di fatto e diritto
Parte ricorrente rappresentava che l'istante ha lavorato alle dipendenze della soc. cooperativa presso la piattaforma MD di Gricignano di Aversa (CE), CP_2 dal 09.09.2013 al 31.03.2017, giorno in cui è avvenuta la risoluzione del contratto di lavoro subordinato;
che non ha ricevuto il Trattamento di Fine Rapporto maturato e, pertanto, ha agito nei confronti della società datrice di lavoro con ricorso per ingiunzione di pagamento;
che il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto la domanda proposta, concedendo il Decreto Ingiuntivo n. 784/2019 del 02.04.2019 con condanna della società datrice al pagamento di € 4.390,86 a titolo di TFR (cfr. decreto ingiuntivo allegato). Ha aggiunto che “Nelle more del rilascio della relativa formula esecutiva del decreto di accoglimento, in data 4 aprile 2018 la Parte_2
è stata cancellata dal Registro delle Imprese (cfr. visura societaria
[...] allegata); E) Il ricorrente, ottenuta la formula esecutiva del decreto ingiuntivo di accoglimento, in virtù del fenomeno successorio, nonché del suo interesse ad agire, secondo quanto sancito dall'art. 2495 c.c., ha provveduto alla rituale notifica del decreto ingiuntivo nei confronti dei soci, sig.ri e Parte_3
, unici soggetti legittimati passivi che risultano dal bilancio finale Parte_4 di liquidazione e dal verbale di assemblea straordinaria, che si depositano;
F) Dal bilancio finale di liquidazione e dall'atto di scioglimento della società con contestuale nomina del liquidatore, è risultato che gli utili da ripartire tra i soci
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H) Considerato che dal bilancio finale di liquidazione, tra i soci non è risultata alcuna ripartizione di utili tale da poter loro indirizzare alcuna domanda e/o condanna, ai sensi dell'art. 2495 c.c., il ricorrente in data 22 giugno 2022, ha presentato regolare domanda di intervento al Fondo di Garanzia alla sede territorialmente competente (domanda di intervento del Fondo di CP_1 garanzia numero di protocollo: NUM PROT. .5105.22/06/2022.0349478)”. CP_1
Stante l'esito infruttuoso della procedura amministrativa, ha chiesto di condannare l' al pagamento in favore del ricorrente del TFR maturato pari CP_1 ad €4.390,86 oltre accessori come per legge dalla cessazione del rapporto di lavoro all'effettivo soddisfo.
Si è costituito tempestivamente l' , osservando preliminarmente “In CP_1 particolare, il titolo prodotto (Decreto ingiuntivo n. 784/2019 del Tribunale di Bari), risultava emesso nei confronti della società, ex datrice di lavoro, cancellata dal registro delle imprese in data 04/04/2018” e chiedendo con articolate argomentazioni il rigetto del ricorso.
L'art. 2 Legge del 29/05/1982 - N. 297 prevede per quanto qui rileva: “È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano
2 state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto……”
Nella fattispecie concreta in esame manca il titolo esecutivo giudiziale previsto dal quinto comma della sopra citata disposizione, in quanto – allorquando è stato proposto il ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo nonché allorquando è stato emesso il decreto ingiuntivo – la società datrice di lavoro era stata già cancellata dal Registro delle Imprese (cfr. ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo;
decreto ingiuntivo e visura in atti). La Corte di Legittimità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 6070 del 2013) ha affermato:
“Non di questo si tratta nella situazione di cui si sta qui discutendo: perché, lungi dall'esservi incertezza sull'identità della parte, questa è ben chiara, ma accade che il giudizio sia stato promosso, oppure che in esso sia stata evocata, una parte (la società estinta) diversa da quella (i relativi soci) che quel giudizio avrebbero potuto promuovere, o che avrebbero dovuto esservi evocati. Non è, insomma, l'identificazione della parte del processo ad essere in gioco, bensì la stessa possibilità di assumere la veste di parte per l'autore o per il destinatario della chiamata in giudizio. Ed allora, ove tale possibilità di assumere la veste di parte faccia difetto, si è in presenza di un giudizio (o grado di giudizio) che, per l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo: donde l'inammissibilità dell'atto che lo promuove.” La stessa Corte ha affermato nella medesima pronuncia “"La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. ..”
La Corte di appello sez. lav. - Roma, nella sentenza del 06/02/2023, n. 273, con motivazione condivisa e che può essere qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp.
3 att. c.p.c., ha affermato “26. In conclusione, l'iniziativa del lavoratore assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso e, conseguentemente, al di fuori del segmento temporale annuale computato a ritroso da dette iniziative giudiziali non scatta la tutela previdenziale apprestata dall'ordinamento per le ultime tre mensilità della retribuzione” (così da ultimo Cass. n. 16249 del 29/07/2020). Del tutto irrilevante è il CUD prodotto in atti, non costituendo titolo sufficiente ed idoneo per agire nei confronti dell' , che interviene non come CP_1 coobbligato in solido del datore insolvente ma in garanzia. Infatti l è CP_1 estraneo al rapporto tra lavoratore e datore di lavoro;
è pertanto necessario che il credito che il lavoratore vanta nei confronti del datore di lavoro sia accertato dal giudice. In sede fallimentare il giudice delegato ed il curatore procedono ad accertare il passivo sulla base dalla documentazione aziendale in loro possesso da cui emerge la pretesa dei creditori;
solo a seguito di tale delibazione i crediti sono ammessi al passivo salvo eventuali impugnazioni degli altri creditori. Analogamente, la pronuncia di una sentenza o l'emissione del decreto ingiuntivo e la sua notificazione al debitore (consentendo a questi l'eventuale opposizione), assicurando un contraddittorio, consente di ottenere un titolo da cui il credito vantato è certo, liquido ed esigibile.
Ma nel caso in esame manca del tutto il titolo giudiziario. Quindi, a prescindere dall'asserita impossibilità per fatto non imputabile alla lavoratrice di esperire l'esecuzione forzata, difetta proprio il titolo da eseguire. Né tale titolo potrebbe mai formarsi nell'odierno giudizio ove il convenuto non è il datore di lavoro, bensì l' , soggetto terzo ed estraneo al rapporto di lavoro che interviene solo CP_1 in funzione di garanzia e non già di coobbligato.”
Pertanto, nella fattispecie concreta in esame in mancanza di un titolo esecutivo giudiziale ai sensi del quinto comma dell'art. 2 Legge del 29/05/1982 - N. 297, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della mancanza di attività istruttoria, seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite, CP_1 quantificate in €884,50 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso il 17.01.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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