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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2346/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BOCCHINO ENRICO
PARTE APPELLANTE contro
(cf. ) Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
( ) P.IVA_3
PARTE APPELLATA Part CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello:
- accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza stante la legittimazione attiva del a richiedere il CUP nella fattispecie oggetto di causa e, Controparte_2
- per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo per il Canone unico annuale - anno 2023 - n. 3 ID Pratica 14799209 del 28.04.2023.
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 32 d.lgs. 150/2011 dinanzi al giudice di pace di Voghera,
[...]
propone opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. Parte_2
pagina 1 di 9 Part 14799209 notificatole da per conto del in data 15.5.2023 e Controparte_2 relativo al mancato pagamento da parte di per l'anno 2023 del C.U.P. (Canone CP_1
Unico Patrimoniale) per esposizioni pubblicitarie, in specie relativi a due impianti, situati su strade di pertinenza della Provincia di Pavia,
A fondamento del ricorso deduce: che l'accertamento era di competenza della
Provincia e non già del CP_2
che la svolge attività di commercializzazione di spazi pubblicitari su cartelli stradali;
CP_1
che la l. 27.12.2019 n. 160 aveva istituito il canone unico sostitutivo di una serie di imposte e riferito a Comuni, Province e città metropolitane;
che soggetti attivi erano gli enti locali, ciascuno per le strade di propria competenza, stante l'abrogazione dell'art. 1 d.lgs. 507/1993 riguardante la Imposta unica sulla pubblicità;
che in presenza di cartellone pubblicitario su strada provinciale, unico soggetto legittimato alla riscossione era la Provincia ex art. 1 c. 835 l. 160/2019 e, in quanto soggetto titolare del potere autorizzativo, ex art. 23 del Codice della Strada;
che il titolo era unico e non duplice (occupazione della strada e posizionamento messaggio pubblicitario);
che sul punto si era già espressa giurisprudenza civile e tributaria;
che trattandosi di imposizione fiscale nuova erano inapplicabili i principi elaborati nel previgente sistema;
che la spettanza del tributo era della Provincia anche in ragione del principio della riserva di legge, essendo venuto meno il fondamento normativo;
che il Giudice ordinario poteva disapplicare eventuali regolamenti o delibere di
Comuni in contrasto con la previsione. Part Nel giudizio così instaurato si si costituiva contestando quanto dedotto da controparte e insistendo per la conferma dell'avviso.
La convenuta deduce di essere società svolgeva attività di riscossione in regime di concessione a seguito di aggiudicazione di gara esperita dal Comune di;
CP_2 che trattasi di concessione traslativa;
che quale concessionario, era soggetto legittimato alla partecipazione al processo;
che il CUP era stato richiesto sulla base del “Regolamento per la applicazione del canone
pagina 2 di 9 patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” approvato dal comune di non impugnato dalla ricorrente;
CP_2 che non sussisteva alcun potere di disapplicazione in capo al Giudice ordinario;
che, anzi ove il giudice provvedesse in tal senso effettuerebbe una valutazione di merito del provvedimento non di sua competenza;
che il soggetto attivo titolare della riscossione del canone per le esposizioni pubblicitarie su tutto il territorio comunale, era sempre il e non la CP_2
Provincia, essendo irrilevante l'ente proprietario della strada su cui è collocato il cartello;
che l'introduzione del canone unico patrimoniale, ai sensi dell'art. 1, comma 816 e ss., L. 160/2019 (Legge Bilancio 2020) era irrilevante ai fini dell'individuazione del soggetto titolare;
che la Provincia aveva potestà autorizzatoria ma ciò non implicava il riconoscimento di quella impositiva;
che la Provincia poteva pretendere il canone solo su strade provinciali;
che mai si era posto in discussione che il CUP fosse di esclusiva competenza del comune.
Pur ritualmente evocato in giudizio il non si costituiva e veniva Controparte_2 dichiarato contumace.
