TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/09/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4068/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al r. g. n. 4068/2023 promossa da:
, con l'Avv. Giuseppe De Sario (PEC: Parte_1 Email_1
Attore
contro
in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. Martina Moramarco (PEC: Controparte_1
Email_2
Convenuta
CP
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2
Terza chiamata-contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione del 09/09/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
evocava in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la (già Parte_1 Controparte_1
, per ivi sentir dichiarare il diritto di esso attore ad ottenere la restituzione degli effetti cambiari, CP_4
asseritamente già pagati in sede di transazione, posti a base del decreto ingiuntivo (n. 30/2006) di pagamento della somma di 22.933,50, reso dal Tribunale di Taranto – sezione distaccata di Manduria nonché al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, nella misura di €. 55.000,00, subiti a causa del comportamento omissivo e negligente della convenuta, vinte le spese. Ritualmente costituitasi in giudizio, la ha eccepito la nullità dell'atto di citazione Controparte_1
per genericità, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'estraneità ai fatti di causa, stante l'anteriore cessione del credito portato dal provvedimento monitorio (n. 30/2006) a circostanza Controparte_5
cruciale omessa dall'attore; ha concluso per l'accoglimento delle eccezioni formulate ed il rigetto della domanda attorea, vinte le spese, previa autorizzazione alla chiamata in causa di rimasta poi Controparte_5
contumace benché ritualmente citata.
Rilevata l'inammissibilità della richiesta di prova per testi formulata dall'attore nelle memorie ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., siccome vertente su circostanze suscettibili di essere provate documentalmente, il giudizio veniva rimesso per la decisione all'udienza del 18/2/ 2025, con i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito, prima dell'udienza, di note scritte;
successivamente, con ordinanza resa in data 30/06/2025, veniva rimesso sul ruolo per chiarimenti sui fatti di causa. Agli esposti fini e, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 09/09/2025. All'udienza odierna, acquisiti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti ex art. 281 sexies c.p.c.
In ordine alle questioni dibattute, deve essere preliminarmente vagliata l'eccezione inerente al difetto di legittimazione passiva (da distinguere da quella meritoria sulla effettiva titolarità passiva del rapporto) sollevata dalla società convenuta, sulla base dell'assunto che il credito facente capo a (e, quindi CP_4
alle società incorporanti) era già stato ceduto alla Controparte_5
Il concetto di legittimazione attiva nella specie risulta impropriamente declinato dalla convenuta, in quanto la legittimazione ad causam – come noto - difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda,
emerga che la controparte convenuta non sia titolare del dedotto rapporto, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità sostanziale, dal lato passivo.
Nel caso di specie, l'attore, affermando la titolarità del credito portato dal decreto monitorio in capo alla convenuta, consente di rilevare dalla sua stessa prospettazione la sussistenza della legitimatio ad causam.
Il rilievo è, per converso, fondato sotto il profilo della effettiva titolarità passiva del rapporto obbligatorio.
Come noto, la titolarità della posizione soggettiva (a differenza della legitimatio ad causam) attiene al merito della decisione ed è rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base delle risultanze probatorie (Cass. civ. S.U. n.
2951/2016; Cass. civ. n. 5857/2022); grava, quindi, su colui che agisce l'onere di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento (o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione) da parte del convenuto, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (Cass. n.
15759/2014). Nel caso in esame, in disparte ogni considerazione relativa alla prospettazione dei fatti offerta, in modo alquanto generico e riduttivo, dall'attore, dal compendio probatorio versato in atti (non c0ntestato dall'attore)
risulta che, il credito facente capo alla (trasferito alla società incorporante, odierna convenuta) CP_4
portato dal provvedimento monitorio (n. 30/2006), con atto del 12/12/2018 veniva ceduto alla Controparte_5
Alla predetta data, pertanto, si era già verificata ex art. 1260 e segg. C.c. una modificazione sostanziale, dal lato attivo, del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio dall'attore, attraverso il subentro nelle ragioni creditorie della cedente di un nuovo soggetto, ovvero della cessionaria Controparte_5
Risulta, altresì che, con atto di intervento la si costituiva ex art. 111 c.p.c. nel processo Controparte_5
esecutivo immobiliare n. 372/2006 r.g.e. pendente dinanzi all'intestato Tribunale in danno della coobbligata e che, a seguito di accordo transattivo, la stessa società creditrice con atto in data 08/05/2019 Parte_2
rinunciava agli atti della procedura immobiliare.
