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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 16/01/2026, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 211/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
GALLI CARLA, Giudice monocratico in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3073/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
DI Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
DI Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di SC ME - Via Xxv Aprile 1 20068 SC ME MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1209 SI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Ricorrente: I) dichiarare nullo l'atto impugnato per violazione dell'art.
6-bis, commi 1 e 4, della
L.212/2000 in quanto non è stato istituito un contraddittorio effettivo ed informato tanto che non fu neppure redatto il relativo verbale;
II) dichiarare nullo l'atto impugnato per vizio di motivazione, incoerente, contraddittoria e tale da inibire il controllo sul ragionamento dell'Ufficio. In subordine: III) ordinare al Comune di SC ME lo sgravio parziale dell'atto impugnato, rideterminando il tributo dovuto atteso l'errore di calcolo rilevato;
IV) dichiarare non dovuta la presentazione della dichiarazione IMU ( sic ) per il caso di specie in quanto ricorrenti le condizioni di divieto a richiedere informazioni al contribuente di cui all'art. 6, comma 4, della L.212/2000 in quanto il Comune era in possesso dei valori di rogito;
V) ordinare al Comune di SC di rideterminare le sanzioni considerando la sola violazione di parziale versamento nella misura del 30% della SI;
IV) Nella denegata ipotesi fosse comunque ritenuto da codesto Giudice sussistente l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, ordinare al Comune di SC la rideterminazione delle sanzioni nella misura minima prevista dal comma 4 dell'art.7 D.Lgs. 472/1997 pari al 60% (metà di 120% ai sensi dell'art.12, comma 1 D.Lgs. cit) in quanto: a) sussistenti le condizioni attenuanti di cui all'art.7 D.Lgs.472/1997; b) sussistente la manifesta sproporzione tra violazione e sanzione irrogata;
c) in quanto quelle originariamente determinate si pongono in palese contrasto con la interpretazione data dalla Corte
Costituzionale dell'art.7 D.Lgs.472/1997. In ogni caso voglia V) condannare l'Ufficio alle spese come da notula allegata
Resistente: respingere perché infondato il ricorso e confermare la legittimità dell'operato del Comune di
SC ME e degli avvisi di accertamento impugnati. Condannare la Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio come da nota spese
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugna l'avviso di accertamento SI in epigrafe indicato relativo all'anno 2018 emesso dal Comune di SC ME dopo un incontro con la controparte, per omessa presentazione della dichiarazione IMU e carente versamento SI pari a 417 euro a titolo di acconto ed a 102 euro a titolo di saldo, differenza determinata dall'acquisto in data 19.7.2018 di 35 unità immobiliari per le quali era stata pure omessa la dichiarazione IMU lamentando in sintesi:
o La mancata instaurazione di effettivo contraddittorio, limitato ad un breve incontro i cui esiti non erano stati neppure verbalizzati, peraltro incentrato sul contestuale addebito di omessa dichiarazione e versamento IMU per il medesimo anno di imposta, oggetto di separato invito al contraddittorio;
afferma la parte ricorrente che avrebbe in tale occasione potuto introdurre argomenti ( relativi ad errori di calcolo peraltro non compiutamente esplicitati ed omessi rispetto all'acconto ) idonei a modificare l'accertamento poi emesso, che non indicherebbe ( a riprova della assenza di contraddittorio sul punto ) alcuna deduzione della parte rispetto alla SI, ma solo quanto eccepito rispetto all'IMU, con conseguente nullità dell'atto impugnato o La assenza di motivazione minimamente comprensibile dell'atto impugnato, che conduce a risultati del tuto incongrui e palesemente inattendibili soprattutto in relazione all'acconto, richiesto in misura superiore a quanto versato, e superiore persino a quanto dovuto a saldo dopo l'acquisizione delle unità immobiliari nel luglio 2018. Sin da ora rileva la ricorrente che la motivazione dell'atto impugnato non può essere “modificata” e “corretta” nella presente sede conteziosa ove può solo essere rilevata la incongruenza di quella adottata dal Comune di SC.
o La assenza di proporzionalità nelle sanzioni irrogate nella misura del 150% nonostante la media gravità delle violazioni contestate o Errata quantificazione della base imponibile ( 791.800 euro) quale risultato della somma tra valore relativo alle aree edificabili ( 617.670 euro)e il valore delle aree non edificabili e non agricole (174.130) laddove quest'ultime ( pur enucleate in modo distinto nel rogito notarile) non andavano considerate;
con conseguenze in punto di determinazione della SI che per i 5 mesi del 2018 sarebbe stata di euro
643,4 e non di 824,79, e di calcolo delle sanzioni.