Il Giudice di Pace di Voghera, con sentenza n. 265/2023 accoglieva il ricorso e annullava Part l'ingiunzione di pagamento ritenendo che il e conseguentemente quale CP_2 concessionario) non fosse soggetto legittimato a riscuotere il canone e aderendo all'impostazione di parte ricorrente. Part Avverso tale decisione proponeva impugnazione la , evocando in giudizio sia
[...]
sia lo stesso Parte_2 CP_2
A supporto della propria impugnazione l'appellante si duole della erroneità della sentenza gravata ritenendo la erronea interpretazione ed applicazione dei precetti normativi introdotti con la Legge n. 160 del 2019 sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale adottato dal CP_2
.
[...]
A sostegno dalla propria interpretazione circa la permanenza della titolarità del canone, Part riferito al messaggio pubblicitario, in capo ai Comuni e non alle Province, ha richiamato, oltre ad alcuni precedenti conformi della giurisprudenza di merito, il pagina 3 di 9 regolamento del Comune di , nonché la circolare UPI del 18 febbraio 2021 e la CP_2 nota IFEL del 14 aprile 2021, secondo la quale “(…) il principio dell'assorbimento stabilito dal comma 820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo, e quindi solo nei confronti del unica ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia CP_2 ad un prelievo collegato all'occupazione sia ad un prelievo collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari.”.
Nel giudizio di appello così incardinato nessuno si costituiva per e per CP_1 il Controparte_2
All'udienza del 4.11.2024, la causa è stata rinviata per discussione orale ex artt. 350-bis e
281-sexies c.p.c. al 22.1.2025 con la concessione di termine per brevi note conclusive autorizzate sino al 18.11.2024; all'esito della discussione tenutasi in trattazione scritta, il Giudice si è riservato il deposito della sentenza entro il termine di legge.
***
L'appello è infondato e come tale va disatteso.
Preliminarmente si rileva che è pacifico, oltre che documentato, che l'avviso di accertamento opposto ha ad oggetto il pagamento del Canone Patrimoniale di
Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria in favore del Comune di ed attiene ad una “freccia” ed un “cartello bif.” esposti “su palo Cibra” sulla CP_2 strada provinciale “S1” e sulla via Nuova entrambe di proprietà provinciale.
Secondo la tesi di parte appellante, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, che ha ritenuto il non legittimato alla richiesta del canone, il CP_2 CP_2 avrebbe invece piena legittimazione a pretendere lo stesso. Part Deduce, in particolare, la appellante che il canone, nonostante la sua denominazione quale canone unico, ad opera della l. 160 del 2019, manterrebbe una natura e struttura
“bicefala”, cosicché per l'esposizione degli impianti in questione sarebbero dovute da sia la componente relativa all'occupazione del suolo provinciale, sia la CP_1 componente pubblicitaria del Canone all'ente Comunale, il quale sarebbe in ogni caso titolato a concedere l'autorizzazione all'esposizione di un messaggio pubblicitario all'interno del proprio territorio comunale, dovendosi prescindere dalla titolarità della strada su cui è collocato il cartello pubblicitario oggetto di accertamento.
pagina 4 di 9 Può condividersi – attuandosi così una motivazione per relationem ai sensi dell'art. 118, co.
1 disp. att. c.p.c. - la coerente interpretazione del complesso normativo introdotto con la legge 160/2019, art. 1 commi 816 e ss., già chiaramente esposta da questo stesso Tribunale, in grado di appello, con le sentenze 30 maggio 2024, n. 921 (G.U. dott. A. F.
Forcina), 29.11.2024, n- 1552 (G.U. dottor e 17.1.2025, n. 71 G.-U- dott- Per_1 renato Cameli.
In particolare, si osserva.
Il canone Unico viene previsto e disciplinato dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ai commi 816 e ss. dell'art. 1, ai quali ci si riporta, quanto alla disciplina della natura e presupposti;
a modalità di disciplina e soggetti legittimati.