La domanda attorea, siccome formulata nei confronti di soggetto privo della titolarità passiva del rapporto obbligatorio, si appalesa pertanto infondata.
Per altro verso, quand'anche si volesse predicare l'automatica estensione della domanda attorea nei confronti della cessionaria-terza chiamata (nella specie non configurabile), la stessa deve essere Controparte_5
comunque rigettata siccome priva di fondamento e di puntuali riscontri probatori.
È circostanza incontestata, prospettata da entrambe le parti in causa, che tra la parte debitrice e la nuova società creditrice (id est: la cessionaria in sede di procedura esecutiva immobiliare veniva Controparte_5
stipulato un accordo transattivo, del quale, però, non è dato conoscere il contenuto non essendosi l'attore peritato a curarne il deposito agli atti del presente giudizio.
Ciò non consente a questo giudice di ravvisare la sussistenza di alcun obbligo, in capo alla società creditrice, di restituire le cambiali in seguito alla transazione. È appena il caso di osservare che, l'abbandono di una procedura esecutiva, assunta a seguito di un accordo transattivo, non implica automaticamente l'obbligo di restituire i titoli cambiari posti a fondamento della pretesa creditoria, in assenza di espressa pattuizione in tal senso.
Tanto esclude, altresì, il nesso di causalità tra la mancata restituzione dei titoli e il danno lamentato, del quale,
peraltro, l'attore non ha fornito alcuna prova.
In conclusione, la domanda attorea è risultata infondata e, pertanto, va rigettata.
La peculiarità della vicenda processuale consente la compensazione delle spese tra le parti costituite. Nulla per le spese a favore della contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte,
ogni diversa istanza, eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- spese integralmente compensate tra le parti costituite;
- nulla per le spese a favore della contumace.
Così deciso in Taranto, il 09/09/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
Sentenza resa mediante lettura ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al r. g. n. 4068/2023 promossa da:
, con l'Avv. Giuseppe De Sario (PEC: Parte_1 Email_1
Attore
contro
in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. Martina Moramarco (PEC: Controparte_1
Email_2
Convenuta
CP
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2
Terza chiamata-contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione del 09/09/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
evocava in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la (già Parte_1 Controparte_1
, per ivi sentir dichiarare il diritto di esso attore ad ottenere la restituzione degli effetti cambiari, CP_4
asseritamente già pagati in sede di transazione, posti a base del decreto ingiuntivo (n. 30/2006) di pagamento della somma di 22.933,50, reso dal Tribunale di Taranto – sezione distaccata di Manduria nonché al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, nella misura di €. 55.000,00, subiti a causa del comportamento omissivo e negligente della convenuta, vinte le spese. Ritualmente costituitasi in giudizio, la ha eccepito la nullità dell'atto di citazione Controparte_1
per genericità, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'estraneità ai fatti di causa, stante l'anteriore cessione del credito portato dal provvedimento monitorio (n. 30/2006) a circostanza Controparte_5
cruciale omessa dall'attore; ha concluso per l'accoglimento delle eccezioni formulate ed il rigetto della domanda attorea, vinte le spese, previa autorizzazione alla chiamata in causa di rimasta poi Controparte_5
contumace benché ritualmente citata.
Rilevata l'inammissibilità della richiesta di prova per testi formulata dall'attore nelle memorie ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., siccome vertente su circostanze suscettibili di essere provate documentalmente, il giudizio veniva rimesso per la decisione all'udienza del 18/2/ 2025, con i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito, prima dell'udienza, di note scritte;
successivamente, con ordinanza resa in data 30/06/2025, veniva rimesso sul ruolo per chiarimenti sui fatti di causa. Agli esposti fini e, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 09/09/2025. All'udienza odierna, acquisiti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti ex art. 281 sexies c.p.c.
