Sentenza 30 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2004, n. 14678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14678 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, difeso dagli avvocati STEFANIA SOTGIA, GIUSEPPE FABIANI, FRANCO JENI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RO RI, elettivamente domiciliato in ROMA VLE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO LIBERATORE, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE IAIA, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 16/02 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di TARANTO, depositata il 31/01/02 N. 61/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 16/04/04 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
Lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari il ricorso manifestamente infondato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 31 gennaio 2002 la Corte d'appello di Lecce, riformando la statuizione del Pretore del lavoro di Taranto dell'8 giungo 2000, rigettava l'opposizione proposta dall'Inps avverso il decreto ingiuntivo in data 11 settembre 1997, con cui l'Istituto, in qualità di gestore del Fondo di Garanzia ai sensi della legge 297/82, era stato condannato a pagare a MA IO interessi legali e rivalutazione monetaria sul TFR pagato in ritardo. La Corte territoriale affermava infatti che duello fatto valere dal MA era un credito di lavoro, di talché non era l'art. 16 sesto comma della legge 412/91, che opera per i crediti previdenziali ed assistenziali,
e quindi su di esso decorrevano sia gli interessi legali, sia la rivalutazione monetaria, come statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 459 del 2000. Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso affidato ad un unico motivo.
Il MA resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Istituto denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 16 sesto comma della legge 412/91 sul rilievo che si tratta di credito di natura previdenziale.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 14220 del 2002, hanno affermato che il credito del lavoratore relativo al TFR ed agli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto, non muta la propria natura retributiva quando, in forza della legge 297/82 e dal Dec. lgs. 80/1992, sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall'Inps per l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori di cui all'art. 16 sesto comma della legge 412/91.
Il ricorso deve quindi essere rigettato. Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'INPS al pagamento delle spese liquidate in Euro 10,00 oltre Duemila Euro per onorari da distrarsi a favore degli antistatari Avv. Giuseppe Iaia e Roberto Liberatore.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2004