E' nota alle parti la diatriba interpretativa insorta in esito alla interpretazione della normativa ed in specie dei commi 818 e 819 dell'art. 1, i quali espressamente prevedono:
“818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285”.
“819. Il presupposto del canone è:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
In particolare, all'interno della giurisprudenza di merito (non constano, infatti, arresti della Suprema Corte sul punto) si sono registrati, in effetti, due diversi orientamenti.
Secondo un primo orientamento, sostenuto dalla appellante, il sarebbe formato da CP_3 due diverse componenti: il “ramo suolo” (di cui al comma n. 819, lett. a) ed il “ramo pubblicità” (di cui al comma n. 819, lett. b). In particolare, nel caso di esposizione di un messaggio pubblicitario su di un cartello posto lungo un tratto di strada provinciale pagina 5 di 9 passante all'interno di un centro abitato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti, come previsto dal comma 818, le due componenti sarebbero entrambe dovute.
In tal modo, il proprietario del cartello sarebbe anzitutto tenuto a pagare la quota di CP_3
“ramo suolo” alla Provincia, cioè al proprietario della strada, sul presupposto dell'occupazione di quest'ultima; allo stesso tempo, egli dovrebbe la quota di “ramo CP_3 pubblicità” al Comune cui quel centro abitato appartiene, sul presupposto dell'esposizione di un messaggio pubblicitario all'interno del territorio comunale.
Tale interpretazione privilegia un'impostazione storico – sistematica, secondo la quale, la lettera a) del comma 819 recherebbe la trasposizione del presupposto della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) mentre la lettera b) richiamerebbe il presupposto dell'Imposta
Comunale sulla Pubblicità (ICP) e del Canone per l'Installazione dei Mezzi Pubblicitari
(CIMP).
Dal punto di vista sistematico, la tesi in parola enfatizza il dettato del comma n. 817 (per il quale “il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”) sostenendo che il Canone, dovendo garantire agli enti locali lo stesso gettito garantito dalle abrogate imposizioni, deve necessariamente riprodurre gli stessi identici schemi di applicazione e di riscossione delle imposte sostituite.
È, inoltre, sostenuto che il comma 820 troverebbe applicazione soltanto nell'eventualità in cui il soggetto attivo del Canone sia il tanto per l'ipotesi di CP_2 occupazione del suolo quanto per quella della esposizione pubblicitaria.
Un secondo orientamento ritiene, invece, che il Canone sia unico.
I due presupposti sub lett. a) e lett. b) di cui al comma n. 819 sarebbero, dunque, tra loro sempre alternativi, riferendosi a due fattispecie differenti.
Ad avviso del giudicante, la prima tesi interpretativa non può essere condivisa in quanto in contrasto con il senso letterale e sistematico delle disposizioni richiamate.
Il comma 816 declina al singolare il nuovo canone e stabilisce che esso ha natura patrimoniale ed è sostitutivo delle imposte e/o dei canoni precedenti di modo che ogni interpretazione che è volta a riprodurre gli schemi interpretativi ed applicativi delle imposte pagina 6 di 9 e dei canoni sostituiti è contraria alla lettera della norma oltre che in contrasto con la natura espressamente corrispettiva del Canone.
Il medesimo comma 816, d'altronde, prevede che a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria «è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane», non solo «ai fini di cui al presente comma», ma anche ai «commi da 817 a 836», in tal modo sottolineandone la vocazione unitaria.
I presupposti applicativi del canone di cui al comma 819 sono poi alternativi tra loro, come risulta chiaramente dal successivo comma 820, il quale prevede che
“l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”, senza che possa rinvenirsi, neppure implicitamente, che sia il l'unico soggetto attivo a poter pretendere il canone per CP_2 entrambe le fattispecie.
Pertanto, la prima tesi che subordina l'applicazione del comma 820 dell'art. 1 cit. soltanto qualora si verifichi la coincidenza di “soggettività attiva” in capo all'ente legittimato a riscuotere tanto la “quota” per l'occupazione, quanto la “quota” per la diffusione dei messaggi pubblicitari sulle aree, appare arbitrariamente introdurre, in via interpretativa, un requisito (soggettivo) non previsto ai fini dell'operatività del disposto normativo, finendo per disapplicare la norma stessa quando tale requisito non ricorra.
