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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 06/02/2026, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1765/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BENEDETTI ROBERTO, Presidente
ABRIGNANI IGNAZIO, Relatore
IODICE LUCIA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17793/2024 depositato il 30/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA N. 0162327 07 11 14 IRAP 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA N. 0162327 07 11 14 IRAP 2011
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA N. 0162327 07 11 14 IRAP 2012
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA N. 0162327 07 11 14 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 304/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 04/11/2024 il Sig. Ricorrente_1, esercente l'attività di agente mandatario per la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), ha impugnato il silenzio - rifiuto all'istanza di rimborso relativa all'IRAP presentata il 07/11/2014 ex art. 38, comma 1, del D.P.R. 602/1973, indebitamente versata per gli anni d'imposta 2010, 2011, 2012 e 2013, per un totale di euro 10.806,80.
In particolare, Parte Ricorrente ha fondato la propria richiesta di rimborso sulla carenza del presupposto impositivo IRAP per la propria attività di agente mandatario della SIAE, in violazione dell'art. 2 del D.Lgs.
n. 446/97, stante l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione richiesto ai fini dell'applicabilità dell'imposta in oggetto.
Il 27/12/2024 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma, ribadendo la legittima imposizione IRAP per l'odierno ricorrente, in quanto lo stesso esercita la propria attività avvalendosi di un'autonoma organizzazione, della quale è responsabile, all'uopo giustificando le proprie argomentazioni sulla scorta dell'entità delle spese effettivamente sostenute dal contribuente, sia come compensi a terzi che come spese per beni strumentali.
Il 17/12/2025 Parte Ricorrente ha depositato memorie illustrative, a mezzo delle quali ha insistito sulla legittima spettanza del diritto al rimborso richiesto in virtù del lavoro prevalentemente personale svolto dal contribuente, con l'ausilio di beni strumentali obsoleti e di modico valore e di due dipendenti part-time che non possono assurgere a prova di un'autonoma organizzazione.
All'udienza del 12 gennaio 2026 la Corte ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di valutare l'effettiva spettanza del rimborso dell'IRAP in capo all'odierno ricorrente, occorre effettuare una doverosa premessa.
L'art. 2 del D.Lgs. n. 446/199 individua il presupposto oggettivo di applicazione dell'IRAP “nell'esercizio abituale di un'attività economica autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.
All'uopo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 21/05/2001 ha pacificamente riconosciuto l'indice rilevatore di ricchezza tassabile nel valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, cioè nella ricchezza novella creata dalla singola unità produttiva, sia essa imprenditoriale o professionale, rimettendo al giudice di merito ravvisare, di volta in volta, l'esistenza o meno degli elementi di organizzazione auto-noma di capitale o lavoro altrui, in assenza dei quali non può essere applicata l'IRAP, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 446/1997.
Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il requisito dell'”autonoma organizzazione” dell'attività di lavoro autonomo, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l'attività di lavoro autonomo:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo l'id quod plerumque accidit costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Da quanto suesposto deriva che l'imposizione IRAP è legittima solo al cospetto di una struttura organizzativa “esterna”, che sia capace di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale del professionista e che sia supportata dagli strumenti indispensabili di corredo al suo know – how.
Infatti, la ricchezza prodotta unicamente dall'impiego coordinato delle proprie facoltà mentali costituisce un profitto riconducibile esclusivamente alla capacità del professionista e che, come tale, non può essere tassato in capo allo stesso, pena la duplicazione del presupposto impositivo dell'IRPEF.
Pertanto, l'IRAP colpisce il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa, che coadiuva ed integra il professionista nelle incombenze ordinarie, che colpisce, quindi, l'incremento potenziale o quid pluris realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale.
Siffatto “differenziale” presuppone un'organizzazione di capitali o lavoro altrui che affianca il professionista, distinta da lui, ma che eventualmente lo possa sostituire, e che interagisce nella produzione del profitto riconducibile all'organizzazione in quanto tale e non al singolo suo componente.
In sostanza, deve consistere in un'attività parallela e distinta rispetto a quella personale del contribuente, anche se con essa intimamente e strutturalmente connessa, idonea ad accrescere la capacità contributiva del lavoratore autonomo.
Solo così viene rispettato il carattere reale dell'imposta, che colpisce una capacità produttiva
“impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista.
Diversamente opinando, infatti, si giungerebbe all'aberrante conclusione di applicare l'IRAP a tutti i titolari di partita IVA, con la sola esclusione delle collaborazioni coordinate e continuative e dei lavoratori occasionali.
