Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 16/03/2026, n. 4858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4858 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04858/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15905/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15905 del 2025, proposto da
MA PO, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ER - Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della Nota di Agenzia delle entrate-Riscossione prot. n. anno 7178915/2025 del 01/12/2025, ricevuta a mezzo PEC del 03.12.2025, con la quale l'Agente della Riscossione, in riscontro all'istanza di accesso ex artt. 22 e ss. L. 241/1190 notificata a mezzo pec dal Ricorrente in data 24.11.2025, negava l'accesso ai documenti richiesti, nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso agli atti in capo al Ricorrente sull'istanza di accesso citata, con conseguente ordine a parte intimata di esibizione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ER - Agenzia delle Entrate-Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa RA NT CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 24 novembre 2025 il Sig. MA PO chiedeva all’ER - Agenzia delle Entrate-Riscossione l’accesso ex artt. 22 l. n. 241/1990 e 26 d.P.R. n. 602/1973 alla seguente documentazione: “ 1) estratto debitorio aggiornato; 2) copia conforme all’originale di ogni cartella di pagamento emessa nei confronti del Sig. MA PO, e ad oggi insoluta; 3) copia conforme all’originale dei ruoli (i cui numeri si disconoscono) consegnati da ogni ente impositore che siano il presupposto di ogni successivo atto di codesto AdR che siano cartelle di pagamento e le relative dichiarazioni di esecutorietà sottoscritte dai rispettivi responsabili; 4) copia conforme all’originale dei referti di notificazione/relate di notifica delle presunte cartelle di pagamento; 5) copia conforme all’originale dell’avviso di addebito n. 39720160003742591000, n. 39720180028966783000, n. 39720190009634187000, n. 39720190027232421000 e n. 39720240022367721000; 6) copia conforme all’originale dei referti di notificazione/relate di notifica dell’avviso di addebito n. 39720160003742591000, n. 39720180028966783000, n. 39720190009634187000, n. 39720190027232421000 e n. 39720190027232421000; 7) copia conforme all’originale della cartella n. 09720200023397573000, n. 09720200095022840000, n. 09720210084150012000, n. 09720210117314721000, n. 09720210231963909000, n. 09720210261747357000, n. 09720220161467258000, n. 09720240270980279000 e n. 09720250074143237000; 8) copia conforme all’originale dei referti di notificazione/relate di notifica della cartella n. 09720200023397573000, n. 09720200095022840000, n. 09720210084150012000, n. 09720210117314721000, n. 09720210231963909000, n. 09720210261747357000, n. 09720220161467258000, n. 09720240270980279000 e n. 09720250074143237000; 9) copia conforme all’originale dell’avviso di accertamento n. 69724018127012005000 e n. 69725019246598007000; 10) copia conforme all’originale dei referti di notificazione/relate di notifica dell’avviso di accertamento n. 69724018127012005000 e n. 69725019246598007000 ”.
2. Con nota prot. n. 7178915/2025 del 1° dicembre 2025 l’ER rigettava l’istanza significando che, ai sensi dell’art. 24, co. 3, l. n. 241/1990 (“ Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni ”), “ la domanda di accesso agli atti non può essere indiscriminatamente diretta nei confronti di una generale tipologia di atti e documenti, essendo invece necessario che, nella domanda stessa, venga indicata, in modo preciso e circoscritto, la documentazione in possesso dell’amministrazione di cui si chiede l’accesso ”, trasmettendo unicamente la situazione debitoria complessiva e invitando l’istante a “ reiterare l’istanza indicandoci le cartelle oggetto di richiesta di accesso agli atti ”.