Inoltre, la tesi per cui il comma 820 dell'art. 1 cit. prevede il c.d. “l'assorbimento del presupposto”, pare – a sua volta – presupporre la contestuale operatività di entrambe le fattispecie oggettive previste dal comma precedente (occupazione e diffusione), ciò che, invece, ad avviso di questo Giudice, il comma 820 dell'art. 1 cit. mira proprio ad evitare, lì dove prevede che l'applicazione dell'uno “esclude” (e non “assorbe”)
l'applicazione dell'altro, a prescindere, quindi, dalla contestuale operatività dei
“presupposti” che la norma non suppone.
Quanto all'argomento storico-finanziario, il comma 817 stabilisce che il Canone «è disciplinato dagli enti in modo da assicurare» un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di
«variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»: si ritiene, pertanto, che non è la pagina 7 di 9 legge istitutiva del CUP che si prefigge di garantire la parità di gettito, ma è la successiva regolamentazione da parte degli Enti coinvolti che deve provvedervi, regolamentazione che riguarderà non soltanto il gettito relativo all'esposizione pubblicitaria ma l'insieme delle entrate di occupazione, senza tuttavia rimettere agli Enti anche il potere di incidere sul presupposto d'insorgenza del canone medesimo.
Sotto tale profilo merita di essere evidenziato che il fondamento positivo (o presupposto) per l'applicazione del Canone unico patrimoniale non può essere rinvenuto nei regolamenti degli enti territoriali – nel caso di specie nel Regolamento del Comune di , come CP_2 Part evidenziato dall' , che si riporta ad ampie parti del detto Regolamento;
si evidenzia, infatti, che il Legislatore, secondo quanto stabilito al comma 823 dell'art. 1 cit., ha rimesso la sola “disciplina” di ben determinati aspetti, da cui esula l'individuazione del
“presupposto” del canone, siccome previsto dal comma 819 dell'art. 1.
Né potrebbe sostenersi che un Regolamento comunale, in quanto norma secondaria e subordinata alla legge, in assenza di diversa previsione, possa introdurre norme contrarie a disposizioni di legge (arg. artt. 1 e 4 preleggi).
Deve quindi preferirsi la seconda lettura interpretativa e va prestata continuità all'indirizzo giurisprudenziale che valorizza il dato letterale delle nuove disposizioni ed al contempo la volontà innovatrice del Legislatore, anziché la mera ricognizione di imposizioni precedenti, che si è inteso appunto superare.
Da ultimo, si rileva che proprio al fine di chiarire il dubbio interpretativo insorto, l
Legislatore è intervenuto con L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), art. 1 comma 838, modificando il comma 818 dell'art. 1 L. n. 160 del 2019, la cui attuale versione è la seguente: «Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati [di comuni] con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»
Ebbene, l'eliminazione della dicitura “di comuni”, rispetto alla precedente formulazione del comma 818 cit., pare voler chiarire definitivamente il dubbio relativo al soggetto competente ad applicare il CUP che è, di regola, l'ente titolare dell'area pubblica interessata dal presupposto applicativo, salva l'eccezione dei tratti di strada che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti.
pagina 8 di 9 Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, ne consegue che a riscuotere il Canone unico patrimoniale su strada provinciale fuori dai centri abitati e sui tratti delle strade provinciali che corrono all'interno dei centri abitati dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è la Provincia e non il Comune.
Consegue a detta interpretazione la reiezione dell'appello, con integrale conferma della decisione di primo grado, anche con riferimento alla integrale compensazione dlele spese del grado.
Attesa la mancata costituzione di parte appellata, nulla viene dedotto in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di Voghera n. 265/2023 del 6.12.2023, rigetta l'appello.
