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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 30/04/2026, n. 7922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7922 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07922/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09427/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9427 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniele Romiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno K10/-OMISSIS-del 23.05.2024 con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 22.11.2021, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 26.9.2025:
della nota del Ministero dell’Interno depositata in data 09.06.2025, con cui è stata comunicata l’impossibilità di riesaminare positivamente l’istanza di concessione della cittadinanza italiana in favore della ricorrente stante, l’esistenza di nuovi elementi ritenuti ostativi;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. EN MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con il ricorso in epigrafe si chiede l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno K10/-OMISSIS-del 23.05.2024 con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 22.11.2021, unitamente alla nota ministeriale del 07.062025, impugnata per motivi aggiunti, con cui veniva comunicata l’impossibilità di riesaminare positivamente la predetta l’istanza di concessione della cittadinanza;
Considerato che all’esito di rinnovata istruttoria, disposta a seguito degli ulteriori elementi emersi in sede processuale, l’Amministrazione ha depositato, in data 9 dicembre 2025, il decreto di concessione della cittadinanza italiana in favore della ricorrente emanato dal Presidente della Repubblica il 30 ottobre 2025;
Ritenuto che tale sopravvenienza assume valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere da parte ricorrente e che, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto degli elementi (pregiudizi a carico del marito dell’istante) che avevano rideterminato l’Amministrazione a procrastinare l’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO ET, Presidente
EN MA, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Primo Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| EN MA | LO ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.