Orbene, fatta questa necessaria premessa, questa Corte osserva che nel caso di specie l'odierno ricorrente ha sostenuto nelle proprie difese di svolgere l'attività di mandatario SIAE come lavoratore autonomo munito di partita IVA, che opera in forza di un contratto di mandato ai sensi dell'art 1704 e ss.
c.c., che percepisce provvigioni sugli incassi per diritto d'autore e compensi per gli altri servizi conferiti da
SIAE, avvalendosi dell'ausilio di un solo dipendente, assunto con contratto part-time con mansioni di segretaria, ovvero meramente esecutive, e di qualche collaboratore occasionale e con l'impiego di beni strumentali assolutamente non complessi e/o sofisticati.
Di contro, l'Ente Impositore ha dimostrato che Parte Ricorrente impiega beni strumentali per un valore di circa € 30.000,00, un lavoratore dipendente e nell'anno 2013 due lavoratori subordinati, elevati compensi corrisposti a terzi per prestazioni connesse all'attività professionale e artistica, sostenimento di spese di importo tale da far ragionevolmente presumere la necessità di far fronte a una propria organizzazione professionale.
In particolare, dalla comparazione tra i compensi percepiti dal contribuente negli anni in contestazione e le spese sostenute, emerge un'incidenza delle spese sui compensi del 42,9% per l'anno 2010, 45,7% per l'anno 2011, 46,1% per l'anno 2012 e 43,6% per l'anno 2013.
Ebbene, dai dati prodotti da Parte Resistente questa Corte ritiene che l'entità delle spese sostenute dal contribuente a fronte dei compensi percepiti conduce a ritenere verosimile una struttura autonomamente organizzata che coadiuvi il contribuente nella propria attività professionale, che gli conferisce quell'incremento potenziale o quid pluris realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale.
Ed ancora, dall'esame dei libri cespiti ammortizzabili per gli anni 2010 e 2013 emerge un valore complessivo di beni strumentali tra € 30.001,30 ed € 31.762,62, che di certo non può ritenersi un valore minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività di mandatario SIAE.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni sostenute dalle Parti, questa Corte ritiene che gli elementi indicati dall'Ente Impositore, non adeguatamente e fondatamente contestati da Parte Ricorrente, sono da considerare verosimilmente sintomatici di una capacità produttiva aggiuntiva rispetto alla propria attività intellettuale e personale del ricorrente, tale da integrare il presupposto impositivo dell'IRAP, consistente in un'autonoma organizzazione.
Pertanto, la Corte rigetta il ricorso in quanto infondato, e condanna Parte Ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
2.000,00, oltre oneri accessori di legge, se dovuti, a favore della parte resistente.
Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026.
L'Estensore Il Presidente
(I. Abrignani) (R. Benedetti)
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BENEDETTI ROBERTO, Presidente
ABRIGNANI IGNAZIO, Relatore
IODICE LUCIA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17793/2024 depositato il 30/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA N. 0162327 07 11 14 IRAP 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA N. 0162327 07 11 14 IRAP 2011
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA N. 0162327 07 11 14 IRAP 2012
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA N. 0162327 07 11 14 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 304/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 04/11/2024 il Sig. Ricorrente_1, esercente l'attività di agente mandatario per la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), ha impugnato il silenzio - rifiuto all'istanza di rimborso relativa all'IRAP presentata il 07/11/2014 ex art. 38, comma 1, del D.P.R. 602/1973, indebitamente versata per gli anni d'imposta 2010, 2011, 2012 e 2013, per un totale di euro 10.806,80.
In particolare, Parte Ricorrente ha fondato la propria richiesta di rimborso sulla carenza del presupposto impositivo IRAP per la propria attività di agente mandatario della SIAE, in violazione dell'art. 2 del D.Lgs.
n. 446/97, stante l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione richiesto ai fini dell'applicabilità dell'imposta in oggetto.
Il 27/12/2024 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma, ribadendo la legittima imposizione IRAP per l'odierno ricorrente, in quanto lo stesso esercita la propria attività avvalendosi di un'autonoma organizzazione, della quale è responsabile, all'uopo giustificando le proprie argomentazioni sulla scorta dell'entità delle spese effettivamente sostenute dal contribuente, sia come compensi a terzi che come spese per beni strumentali.
Il 17/12/2025 Parte Ricorrente ha depositato memorie illustrative, a mezzo delle quali ha insistito sulla legittima spettanza del diritto al rimborso richiesto in virtù del lavoro prevalentemente personale svolto dal contribuente, con l'ausilio di beni strumentali obsoleti e di modico valore e di due dipendenti part-time che non possono assurgere a prova di un'autonoma organizzazione.
All'udienza del 12 gennaio 2026 la Corte ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di valutare l'effettiva spettanza del rimborso dell'IRAP in capo all'odierno ricorrente, occorre effettuare una doverosa premessa.
L'art. 2 del D.Lgs. n. 446/199 individua il presupposto oggettivo di applicazione dell'IRAP “nell'esercizio abituale di un'attività economica autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.
