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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/12/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 918 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato a ST AN AN (MI) in [...] [...] C.F._2
Assistiti entrambi dall'avv. ROCCHI CRISTIANA con ricorso depositato in data 23/04/2025, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli minore nato a Rimini in [...] [...]. Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo:
1) prevedere e disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, i quali conseguentemente assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio concernenti istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo: i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assolutamente urgenti da assumere nel momento in cui avranno presso di sé il figlio e in maniera congiunta in tutti gli altri casi;
2) prevedere e disporre la collocazione anagrafica del minore presso la madre in San Mauro Pascoli (FC), in via Malatesta nr 3;
3) prevedere e disporre che il padre possa tenere con sé la minore, salvo diversi e migliori accordi con la madre, con le seguenti tempistiche e modalità: MODALITÀ DI FREQUENTAZIONE: Al padre verrà consentito di visitare il bambino ogni qual volta lo desideri, previo accordo fra i genitori e con preavviso telefonico, compatibilmente con le esigenze di studio del figlio e di lavoro dei genitori. Il papà in particolare terrà con sé il figlio:
1 a. due fine settimana alternati al mese con pernotto, dalle ore 9-10 del sabato mattina fino alla domenica sera quando lo riaccompagnerà a casa della madre, salvo in qualche occasione nella quale il padre terrà con sé il figlio anche la domenica con impegno a accompagnarlo a scuola/asilo; b. durante la settimana, il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, terrà con sé il figlio due/tre giorni alla settimana, dal pomeriggio, nel periodo scolastico, dall'uscita di scuola fino giorno seguente quando li riaccompagnerà a scuola nella settimana nelle quale non godrà del week end e quindi indicativamente il giorno martedì e giovedì, mentre nel periodo estivo/festivo dal mattino alle ore 9/10 sempre con il pernotto sino al giorno seguente;
c. FESTIVITÀ NATALIZIE E PASQUALI: al fine di consentire a ciascun genitore di trascorrere con il figlio parte delle due festività, si stabilirà che il minore, passerà alternativamente con l'uno o l'altro genitore la settimana che va dall'inizio delle vacanze natalizie fino al 30 e la settimana che va dal 31 al 7 gennaio, inserendo però all'interno della stessa settimana il giorno del S. Natale e di da trascorrere Per_2 alternativamente con l'uno o l'altro genitore;
per le vacanze di Pasqua passerà alternativamente con i genitori, il giorno di Pasqua e quello dell'Angelo. Il padre potrà trascorrere tre settimane, anche non consecutive, durante l'anno solare;
d. FERIE NELL'ANNO Le parti trascorreranno un periodo di due settimane anche non consecutive con il figlio di vacanza lasciando la scelta del mese in cui passarlo (giugno, luglio o agosto); e. le presenti modalità di frequentazione potranno essere sempre modificate su accordo dei genitori;
f. I genitori concordano che nel caso in cui la madre o il padre avrà un impegno lavorativo che li tiene impegnati già dal mattino presto, tali modalità di frequentazione dovranno variare tenendo conto anche dei turni lavorativi degli stessi;
g. Entrambi i genitori potranno avvalersi dell'aiuto dei nonni o parenti del proprio ramo genitoriale e/o persone che godono della comune fiducia, nella gestione del minore;
h. Entrambi i genitori si impegneranno a comunicarsi reciprocamente date e modalità di partecipazione agli eventi di rilievo nella vita del minore, quali compleanni, saggi, competizioni sportive e similari. i. Entrambi i genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in merito allo stato di salute del minore ed eventuali visite mediche, come anche dei colloqui scolastici, cene scolastiche o altre attività del figlio;
j. Il padre e la madre potranno comunicare telefonicamente con il bambino anche quotidianamente, ed anche più volte in una giornata, ogni qualvolta ne sentano la necessità compatibilmente con gli orari di riposo del medesimo e di scuola;
k. I comparenti si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra il bambino ed i parenti materni nonché paterni;
2 l. Qualora il figlio fosse ammalato il genitore presso il quale si trova permetterà all'altro di visitarlo presso la propria abitazione, previo accordo telefonico fra i genitori;
m. I genitori avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio;
4) prevedere e disporre che il padre contribuirà al mantenimento del figlio mediante un assegno mensile pari ad €. 240,00 (duecentoquaranta//00) (rivalutabili ai fini istat a partire dall'anno seguente a quello nel quale è stato emesso il provvedimento, e che verrà versato sul conto corrente intestato alla madre. Mantenimento che verrà corrisposto sino a quando il figlio non sarà divenuto economicamente autosufficiente. Tale importo viene concordato in ragione dell'onere gravante sul padre al pagamento del mutuo per il 50% per euro 220,00 mensili;
5) dare atto che i genitori concordano che l'assegno unico universale e tutti i benefici irpef e bonus legati alla gestione del minore saranno posti al 100% in favore della madre economicamente più debole;