3. Con l’odierno ricorso, notificato e depositato in data 29 dicembre 2025, il Sig. PO è insorto avverso il citato diniego, con richiesta di accertamento del proprio diritto all’accesso e condanna dell’amministrazione all’ostensione della documentazione richiesta (che è stata dettagliatamente elencata nelle conclusioni del ricorso), precisando in punto di fatto di aver presentato la domanda ex l. n. 241/1990 dopo essere stato sottoposto a procedura esecutiva ex art. 72- bis d.P.R. n. 602/1973, attivata dall’agente della riscossione in relazione a “ presunte cartelle emesse nei Suoi confronti ” che tuttavia riferisce di non aver mai ricevuto, e argomentando, in punto di diritto, che la predetta istanza è da considerarsi sufficientemente specifica e circostanziata, non richiederebbe gravose attività istruttorie e/o elaborazione di dati, e risponderebbe ad un interesse attuale, diretto e concreto del ricorrente a conoscere la suddetta documentazione in quanto inerente alla propria posizione debitoria, fermo restando in ogni caso l’obbligo gravante sull’agente della riscossione di esibire le cartelle di pagamento ex art. 26, co. 5 d.P.R. n. 602/1973 e di conservare gli atti di esecuzione.
4. ER si è costituita in giudizio depositando documentazione (in data 17 febbraio 2026), nonché memoria difensiva (cfr. deposito del 21 febbraio 2026) con cui rappresenta che: i) a seguito della instaurazione del gravame, con pec del 23 gennaio 2026 prot. n. 2026-ADERISC-0495192 è stata ostesa una parte della documentazione richiesta; ii) con pec del 23 gennaio 2026, prot. n. 2026/ 510197 e prot. n. 2026/ 510503, indirizzate rispettivamente all’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma e all’INPS - sede di Roma Aurelio, era stata trasmessa a tali Enti impositori l’istanza di accesso per gli atti la cui notifica era stata effettuata direttamente dagli stessi.
5. Alla camera di consiglio del 10 marzo 2026 il ricorso è stato chiamato in discussione e trattenuto in decisione.
6. A fronte di quanto allegato e documentato dalla difesa erariale, non specificamente contestato sul punto dal ricorrente, il Collegio prende atto che, nelle more, una parte della documentazione richiesta è stata trasmessa al ricorrente “ alla luce della più attenta analisi di quanto richiesto da controparte nell’originaria istanza di accesso agli atti ai punti 5) 6) 7) 8) 9) 10) ” (cfr. pag. 5 della memoria del 21 febbraio 2026). Nel dettaglio, con pec del 23 gennaio 2026 sono stati inoltrati i seguenti documenti: i) estratto debitorio complessivo; ii) copia delle cartelle di pagamento n. 9720200023397573, n. 09720200095022840, n. 09720210084150012, n. 09720210117314721, n. 09720210231963909, n. 09720210261747357, n. 09720220161467258, n. 09720240270980279, n. 09720250074143237, n. 09720250110302950 e n. 09720250172982324; iii) copia delle relate di notifica delle cartelle n. 09720200023397573, n. 09720200095022840, n. 09720210084150012, n. 09720210117314721, n. 09720210231963909, n. 09720220161467258 e n. 09720250074143237.
Di talché va dichiarata la parziale cessazione del contendere con riferimento alla predetta documentazione, rispettivamente indicata ai punti 1) , 7) e 8) dell’istanza e poi puntualmente richiamata nelle conclusioni del ricorso.
7. Con la medesima pec l’agente della riscossione ha altresì dato atto che “ Per quanto attiene alle cartelle n. 09720210261747357, 09720240270980279, 09720250110302950 e 09720250172982324 non si trasmettono le pertinenti relate di notifica in quanto ad oggi non risultano ancore rendicontate le immagini da parte del vettore postale. Non appena riceveremo la documentazione, provvederemo alla relativa trasmissione ”.
Con riferimento alla suddetta documentazione, non ancora nella disponibilità della parte resistente, il Collegio ravvisa in capo al Sig. PO un interesse qualificato alla relativa ostensione ai sensi dell’art. 22, co. 1, lett. b) l. n. 241/1990 (come del resto implicitamente riconosciuto anche dall’amministrazione nella sopra indicata pec), trattandosi di atti riferibili alla posizione personale del ricorrente e relativi a cartelle di pagamento a lui indirizzate, i cui estremi risultano essere stati specificamente individuati.