Pavia, 24 gennaio 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2346/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BOCCHINO ENRICO
PARTE APPELLANTE contro
(cf. ) Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
( ) P.IVA_3
PARTE APPELLATA Part CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello:
- accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza stante la legittimazione attiva del a richiedere il CUP nella fattispecie oggetto di causa e, Controparte_2
- per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo per il Canone unico annuale - anno 2023 - n. 3 ID Pratica 14799209 del 28.04.2023.
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 32 d.lgs. 150/2011 dinanzi al giudice di pace di Voghera,
[...]
propone opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. Parte_2
pagina 1 di 9 Part 14799209 notificatole da per conto del in data 15.5.2023 e Controparte_2 relativo al mancato pagamento da parte di per l'anno 2023 del C.U.P. (Canone CP_1
Unico Patrimoniale) per esposizioni pubblicitarie, in specie relativi a due impianti, situati su strade di pertinenza della Provincia di Pavia,
A fondamento del ricorso deduce: che l'accertamento era di competenza della
Provincia e non già del CP_2
che la svolge attività di commercializzazione di spazi pubblicitari su cartelli stradali;
CP_1
che la l. 27.12.2019 n. 160 aveva istituito il canone unico sostitutivo di una serie di imposte e riferito a Comuni, Province e città metropolitane;
che soggetti attivi erano gli enti locali, ciascuno per le strade di propria competenza, stante l'abrogazione dell'art. 1 d.lgs. 507/1993 riguardante la Imposta unica sulla pubblicità;
che in presenza di cartellone pubblicitario su strada provinciale, unico soggetto legittimato alla riscossione era la Provincia ex art. 1 c. 835 l. 160/2019 e, in quanto soggetto titolare del potere autorizzativo, ex art. 23 del Codice della Strada;
che il titolo era unico e non duplice (occupazione della strada e posizionamento messaggio pubblicitario);
che sul punto si era già espressa giurisprudenza civile e tributaria;
che trattandosi di imposizione fiscale nuova erano inapplicabili i principi elaborati nel previgente sistema;
che la spettanza del tributo era della Provincia anche in ragione del principio della riserva di legge, essendo venuto meno il fondamento normativo;
che il Giudice ordinario poteva disapplicare eventuali regolamenti o delibere di
Comuni in contrasto con la previsione. Part Nel giudizio così instaurato si si costituiva contestando quanto dedotto da controparte e insistendo per la conferma dell'avviso.
La convenuta deduce di essere società svolgeva attività di riscossione in regime di concessione a seguito di aggiudicazione di gara esperita dal Comune di;
CP_2 che trattasi di concessione traslativa;
che quale concessionario, era soggetto legittimato alla partecipazione al processo;
che il CUP era stato richiesto sulla base del “Regolamento per la applicazione del canone
pagina 2 di 9 patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” approvato dal comune di non impugnato dalla ricorrente;
CP_2 che non sussisteva alcun potere di disapplicazione in capo al Giudice ordinario;
che, anzi ove il giudice provvedesse in tal senso effettuerebbe una valutazione di merito del provvedimento non di sua competenza;
che il soggetto attivo titolare della riscossione del canone per le esposizioni pubblicitarie su tutto il territorio comunale, era sempre il e non la CP_2
Provincia, essendo irrilevante l'ente proprietario della strada su cui è collocato il cartello;
che l'introduzione del canone unico patrimoniale, ai sensi dell'art. 1, comma 816 e ss., L. 160/2019 (Legge Bilancio 2020) era irrilevante ai fini dell'individuazione del soggetto titolare;
che la Provincia aveva potestà autorizzatoria ma ciò non implicava il riconoscimento di quella impositiva;
che la Provincia poteva pretendere il canone solo su strade provinciali;
che mai si era posto in discussione che il CUP fosse di esclusiva competenza del comune.
Pur ritualmente evocato in giudizio il non si costituiva e veniva Controparte_2 dichiarato contumace.