6) prevedere e disporre che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno, alle seguenti SPESE STRAORDINARIE COME INDICATE DAL PROTOCOLLO IN VIGORE PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ, IN VIA SOLO ESEMPLIFICATIVA DI SEGUITO RIPORTATA: a. SPESE STRAORDINARIE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO FRA I GENITORI, MA CHE SARANNO RIMBORSATE PREVIA ESIBIZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE FISCALE:
- spese scolastiche (retta e mensa scuola dell'infanzia, tasse, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, gite, trasporto pubblico da/per la scuola, ore lezione di ripetizione, buoni pasto se previsti);
- spese parascolastiche (pre-scuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario del figlio con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby- sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei);
- spese mediche e sanitarie (ticket, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificatamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico di base o dal pediatra e necessitino delle predette terapie, prescritte dal medico;
visite specialistiche e interventi chirurgici, anche non effettuate tramite SSN, solo nei casi di urgenza); b. SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVIAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI E CHE RIMBORSATE PREVIA ESIBIZIONE DELLA CP_2
RELATIVA DOCUMENTAZIONE FISCALE:
3 - spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);
- spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora ritenuti opportuni per l'educazione del figlio, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
- spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate);
- spese ludiche, sportive e ricreative (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e/o manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportive compresa l'attrezzatura e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, corsi artistici quali, a titolo meramente esemplificativo: danza, pittura, musica, etc...). 7) dare atto che le parti acconsentono reciprocamente al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, sia propri, sia del figlio minore Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio. Acquisito l'intervento del Pubblico Ministero1, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. La natura del presente giudizio e delle questioni trattate consente la compensazione delle spese processuali tra le parti. Le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 23/04/2025 e riportato in parte motiva. Compensa le spese di lite tra le parti. Prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 29/12/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727) -
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato a ST AN AN (MI) in [...] [...] C.F._2
Assistiti entrambi dall'avv. ROCCHI CRISTIANA con ricorso depositato in data 23/04/2025, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli minore nato a Rimini in [...] [...]. Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo:
1) prevedere e disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, i quali conseguentemente assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio concernenti istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo: i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assolutamente urgenti da assumere nel momento in cui avranno presso di sé il figlio e in maniera congiunta in tutti gli altri casi;
2) prevedere e disporre la collocazione anagrafica del minore presso la madre in San Mauro Pascoli (FC), in via Malatesta nr 3;
3) prevedere e disporre che il padre possa tenere con sé la minore, salvo diversi e migliori accordi con la madre, con le seguenti tempistiche e modalità: MODALITÀ DI FREQUENTAZIONE: Al padre verrà consentito di visitare il bambino ogni qual volta lo desideri, previo accordo fra i genitori e con preavviso telefonico, compatibilmente con le esigenze di studio del figlio e di lavoro dei genitori. Il papà in particolare terrà con sé il figlio:
1 a. due fine settimana alternati al mese con pernotto, dalle ore 9-10 del sabato mattina fino alla domenica sera quando lo riaccompagnerà a casa della madre, salvo in qualche occasione nella quale il padre terrà con sé il figlio anche la domenica con impegno a accompagnarlo a scuola/asilo; b. durante la settimana, il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, terrà con sé il figlio due/tre giorni alla settimana, dal pomeriggio, nel periodo scolastico, dall'uscita di scuola fino giorno seguente quando li riaccompagnerà a scuola nella settimana nelle quale non godrà del week end e quindi indicativamente il giorno martedì e giovedì, mentre nel periodo estivo/festivo dal mattino alle ore 9/10 sempre con il pernotto sino al giorno seguente;
c. FESTIVITÀ NATALIZIE E PASQUALI: al fine di consentire a ciascun genitore di trascorrere con il figlio parte delle due festività, si stabilirà che il minore, passerà alternativamente con l'uno o l'altro genitore la settimana che va dall'inizio delle vacanze natalizie fino al 30 e la settimana che va dal 31 al 7 gennaio, inserendo però all'interno della stessa settimana il giorno del S. Natale e di da trascorrere Per_2 alternativamente con l'uno o l'altro genitore;