In ordine alle questioni dibattute, deve essere preliminarmente vagliata l'eccezione inerente al difetto di legittimazione passiva (da distinguere da quella meritoria sulla effettiva titolarità passiva del rapporto) sollevata dalla società convenuta, sulla base dell'assunto che il credito facente capo a (e, quindi CP_4
alle società incorporanti) era già stato ceduto alla Controparte_5
Il concetto di legittimazione attiva nella specie risulta impropriamente declinato dalla convenuta, in quanto la legittimazione ad causam – come noto - difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda,
emerga che la controparte convenuta non sia titolare del dedotto rapporto, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità sostanziale, dal lato passivo.
Nel caso di specie, l'attore, affermando la titolarità del credito portato dal decreto monitorio in capo alla convenuta, consente di rilevare dalla sua stessa prospettazione la sussistenza della legitimatio ad causam.
Il rilievo è, per converso, fondato sotto il profilo della effettiva titolarità passiva del rapporto obbligatorio.
Come noto, la titolarità della posizione soggettiva (a differenza della legitimatio ad causam) attiene al merito della decisione ed è rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base delle risultanze probatorie (Cass. civ. S.U. n.
2951/2016; Cass. civ. n. 5857/2022); grava, quindi, su colui che agisce l'onere di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento (o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione) da parte del convenuto, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (Cass. n.
15759/2014). Nel caso in esame, in disparte ogni considerazione relativa alla prospettazione dei fatti offerta, in modo alquanto generico e riduttivo, dall'attore, dal compendio probatorio versato in atti (non c0ntestato dall'attore)
risulta che, il credito facente capo alla (trasferito alla società incorporante, odierna convenuta) CP_4
portato dal provvedimento monitorio (n. 30/2006), con atto del 12/12/2018 veniva ceduto alla Controparte_5
Alla predetta data, pertanto, si era già verificata ex art. 1260 e segg. C.c. una modificazione sostanziale, dal lato attivo, del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio dall'attore, attraverso il subentro nelle ragioni creditorie della cedente di un nuovo soggetto, ovvero della cessionaria Controparte_5
Risulta, altresì che, con atto di intervento la si costituiva ex art. 111 c.p.c. nel processo Controparte_5
esecutivo immobiliare n. 372/2006 r.g.e. pendente dinanzi all'intestato Tribunale in danno della coobbligata e che, a seguito di accordo transattivo, la stessa società creditrice con atto in data 08/05/2019 Parte_2
rinunciava agli atti della procedura immobiliare.
La domanda attorea, siccome formulata nei confronti di soggetto privo della titolarità passiva del rapporto obbligatorio, si appalesa pertanto infondata.
Per altro verso, quand'anche si volesse predicare l'automatica estensione della domanda attorea nei confronti della cessionaria-terza chiamata (nella specie non configurabile), la stessa deve essere Controparte_5
comunque rigettata siccome priva di fondamento e di puntuali riscontri probatori.
È circostanza incontestata, prospettata da entrambe le parti in causa, che tra la parte debitrice e la nuova società creditrice (id est: la cessionaria in sede di procedura esecutiva immobiliare veniva Controparte_5
stipulato un accordo transattivo, del quale, però, non è dato conoscere il contenuto non essendosi l'attore peritato a curarne il deposito agli atti del presente giudizio.
Ciò non consente a questo giudice di ravvisare la sussistenza di alcun obbligo, in capo alla società creditrice, di restituire le cambiali in seguito alla transazione. È appena il caso di osservare che, l'abbandono di una procedura esecutiva, assunta a seguito di un accordo transattivo, non implica automaticamente l'obbligo di restituire i titoli cambiari posti a fondamento della pretesa creditoria, in assenza di espressa pattuizione in tal senso.
Tanto esclude, altresì, il nesso di causalità tra la mancata restituzione dei titoli e il danno lamentato, del quale,
peraltro, l'attore non ha fornito alcuna prova.
In conclusione, la domanda attorea è risultata infondata e, pertanto, va rigettata.
La peculiarità della vicenda processuale consente la compensazione delle spese tra le parti costituite. Nulla per le spese a favore della contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte,
ogni diversa istanza, eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- spese integralmente compensate tra le parti costituite;
- nulla per le spese a favore della contumace.
Così deciso in Taranto, il 09/09/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
Sentenza resa mediante lettura ex art. 281 sexies c.p.c.