Il Giudice di Pace di Voghera, con sentenza n. 265/2023 accoglieva il ricorso e annullava Part l'ingiunzione di pagamento ritenendo che il e conseguentemente quale CP_2 concessionario) non fosse soggetto legittimato a riscuotere il canone e aderendo all'impostazione di parte ricorrente. Part Avverso tale decisione proponeva impugnazione la , evocando in giudizio sia
[...]
sia lo stesso Parte_2 CP_2
A supporto della propria impugnazione l'appellante si duole della erroneità della sentenza gravata ritenendo la erronea interpretazione ed applicazione dei precetti normativi introdotti con la Legge n. 160 del 2019 sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale adottato dal CP_2
.
[...]
A sostegno dalla propria interpretazione circa la permanenza della titolarità del canone, Part riferito al messaggio pubblicitario, in capo ai Comuni e non alle Province, ha richiamato, oltre ad alcuni precedenti conformi della giurisprudenza di merito, il pagina 3 di 9 regolamento del Comune di , nonché la circolare UPI del 18 febbraio 2021 e la CP_2 nota IFEL del 14 aprile 2021, secondo la quale “(…) il principio dell'assorbimento stabilito dal comma 820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo, e quindi solo nei confronti del unica ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia CP_2 ad un prelievo collegato all'occupazione sia ad un prelievo collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari.”.
Nel giudizio di appello così incardinato nessuno si costituiva per e per CP_1 il Controparte_2
All'udienza del 4.11.2024, la causa è stata rinviata per discussione orale ex artt. 350-bis e
281-sexies c.p.c. al 22.1.2025 con la concessione di termine per brevi note conclusive autorizzate sino al 18.11.2024; all'esito della discussione tenutasi in trattazione scritta, il Giudice si è riservato il deposito della sentenza entro il termine di legge.
***
L'appello è infondato e come tale va disatteso.
Preliminarmente si rileva che è pacifico, oltre che documentato, che l'avviso di accertamento opposto ha ad oggetto il pagamento del Canone Patrimoniale di
Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria in favore del Comune di ed attiene ad una “freccia” ed un “cartello bif.” esposti “su palo Cibra” sulla CP_2 strada provinciale “S1” e sulla via Nuova entrambe di proprietà provinciale.
Secondo la tesi di parte appellante, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, che ha ritenuto il non legittimato alla richiesta del canone, il CP_2 CP_2 avrebbe invece piena legittimazione a pretendere lo stesso. Part Deduce, in particolare, la appellante che il canone, nonostante la sua denominazione quale canone unico, ad opera della l. 160 del 2019, manterrebbe una natura e struttura
“bicefala”, cosicché per l'esposizione degli impianti in questione sarebbero dovute da sia la componente relativa all'occupazione del suolo provinciale, sia la CP_1 componente pubblicitaria del Canone all'ente Comunale, il quale sarebbe in ogni caso titolato a concedere l'autorizzazione all'esposizione di un messaggio pubblicitario all'interno del proprio territorio comunale, dovendosi prescindere dalla titolarità della strada su cui è collocato il cartello pubblicitario oggetto di accertamento.
pagina 4 di 9 Può condividersi – attuandosi così una motivazione per relationem ai sensi dell'art. 118, co.
1 disp. att. c.p.c. - la coerente interpretazione del complesso normativo introdotto con la legge 160/2019, art. 1 commi 816 e ss., già chiaramente esposta da questo stesso Tribunale, in grado di appello, con le sentenze 30 maggio 2024, n. 921 (G.U. dott. A. F.
Forcina), 29.11.2024, n- 1552 (G.U. dottor e 17.1.2025, n. 71 G.-U- dott- Per_1 renato Cameli.
In particolare, si osserva.
Il canone Unico viene previsto e disciplinato dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ai commi 816 e ss. dell'art. 1, ai quali ci si riporta, quanto alla disciplina della natura e presupposti;
a modalità di disciplina e soggetti legittimati.
