Sentenza 8 ottobre 2004
Massime • 1
È ammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta dal difensore indicato, quale difensore del condannato, nel provvedimento di sospensione dell'ordine di esecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., in quanto sia l'ordine di esecuzione, sia il decreto di sospensione della esecuzione devono, ai sensi del citato art. 656, comma quinto, essere notificati al difensore nominato per la fase dell' esecuzione o, in difetto, al difensore che abbia assistito il condannato nella fase del giudizio, i quali sono entrambi legittimati, in virtù dell'art. 656, comma sesto, - per il quale l'istanza preordinata ad ottenere misure alternative alla detenzione deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma quinto - anche a presentare direttamente istanza di misure alternative, senza la necessità di ulteriore specifica nomina.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2004, n. 40392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40392 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 08/10/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 3789
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 513/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA IN, nato il [...] a [...];
avverso il decreto 14 novembre 2003 del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma;
Lette le richieste del Procuratore Generale nella persona del Dr. Giancarlo Viglietta che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Edoardo Fazzioli;
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il difensore di PA IN ha proposto ricorso per Cassazione contro il decreto del 14 novembre 2003 con il quale il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale in favore del PA perché "è stata presentata da difensore non munito di nomina ad essa".
2. Il procuratore generale presso la corte ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso osservando che "L'art. 656 c.p.p., ai commi 3^, 5^, 6^ conferisce ultrattività al mandato difensivo per le fasi di merito e legittima tale difensore (o quello di ufficio nominato dal P.M. allo scopo), ma non si spinge fino ad una ulteriore legittimazione dello stesso difensore a proporre ricorso per Cassazione in assenza di un mandato a tal fine per la fase esecutiva".
3. Il ricorso è fondato.
Come rilevato correttamente dal procuratore generale il difensore "nominato per la fase della esecuzione o, in difetto, il difensore che... ha assistito nella fase del giudizio" il condannato (art. 656, comma 5^, c.p.p.), è legittimato a presentare direttamente istanza di misure alternative senza la necessità di ulteriore specifica "nomina". Recita, infatti, l'art. 656, comma 6^, c.p.p. che "l'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5^, ovvero allo scopo nominato dal P.M...". Di conseguenza poiché nel provvedimento (501/2002/A R.E.S. del 5 settembre 2003) emesso dalla procura generale di Roma ai sensi dell'art. 656, comma 5^, c.p.p. l'avv. Andrea Gatto era indicato come difensore del PA doveva ritenersi ammissibile la istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova presentata direttamente dal difensore.
Parimenti ammissibile è il ricorso in esame in quanto ai sensi dell'art. 666, comma 6^, c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 678 c.p.p., contro i provvedimenti del tribunale di sorveglianza sono legittimati autonomamente a ricorrere sia le parti che i difensori. Il decreto impugnato deve, quindi, essere annullato senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza di Roma per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza di Roma per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2004