Articolo 6 della Legge 22 marzo 1951, n. 290
Articolo 5Articolo 7
Versione
9 maggio 1951
Art. 6.
Le domande di sussidio di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2 devono essere presentate corredate della perizia dei lavori da eseguire e del certificato dell'autorita' competente ad attestare la natura e l'appartenenza dell'opera da riparare o ricostruire.
I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarita' e l'ammontare dei lavori eseguiti.
Entrata in vigore il 9 maggio 1951