E' nota alle parti la diatriba interpretativa insorta in esito alla interpretazione della normativa ed in specie dei commi 818 e 819 dell'art. 1, i quali espressamente prevedono:
“818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285”.
“819. Il presupposto del canone è:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
In particolare, all'interno della giurisprudenza di merito (non constano, infatti, arresti della Suprema Corte sul punto) si sono registrati, in effetti, due diversi orientamenti.
Secondo un primo orientamento, sostenuto dalla appellante, il sarebbe formato da CP_3 due diverse componenti: il “ramo suolo” (di cui al comma n. 819, lett. a) ed il “ramo pubblicità” (di cui al comma n. 819, lett. b). In particolare, nel caso di esposizione di un messaggio pubblicitario su di un cartello posto lungo un tratto di strada provinciale pagina 5 di 9 passante all'interno di un centro abitato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti, come previsto dal comma 818, le due componenti sarebbero entrambe dovute.
In tal modo, il proprietario del cartello sarebbe anzitutto tenuto a pagare la quota di CP_3
“ramo suolo” alla Provincia, cioè al proprietario della strada, sul presupposto dell'occupazione di quest'ultima; allo stesso tempo, egli dovrebbe la quota di “ramo CP_3 pubblicità” al Comune cui quel centro abitato appartiene, sul presupposto dell'esposizione di un messaggio pubblicitario all'interno del territorio comunale.
Tale interpretazione privilegia un'impostazione storico – sistematica, secondo la quale, la lettera a) del comma 819 recherebbe la trasposizione del presupposto della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) mentre la lettera b) richiamerebbe il presupposto dell'Imposta
Comunale sulla Pubblicità (ICP) e del Canone per l'Installazione dei Mezzi Pubblicitari
(CIMP).
Dal punto di vista sistematico, la tesi in parola enfatizza il dettato del comma n. 817 (per il quale “il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”) sostenendo che il Canone, dovendo garantire agli enti locali lo stesso gettito garantito dalle abrogate imposizioni, deve necessariamente riprodurre gli stessi identici schemi di applicazione e di riscossione delle imposte sostituite.
È, inoltre, sostenuto che il comma 820 troverebbe applicazione soltanto nell'eventualità in cui il soggetto attivo del Canone sia il tanto per l'ipotesi di CP_2 occupazione del suolo quanto per quella della esposizione pubblicitaria.
Un secondo orientamento ritiene, invece, che il Canone sia unico.
I due presupposti sub lett. a) e lett. b) di cui al comma n. 819 sarebbero, dunque, tra loro sempre alternativi, riferendosi a due fattispecie differenti.
Ad avviso del giudicante, la prima tesi interpretativa non può essere condivisa in quanto in contrasto con il senso letterale e sistematico delle disposizioni richiamate.
Il comma 816 declina al singolare il nuovo canone e stabilisce che esso ha natura patrimoniale ed è sostitutivo delle imposte e/o dei canoni precedenti di modo che ogni interpretazione che è volta a riprodurre gli schemi interpretativi ed applicativi delle imposte pagina 6 di 9 e dei canoni sostituiti è contraria alla lettera della norma oltre che in contrasto con la natura espressamente corrispettiva del Canone.
Il medesimo comma 816, d'altronde, prevede che a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria «è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane», non solo «ai fini di cui al presente comma», ma anche ai «commi da 817 a 836», in tal modo sottolineandone la vocazione unitaria.
I presupposti applicativi del canone di cui al comma 819 sono poi alternativi tra loro, come risulta chiaramente dal successivo comma 820, il quale prevede che
“l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”, senza che possa rinvenirsi, neppure implicitamente, che sia il l'unico soggetto attivo a poter pretendere il canone per CP_2 entrambe le fattispecie.
Pertanto, la prima tesi che subordina l'applicazione del comma 820 dell'art. 1 cit. soltanto qualora si verifichi la coincidenza di “soggettività attiva” in capo all'ente legittimato a riscuotere tanto la “quota” per l'occupazione, quanto la “quota” per la diffusione dei messaggi pubblicitari sulle aree, appare arbitrariamente introdurre, in via interpretativa, un requisito (soggettivo) non previsto ai fini dell'operatività del disposto normativo, finendo per disapplicare la norma stessa quando tale requisito non ricorra.
