Sentenza 8 gennaio 2015
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La sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di decreto penale di condanna, può essere impugnata solo con ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/01/2015, n. 11236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11236 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 08/01/2015
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSO EP - rel. Consigliere - N. 27
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 26503/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
RR SE N. IL 30/07/1964;
avverso la sentenza n. 182/2012 GIP TRIBUNALE di CREMONA, del 04/08/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRASSO EP;
lette le conclusioni del PG Dott. Fodaroni Maria Giuseppina, il quale ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento con trasmissione atti.
FATTO E DIRITTO
1. Il GIP del Tribunale di Cremona, chiesto dell'emissione di decreto penale di condanna nei confronti di RR EP, imputato del reato di cui all'art. 624 c.p., art. 625 c.p., comma 1, n. 7 e art. 61 c.p., n. 11, con sentenza del 4/8/2013 prosciolse il predetto, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
2. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia propone ricorso per cassazione denunziando, con l'unico motivo esposto a sostegno, violazione degli artt. 157, 624 e 625 c.p.. Il furto aggravato dall'essere stato commesso con abuso di relazioni e su cose esistenti in pubblici uffici, per effetto dell'art. 625 c.p., comma 2, è punibile con la pena della reclusione da tre a dieci anni, oltre che con la multa. Di conseguenza, dovendosi tener conto delle aggravanti ad effetto speciale (quale quelle in parola), ai sensi dell'art. 157 c.p., il reato, stato commesso il 15/12/2006, non si era affatto prescritto in quanto soggetto alla prescrizione decennale. Peraltro l'affermazione di prescrizione non era sorretta da giustificazione di sorta.
3. Il Collegio condivide il prevalente orientamento maturato in sede di legittimità secondo il quale avverso il proscioglimento operato dal GIP, al quale gli atti pervengano con richiesta di decreto penale di condanna (artt. 129 e 459 c.p.p.), è consentito il solo ricorso per cassazione (S.U. 11/5/1993, n. 6203; Sez. 6, 6/6/2008, n. 31815, la quale ha efficacemente contrastato il contrario minoritario indirizzo fatto proprio dalla Sez. 3, 17/10/2007, dep. Il 14/12/2007).
4. Nel merito il ricorso è fondato. A fronte dell'esatta ricostruzione normativa operata dal ricorrente non è dato riscontrare precipua motivazione di sorta nel provvedimento impugnato, il quale si è limitato ad asserire apoditticamente l'intervenuta prescrizione.
5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al competente Tribunale per il prosieguo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cremona per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2015