Ne deriva che il ricorso va accolto in parte qua e va disposta la condanna di ER ad esibire le relate sopra indicate entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dal momento in cui ne avrà la disponibilità, secondo quanto rappresentato nella citata comunicazione di riscontro.
8. Per il resto, il ricorso va rigettato sulla scorta delle seguenti considerazioni.
8.1. L’istanza ha (quantomeno in parte) un contenuto generico: segnatamente, ai punti 2) , 3) e 4) è stata chiesta all’ER l’ostensione di tutta la documentazione in suo possesso (cartelle, ruoli ecc.) relativa alla situazione debitoria del ricorrente, senza ulteriori specificazioni che consentano di perimetrarne l’oggetto.
Di talché, limitatamente ai punti di cui trattasi, la domanda di accesso non presenta i presupposti minimi per poter essere accolta, non avendo precisamente individuato gli atti richiesti.
In ogni caso, non sfugge al Collegio che, in allegato alla pec del 23 gennaio 2026 sopra citata, sono state esibite anche cartelle ulteriori a quelle menzionate della domanda di accesso (v. n. 09720250110302950 e n. 09720250172982324), sicché è presumibile che l’amministrazione, all’esito dei controlli medio tempore eseguiti in relazione alla posizione dell’istante, comunque abbia individuato e trasmesso all’interessato tutte le cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti, fornendo riscontro a quanto richiesto al punto 2) dell’istanza di accesso.
8.2. Quanto, poi, agli avvisi di addebito e atti di accertamento menzionati nell’istanza insieme alle rispettive relate di notifica (v. punti 5 , 6 , 9 e 10 ), la domanda giudiziale non può essere accolta in quanto, come peraltro chiaramente rappresentato nella stessa pec del 23 gennaio 2026, si tratta di documentazione che non è nella disponibilità di ER (“ non sono nella disponibilità della scrivente Agenzia gli atti relativi all’avviso di accertamento n. 69724018127012005 69725019246598007 e gli avvisi di addebito 39720160003742591, 39720180028966783, 39720190009634187, 39720190027232421 e 39720240022367721, in quanto l’attività di notifica è stata effettuata direttamente dagli enti impositori, ai sensi degli artt. 29 e 30 del decreto-legge del 31/05/2010 n. 78, ovvero Agenzia delle Entrate - DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA-UFF. CONTROLLI per gli avvisi di accertamento e INPS - SEDE DI ROMA AURELIO per gli avvisi di addebito ”).
Peraltro, va dato atto che l’agente della riscossione ha inoltrato l’istanza di accesso del ricorrente ai due Enti impositori che sono in possesso della prefata documentazione, sicché si è fatto parte attiva per consentirne l’esibizione (v. quanto dedotto nella memoria difensiva del 21 febbraio 2026).
9. In conclusione, a definizione del giudizio, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere ai sensi di quanto precisato al capo 6 della presente pronuncia, mentre il ricorso va accolto in parte qua nei termini di cui al capo 7, con ordine ad ER di ostendere la documentazione ivi indicata (relate di notifica di alcune cartelle, non ancora trasmesse al ricorrente) entro il termine di 30 giorni decorrente da quando ne avrà la disponibilità, mentre per il resto va rigettato ai sensi di quanto argomentato al capo 8.
10. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, come precisato in motivazione;
- lo accoglie in parte qua e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente ad accedere ad una parte della documentazione richiesta con l’istanza del 24 novembre 2025, come meglio specificato in motivazione, e ordina ad ER - Agenzia delle Entrate-Riscossione di ostenderla nel termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla data in cui ne avrà la disponibilità;
- per il resto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LL MA, Presidente
RA NT CA, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA NT CA | LL MA |
IL SEGRETARIO