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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 09/02/2026, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 724/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2486/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239001042485000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170003444534000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170018604140000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180021000687000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 295 2019 90021671 54/000, notificata in data 30/11/2019, con cui SI Sicilia S.p.A. ingiungeva il pagamento di € 1.745,28
a titolo di tassa automobilistica per le annualità dal 2008 al 2013, oltre sanzioni e interessi.
A sostegno del gravame, il ricorrente ha eccepito, in via principale, l'intervenuta prescrizione triennale del diritto alla riscossione del tributo, sostenendo che tale termine fosse già spirato prima ancora della notifica delle cartelle di pagamento presupposte. In via subordinata, ha eccepito la prescrizione maturatasi nel triennio successivo alla notifica delle medesime cartelle e, in via ulteriormente gradata, il difetto di notifica degli atti presupposti.
Si sono ritualmente costituite in giudizio SI Sicilia S.p.A. e la Regione Siciliana, depositando controdeduzioni con cui hanno contestato le argomentazioni avversarie, sostenendo la legittimità del proprio operato e la regolarità delle notifiche, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'esame della controversia deve prendere le mosse dal motivo principale di ricorso, relativo all'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata prima della notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
Tale motivo risulta dirimente e assorbente rispetto alle ulteriori censure formulate dal ricorrente.
Ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982 (convertito in L. n. 53/1983) "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento". Il termine di prescrizione per la tassa automobilistica è, dunque, triennale e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il versamento era dovuto. L'onere di provare l'avvenuta interruzione di tale termine, mediante la tempestiva notifica di un atto impositivo o di riscossione, grava sull'Amministrazione e sull'Agente della SI.
Nel caso di specie, analizzando le singole annualità oggetto di pretesa alla luce delle date di notifica delle cartelle presupposte, così come indicate dalla stessa parte resistente e non contestate sul punto, emerge quanto segue:
Tassa auto 2008: il termine triennale di prescrizione si è compiuto il 31/12/2011. La relativa cartella risulta notificata solo il 12/05/2014, quando il diritto era già irrimediabilmente estinto.
Tassa auto 2009: il termine triennale si è compiuto il 31/12/2012. La cartella è stata notificata il 14/09/2015, dunque tardivamente.
Tassa auto 2010: il termine triennale si è compiuto il 31/12/2013. Le cartelle sono state notificate nell'ottobre e novembre 2015, ben oltre la scadenza.
Tassa auto 2011: il termine triennale si è compiuto il 31/12/2014. La cartella è stata notificata il 01/04/2016,
a diritto già prescritto.
Tassa auto 2012: il termine triennale si è compiuto il 31/12/2015. La cartella è stata notificata il 13/03/2017, tardivamente.
Tassa auto 2013: il termine triennale si è compiuto il 31/12/2016. La cartella è stata notificata il 05/12/2017, oltre il termine prescrizionale. Da tale disamina, risulta con palese evidenza che, per tutte le annualità contestate, l'azione di recupero del credito è stata avviata dall'Agente della SI mediante notifica delle cartelle di pagamento quando il diritto dell'Ente impositore era già stato estinto per decorso del termine triennale di prescrizione. Le cartelle presupposte sono, pertanto, ab origine illegittime, in quanto emesse a fronte di un credito non più esigibile.
L'illegittimità degli atti presupposti si ripercuote inevitabilmente sull'atto successivo e consequenziale, ovvero l'intimazione di pagamento oggi impugnata, che risulta pertanto priva del suo fondamentale presupposto giuridico.
L'accoglimento del motivo principale di ricorso determina l'assorbimento di ogni altra censura, inclusa quella relativa alla prescrizione post-cartella e al difetto di notifica.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e, di conseguenza, l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in funzione monocratica definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 295 2019 90021671 54/000. 2.
Condanna SI Sicilia S.p.A. e la Regione Siciliana, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in Euro 550,00 per compensi, oltre accessori di legge (IVA, CPA
e rimborso forfettario).
