CASS
Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/02/2024, n. 4350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4350 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO AM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/04/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
,L lettetsentitei le conclusioni del PG k 2- I, Penale Sent. Sez. 4 Num. 4350 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 18/10/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il difensore di NO MA ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza che ha applicato la pena di mesi otto di arresto ed euro duemila di ammenda, in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale. 2. Con l'unico motivo sollevato, deduce manifesta illegalità della pena per essere stato concesso il solo beneficio della sospensione condizionale della pena e non anche quello di cui all'art. 175 cod. pen., senza fornire alcuna motivazione sul punto, evidenziandosi come la mancata concessione del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale determini un pregiudizio, anche sul piano lavorativo, all'imputata. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile. In tema di patteggiamento, è invero inammissibile, per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non preveda il beneficio della non menzione della condanna cui sia stata condizionata la richiesta, discendendo il beneficio richiesto, in caso di applicazione della pena, direttamente dagli artt. 24, comma primo, lett. e) e 25, comma primo, lett. e) del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Sez. 7, ord. n. 14123 del 09/02/2018, Barillaro, Rv. 272481; Sez. 3, sent. n. 5040 del 17/01/2012, Traviglia e altro, Rv. 252130). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il ?residente
,L lettetsentitei le conclusioni del PG k 2- I, Penale Sent. Sez. 4 Num. 4350 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 18/10/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il difensore di NO MA ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza che ha applicato la pena di mesi otto di arresto ed euro duemila di ammenda, in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale. 2. Con l'unico motivo sollevato, deduce manifesta illegalità della pena per essere stato concesso il solo beneficio della sospensione condizionale della pena e non anche quello di cui all'art. 175 cod. pen., senza fornire alcuna motivazione sul punto, evidenziandosi come la mancata concessione del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale determini un pregiudizio, anche sul piano lavorativo, all'imputata. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile. In tema di patteggiamento, è invero inammissibile, per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non preveda il beneficio della non menzione della condanna cui sia stata condizionata la richiesta, discendendo il beneficio richiesto, in caso di applicazione della pena, direttamente dagli artt. 24, comma primo, lett. e) e 25, comma primo, lett. e) del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Sez. 7, ord. n. 14123 del 09/02/2018, Barillaro, Rv. 272481; Sez. 3, sent. n. 5040 del 17/01/2012, Traviglia e altro, Rv. 252130). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il ?residente