per le vacanze di Pasqua passerà alternativamente con i genitori, il giorno di Pasqua e quello dell'Angelo. Il padre potrà trascorrere tre settimane, anche non consecutive, durante l'anno solare;
d. FERIE NELL'ANNO Le parti trascorreranno un periodo di due settimane anche non consecutive con il figlio di vacanza lasciando la scelta del mese in cui passarlo (giugno, luglio o agosto); e. le presenti modalità di frequentazione potranno essere sempre modificate su accordo dei genitori;
f. I genitori concordano che nel caso in cui la madre o il padre avrà un impegno lavorativo che li tiene impegnati già dal mattino presto, tali modalità di frequentazione dovranno variare tenendo conto anche dei turni lavorativi degli stessi;
g. Entrambi i genitori potranno avvalersi dell'aiuto dei nonni o parenti del proprio ramo genitoriale e/o persone che godono della comune fiducia, nella gestione del minore;
h. Entrambi i genitori si impegneranno a comunicarsi reciprocamente date e modalità di partecipazione agli eventi di rilievo nella vita del minore, quali compleanni, saggi, competizioni sportive e similari. i. Entrambi i genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in merito allo stato di salute del minore ed eventuali visite mediche, come anche dei colloqui scolastici, cene scolastiche o altre attività del figlio;
j. Il padre e la madre potranno comunicare telefonicamente con il bambino anche quotidianamente, ed anche più volte in una giornata, ogni qualvolta ne sentano la necessità compatibilmente con gli orari di riposo del medesimo e di scuola;
k. I comparenti si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra il bambino ed i parenti materni nonché paterni;
2 l. Qualora il figlio fosse ammalato il genitore presso il quale si trova permetterà all'altro di visitarlo presso la propria abitazione, previo accordo telefonico fra i genitori;
m. I genitori avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio;
4) prevedere e disporre che il padre contribuirà al mantenimento del figlio mediante un assegno mensile pari ad €. 240,00 (duecentoquaranta//00) (rivalutabili ai fini istat a partire dall'anno seguente a quello nel quale è stato emesso il provvedimento, e che verrà versato sul conto corrente intestato alla madre. Mantenimento che verrà corrisposto sino a quando il figlio non sarà divenuto economicamente autosufficiente. Tale importo viene concordato in ragione dell'onere gravante sul padre al pagamento del mutuo per il 50% per euro 220,00 mensili;
5) dare atto che i genitori concordano che l'assegno unico universale e tutti i benefici irpef e bonus legati alla gestione del minore saranno posti al 100% in favore della madre economicamente più debole;
6) prevedere e disporre che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno, alle seguenti SPESE STRAORDINARIE COME INDICATE DAL PROTOCOLLO IN VIGORE PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ, IN VIA SOLO ESEMPLIFICATIVA DI SEGUITO RIPORTATA: a. SPESE STRAORDINARIE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO FRA I GENITORI, MA CHE SARANNO RIMBORSATE PREVIA ESIBIZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE FISCALE:
- spese scolastiche (retta e mensa scuola dell'infanzia, tasse, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, gite, trasporto pubblico da/per la scuola, ore lezione di ripetizione, buoni pasto se previsti);
- spese parascolastiche (pre-scuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario del figlio con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby- sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei);
- spese mediche e sanitarie (ticket, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificatamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico di base o dal pediatra e necessitino delle predette terapie, prescritte dal medico;
visite specialistiche e interventi chirurgici, anche non effettuate tramite SSN, solo nei casi di urgenza); b. SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVIAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI E CHE RIMBORSATE PREVIA ESIBIZIONE DELLA CP_2
RELATIVA DOCUMENTAZIONE FISCALE:
3 - spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);
- spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora ritenuti opportuni per l'educazione del figlio, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
- spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate);
- spese ludiche, sportive e ricreative (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e/o manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportive compresa l'attrezzatura e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, corsi artistici quali, a titolo meramente esemplificativo: danza, pittura, musica, etc...). 7) dare atto che le parti acconsentono reciprocamente al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, sia propri, sia del figlio minore Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio. Acquisito l'intervento del Pubblico Ministero1, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. La natura del presente giudizio e delle questioni trattate consente la compensazione delle spese processuali tra le parti. Le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 23/04/2025 e riportato in parte motiva. Compensa le spese di lite tra le parti. Prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 29/12/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727) -