Inoltre, la tesi per cui il comma 820 dell'art. 1 cit. prevede il c.d. “l'assorbimento del presupposto”, pare – a sua volta – presupporre la contestuale operatività di entrambe le fattispecie oggettive previste dal comma precedente (occupazione e diffusione), ciò che, invece, ad avviso di questo Giudice, il comma 820 dell'art. 1 cit. mira proprio ad evitare, lì dove prevede che l'applicazione dell'uno “esclude” (e non “assorbe”)
l'applicazione dell'altro, a prescindere, quindi, dalla contestuale operatività dei
“presupposti” che la norma non suppone.
Quanto all'argomento storico-finanziario, il comma 817 stabilisce che il Canone «è disciplinato dagli enti in modo da assicurare» un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di
«variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»: si ritiene, pertanto, che non è la pagina 7 di 9 legge istitutiva del CUP che si prefigge di garantire la parità di gettito, ma è la successiva regolamentazione da parte degli Enti coinvolti che deve provvedervi, regolamentazione che riguarderà non soltanto il gettito relativo all'esposizione pubblicitaria ma l'insieme delle entrate di occupazione, senza tuttavia rimettere agli Enti anche il potere di incidere sul presupposto d'insorgenza del canone medesimo.
Sotto tale profilo merita di essere evidenziato che il fondamento positivo (o presupposto) per l'applicazione del Canone unico patrimoniale non può essere rinvenuto nei regolamenti degli enti territoriali – nel caso di specie nel Regolamento del Comune di , come CP_2 Part evidenziato dall' , che si riporta ad ampie parti del detto Regolamento;
si evidenzia, infatti, che il Legislatore, secondo quanto stabilito al comma 823 dell'art. 1 cit., ha rimesso la sola “disciplina” di ben determinati aspetti, da cui esula l'individuazione del
“presupposto” del canone, siccome previsto dal comma 819 dell'art. 1.
Né potrebbe sostenersi che un Regolamento comunale, in quanto norma secondaria e subordinata alla legge, in assenza di diversa previsione, possa introdurre norme contrarie a disposizioni di legge (arg. artt. 1 e 4 preleggi).
Deve quindi preferirsi la seconda lettura interpretativa e va prestata continuità all'indirizzo giurisprudenziale che valorizza il dato letterale delle nuove disposizioni ed al contempo la volontà innovatrice del Legislatore, anziché la mera ricognizione di imposizioni precedenti, che si è inteso appunto superare.
Da ultimo, si rileva che proprio al fine di chiarire il dubbio interpretativo insorto, l
Legislatore è intervenuto con L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), art. 1 comma 838, modificando il comma 818 dell'art. 1 L. n. 160 del 2019, la cui attuale versione è la seguente: «Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati [di comuni] con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»
Ebbene, l'eliminazione della dicitura “di comuni”, rispetto alla precedente formulazione del comma 818 cit., pare voler chiarire definitivamente il dubbio relativo al soggetto competente ad applicare il CUP che è, di regola, l'ente titolare dell'area pubblica interessata dal presupposto applicativo, salva l'eccezione dei tratti di strada che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti.
pagina 8 di 9 Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, ne consegue che a riscuotere il Canone unico patrimoniale su strada provinciale fuori dai centri abitati e sui tratti delle strade provinciali che corrono all'interno dei centri abitati dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è la Provincia e non il Comune.
Consegue a detta interpretazione la reiezione dell'appello, con integrale conferma della decisione di primo grado, anche con riferimento alla integrale compensazione dlele spese del grado.
Attesa la mancata costituzione di parte appellata, nulla viene dedotto in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di Voghera n. 265/2023 del 6.12.2023, rigetta l'appello.
Pavia, 24 gennaio 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
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