3. Ordina la distrazione delle suddette spese in favore del difensore del ricorrente che quale, procuratore antistatario ha reso la dichiarazione di legge.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 27.01.2026
Il Giudice
LÒ VA
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2486/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239001042485000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170003444534000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170018604140000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180021000687000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 295 2019 90021671 54/000, notificata in data 30/11/2019, con cui SI Sicilia S.p.A. ingiungeva il pagamento di € 1.745,28
a titolo di tassa automobilistica per le annualità dal 2008 al 2013, oltre sanzioni e interessi.
A sostegno del gravame, il ricorrente ha eccepito, in via principale, l'intervenuta prescrizione triennale del diritto alla riscossione del tributo, sostenendo che tale termine fosse già spirato prima ancora della notifica delle cartelle di pagamento presupposte. In via subordinata, ha eccepito la prescrizione maturatasi nel triennio successivo alla notifica delle medesime cartelle e, in via ulteriormente gradata, il difetto di notifica degli atti presupposti.
Si sono ritualmente costituite in giudizio SI Sicilia S.p.A. e la Regione Siciliana, depositando controdeduzioni con cui hanno contestato le argomentazioni avversarie, sostenendo la legittimità del proprio operato e la regolarità delle notifiche, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'esame della controversia deve prendere le mosse dal motivo principale di ricorso, relativo all'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata prima della notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
Tale motivo risulta dirimente e assorbente rispetto alle ulteriori censure formulate dal ricorrente.
Ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982 (convertito in L. n. 53/1983) "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento". Il termine di prescrizione per la tassa automobilistica è, dunque, triennale e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il versamento era dovuto. L'onere di provare l'avvenuta interruzione di tale termine, mediante la tempestiva notifica di un atto impositivo o di riscossione, grava sull'Amministrazione e sull'Agente della SI.
Nel caso di specie, analizzando le singole annualità oggetto di pretesa alla luce delle date di notifica delle cartelle presupposte, così come indicate dalla stessa parte resistente e non contestate sul punto, emerge quanto segue:
Tassa auto 2008: il termine triennale di prescrizione si è compiuto il 31/12/2011. La relativa cartella risulta notificata solo il 12/05/2014, quando il diritto era già irrimediabilmente estinto.
Tassa auto 2009: il termine triennale si è compiuto il 31/12/2012. La cartella è stata notificata il 14/09/2015, dunque tardivamente.
Tassa auto 2010: il termine triennale si è compiuto il 31/12/2013. Le cartelle sono state notificate nell'ottobre e novembre 2015, ben oltre la scadenza.
Tassa auto 2011: il termine triennale si è compiuto il 31/12/2014. La cartella è stata notificata il 01/04/2016,
a diritto già prescritto.
Tassa auto 2012: il termine triennale si è compiuto il 31/12/2015. La cartella è stata notificata il 13/03/2017, tardivamente.
Tassa auto 2013: il termine triennale si è compiuto il 31/12/2016. La cartella è stata notificata il 05/12/2017, oltre il termine prescrizionale. Da tale disamina, risulta con palese evidenza che, per tutte le annualità contestate, l'azione di recupero del credito è stata avviata dall'Agente della SI mediante notifica delle cartelle di pagamento quando il diritto dell'Ente impositore era già stato estinto per decorso del termine triennale di prescrizione. Le cartelle presupposte sono, pertanto, ab origine illegittime, in quanto emesse a fronte di un credito non più esigibile.
L'illegittimità degli atti presupposti si ripercuote inevitabilmente sull'atto successivo e consequenziale, ovvero l'intimazione di pagamento oggi impugnata, che risulta pertanto priva del suo fondamentale presupposto giuridico.
L'accoglimento del motivo principale di ricorso determina l'assorbimento di ogni altra censura, inclusa quella relativa alla prescrizione post-cartella e al difetto di notifica.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e, di conseguenza, l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in funzione monocratica definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 295 2019 90021671 54/000. 2.
Condanna SI Sicilia S.p.A. e la Regione Siciliana, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in Euro 550,00 per compensi, oltre accessori di legge (IVA, CPA
e rimborso forfettario).
3. Ordina la distrazione delle suddette spese in favore del difensore del ricorrente che quale, procuratore antistatario ha reso la dichiarazione di legge.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 27.01.2026
Il Giudice
LÒ VA