Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2004, n. 40392
CASS
Sentenza 8 ottobre 2004

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È ammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta dal difensore indicato, quale difensore del condannato, nel provvedimento di sospensione dell'ordine di esecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., in quanto sia l'ordine di esecuzione, sia il decreto di sospensione della esecuzione devono, ai sensi del citato art. 656, comma quinto, essere notificati al difensore nominato per la fase dell' esecuzione o, in difetto, al difensore che abbia assistito il condannato nella fase del giudizio, i quali sono entrambi legittimati, in virtù dell'art. 656, comma sesto, - per il quale l'istanza preordinata ad ottenere misure alternative alla detenzione deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma quinto - anche a presentare direttamente istanza di misure alternative, senza la necessità di ulteriore specifica nomina.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2004, n. 40392
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40392
    Data del deposito : 8 ottobre 2004

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