Si è costituito il Comune di SC chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato
Vi è stato poi uno scambio di memorie e le parti hanno discusso oralmente il ricorso alla odierna udienza, insistendo ciascuna per l'accoglimento delle domande formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
In via preliminare, non si rileva violazione del contraddittorio preventivo: lo stesso deve dirsi intervenuto a fronte di quanto ha documentato la parte resistente circa la richiesta della ricorrente di concentrare il contraddittorio in una unica occasione, a valere sia per l'accertamento IMU che per l'accertamento
SI (incontro tenutosi in data 16.1.25 a fronte di schemi d'atto notificati per le due imposte ) presentando poi osservazioni e memorie, effettivamente, solo in relazione all'IMU, sicchè esse solo sono state prese in considerazione dal Comune nell'atto impugnato, nei termini in cui risultavano pertinenti anche per la SI.
Non sono previste dalla normativa specifiche formalità per documentare il confronto preventivo, che potrà non essere stato soddisfacente, ma è intervenuto, e non si è risolto in una mera formalità ma ha rappresentato una occasione effettiva di confronto nel corso della quale la parte ricorrente ha esplicitato solo parte delle osservazioni poi riversate nel ricorso e prima di allora nella richiesta di accertamento con adesione.
Nel merito il ricorso, in relazione al difetto di motivazione, deve invece ritenersi fondato. Nelle controdeduzioni il Comune costituito ammette che per “un errore informatico” l'accertamento ha riportato erroneamente come insufficiente l'importo SI versato a titolo di acconto ( relativo ad immobili già allora nella disponibilità della società ricorrente) laddove lo stesso era invece correttamente determinato e versato;
ciò che era invece carente era il solo versamento del saldo SI, relativo alle ulteriori aree ed immobili acquistati dalla ricorrente con rogito del 19.7.2018 ( incidenti pertanto sul secondo semestre di tassazione), in relazione ai quali risultava omessa la dichiarazione IMU con l'aggiornato valore ( evincibile dal rogito) e operato un insufficiente versamento di imposta.
Orbene, se è vero che la spiegazione fornita dal Comune di SC nelle controdeduzioni
( pagina 16) chiarisce l'equivoco ed evidenzia come il maggior importo accertato a saldo sia stato erroneamente in parte “spalmato” anche ad incremento dell'anticipo SI 2018, invece correttamente versato, senza eccedenza di pretesa (essendo l'importo accertato dovuto tutto a titolo di saldo SI, con la sola discrasia, in danno del contribuente, di 7 euro di interessi ) è vero anche che la motivazione dell'atto impugnato con cui si è confrontato il ricorrente risulta irrazionale e incomprensibile, come denunciato con il presente ricorso.
Il “mero errore informatico” si è tradotto in indicazioni motivazionali incongrue e confusive rispetto all'accertamento, che non sono state evitate da un contradditorio anticipato nel quale la ricorrente non ha ritenuto di evidenziare le discrasie solo in questa sede rilevate rispetto allo schema d'atto di cui è stata destinataria.
Il vizio motivazionale non è emendabile nella presente sede ed implica, per ragioni formali,
l'accoglimento del ricorso in relazione al difetto di motivazione dell'atto impugnato, non idoneo a dare conto delle ragioni della maggiore pretesa avanzata dal Comune: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui, già in base al testo originario e, comunque, in virtù dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - e dunque prima ancora della previsione introdotta dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e, poi, della specifica modifica operata dall'art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 -, richiede l'indicazione nell'avviso di accertamento dei "presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche" che lo hanno determinato, persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'"an" e il "quantum debeatur".
Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli "ab origine" nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa. (Cass. Sez. 5,
12/07/2006, n. 15842, Rv. 591756 - 01); conf Sez. 5, Sentenza n. 7056 del 26/03/2014 (Rv. 630415 - 01).
Il processo tributario è un giudizio impugnatorio, ed una volta emesso l'avviso di accertamento la sua motivazione non può essere modificata o integrata nel corso del processo, per resistere alle ragioni di ricorso propose.
Il ricorso va pertanto accolto con annullamento dell'atto impugnato, incongruamente motivato.