All'uopo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 21/05/2001 ha pacificamente riconosciuto l'indice rilevatore di ricchezza tassabile nel valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, cioè nella ricchezza novella creata dalla singola unità produttiva, sia essa imprenditoriale o professionale, rimettendo al giudice di merito ravvisare, di volta in volta, l'esistenza o meno degli elementi di organizzazione auto-noma di capitale o lavoro altrui, in assenza dei quali non può essere applicata l'IRAP, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 446/1997.
Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il requisito dell'”autonoma organizzazione” dell'attività di lavoro autonomo, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l'attività di lavoro autonomo:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo l'id quod plerumque accidit costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Da quanto suesposto deriva che l'imposizione IRAP è legittima solo al cospetto di una struttura organizzativa “esterna”, che sia capace di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale del professionista e che sia supportata dagli strumenti indispensabili di corredo al suo know – how.
Infatti, la ricchezza prodotta unicamente dall'impiego coordinato delle proprie facoltà mentali costituisce un profitto riconducibile esclusivamente alla capacità del professionista e che, come tale, non può essere tassato in capo allo stesso, pena la duplicazione del presupposto impositivo dell'IRPEF.
Pertanto, l'IRAP colpisce il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa, che coadiuva ed integra il professionista nelle incombenze ordinarie, che colpisce, quindi, l'incremento potenziale o quid pluris realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale.
Siffatto “differenziale” presuppone un'organizzazione di capitali o lavoro altrui che affianca il professionista, distinta da lui, ma che eventualmente lo possa sostituire, e che interagisce nella produzione del profitto riconducibile all'organizzazione in quanto tale e non al singolo suo componente.
In sostanza, deve consistere in un'attività parallela e distinta rispetto a quella personale del contribuente, anche se con essa intimamente e strutturalmente connessa, idonea ad accrescere la capacità contributiva del lavoratore autonomo.
Solo così viene rispettato il carattere reale dell'imposta, che colpisce una capacità produttiva
“impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista.
Diversamente opinando, infatti, si giungerebbe all'aberrante conclusione di applicare l'IRAP a tutti i titolari di partita IVA, con la sola esclusione delle collaborazioni coordinate e continuative e dei lavoratori occasionali.
Orbene, fatta questa necessaria premessa, questa Corte osserva che nel caso di specie l'odierno ricorrente ha sostenuto nelle proprie difese di svolgere l'attività di mandatario SIAE come lavoratore autonomo munito di partita IVA, che opera in forza di un contratto di mandato ai sensi dell'art 1704 e ss.
c.c., che percepisce provvigioni sugli incassi per diritto d'autore e compensi per gli altri servizi conferiti da
SIAE, avvalendosi dell'ausilio di un solo dipendente, assunto con contratto part-time con mansioni di segretaria, ovvero meramente esecutive, e di qualche collaboratore occasionale e con l'impiego di beni strumentali assolutamente non complessi e/o sofisticati.
Di contro, l'Ente Impositore ha dimostrato che Parte Ricorrente impiega beni strumentali per un valore di circa € 30.000,00, un lavoratore dipendente e nell'anno 2013 due lavoratori subordinati, elevati compensi corrisposti a terzi per prestazioni connesse all'attività professionale e artistica, sostenimento di spese di importo tale da far ragionevolmente presumere la necessità di far fronte a una propria organizzazione professionale.
In particolare, dalla comparazione tra i compensi percepiti dal contribuente negli anni in contestazione e le spese sostenute, emerge un'incidenza delle spese sui compensi del 42,9% per l'anno 2010, 45,7% per l'anno 2011, 46,1% per l'anno 2012 e 43,6% per l'anno 2013.
Ebbene, dai dati prodotti da Parte Resistente questa Corte ritiene che l'entità delle spese sostenute dal contribuente a fronte dei compensi percepiti conduce a ritenere verosimile una struttura autonomamente organizzata che coadiuvi il contribuente nella propria attività professionale, che gli conferisce quell'incremento potenziale o quid pluris realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale.
Ed ancora, dall'esame dei libri cespiti ammortizzabili per gli anni 2010 e 2013 emerge un valore complessivo di beni strumentali tra € 30.001,30 ed € 31.762,62, che di certo non può ritenersi un valore minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività di mandatario SIAE.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni sostenute dalle Parti, questa Corte ritiene che gli elementi indicati dall'Ente Impositore, non adeguatamente e fondatamente contestati da Parte Ricorrente, sono da considerare verosimilmente sintomatici di una capacità produttiva aggiuntiva rispetto alla propria attività intellettuale e personale del ricorrente, tale da integrare il presupposto impositivo dell'IRAP, consistente in un'autonoma organizzazione.
Pertanto, la Corte rigetta il ricorso in quanto infondato, e condanna Parte Ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
2.000,00, oltre oneri accessori di legge, se dovuti, a favore della parte resistente.
Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026.
L'Estensore Il Presidente
(I. Abrignani) (R. Benedetti)