Ritiene tuttavia questo Giudice di disporre la compensazione delle spese tra le parti, a fronte delle condotta processuale della parte ricorrente che non ha utilizzato il contraddittorio preventivo per esplicitare l'incongruità dei calcoli esposti nello schema d'atto, riservando la esplicitazione di detta doglianza solo alla sede giurisdizionale, con condotta non conforme al principio di lealtà delle parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato. Spese compensate tra le parti. Milano, 6.11.2025
Il Giudice Carla Galli
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
GALLI CARLA, Giudice monocratico in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3073/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
DI Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
DI Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di SC ME - Via Xxv Aprile 1 20068 SC ME MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1209 SI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Ricorrente: I) dichiarare nullo l'atto impugnato per violazione dell'art.
6-bis, commi 1 e 4, della
L.212/2000 in quanto non è stato istituito un contraddittorio effettivo ed informato tanto che non fu neppure redatto il relativo verbale;
II) dichiarare nullo l'atto impugnato per vizio di motivazione, incoerente, contraddittoria e tale da inibire il controllo sul ragionamento dell'Ufficio. In subordine: III) ordinare al Comune di SC ME lo sgravio parziale dell'atto impugnato, rideterminando il tributo dovuto atteso l'errore di calcolo rilevato;
IV) dichiarare non dovuta la presentazione della dichiarazione IMU ( sic ) per il caso di specie in quanto ricorrenti le condizioni di divieto a richiedere informazioni al contribuente di cui all'art. 6, comma 4, della L.212/2000 in quanto il Comune era in possesso dei valori di rogito;
V) ordinare al Comune di SC di rideterminare le sanzioni considerando la sola violazione di parziale versamento nella misura del 30% della SI;
IV) Nella denegata ipotesi fosse comunque ritenuto da codesto Giudice sussistente l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, ordinare al Comune di SC la rideterminazione delle sanzioni nella misura minima prevista dal comma 4 dell'art.7 D.Lgs. 472/1997 pari al 60% (metà di 120% ai sensi dell'art.12, comma 1 D.Lgs. cit) in quanto: a) sussistenti le condizioni attenuanti di cui all'art.7 D.Lgs.472/1997; b) sussistente la manifesta sproporzione tra violazione e sanzione irrogata;
c) in quanto quelle originariamente determinate si pongono in palese contrasto con la interpretazione data dalla Corte
Costituzionale dell'art.7 D.Lgs.472/1997. In ogni caso voglia V) condannare l'Ufficio alle spese come da notula allegata
Resistente: respingere perché infondato il ricorso e confermare la legittimità dell'operato del Comune di
SC ME e degli avvisi di accertamento impugnati. Condannare la Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio come da nota spese
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugna l'avviso di accertamento SI in epigrafe indicato relativo all'anno 2018 emesso dal Comune di SC ME dopo un incontro con la controparte, per omessa presentazione della dichiarazione IMU e carente versamento SI pari a 417 euro a titolo di acconto ed a 102 euro a titolo di saldo, differenza determinata dall'acquisto in data 19.7.2018 di 35 unità immobiliari per le quali era stata pure omessa la dichiarazione IMU lamentando in sintesi:
o La mancata instaurazione di effettivo contraddittorio, limitato ad un breve incontro i cui esiti non erano stati neppure verbalizzati, peraltro incentrato sul contestuale addebito di omessa dichiarazione e versamento IMU per il medesimo anno di imposta, oggetto di separato invito al contraddittorio;
afferma la parte ricorrente che avrebbe in tale occasione potuto introdurre argomenti ( relativi ad errori di calcolo peraltro non compiutamente esplicitati ed omessi rispetto all'acconto ) idonei a modificare l'accertamento poi emesso, che non indicherebbe ( a riprova della assenza di contraddittorio sul punto ) alcuna deduzione della parte rispetto alla SI, ma solo quanto eccepito rispetto all'IMU, con conseguente nullità dell'atto impugnato o La assenza di motivazione minimamente comprensibile dell'atto impugnato, che conduce a risultati del tuto incongrui e palesemente inattendibili soprattutto in relazione all'acconto, richiesto in misura superiore a quanto versato, e superiore persino a quanto dovuto a saldo dopo l'acquisizione delle unità immobiliari nel luglio 2018. Sin da ora rileva la ricorrente che la motivazione dell'atto impugnato non può essere “modificata” e “corretta” nella presente sede conteziosa ove può solo essere rilevata la incongruenza di quella adottata dal Comune di SC.
o La assenza di proporzionalità nelle sanzioni irrogate nella misura del 150% nonostante la media gravità delle violazioni contestate o Errata quantificazione della base imponibile ( 791.800 euro) quale risultato della somma tra valore relativo alle aree edificabili ( 617.670 euro)e il valore delle aree non edificabili e non agricole (174.130) laddove quest'ultime ( pur enucleate in modo distinto nel rogito notarile) non andavano considerate;
con conseguenze in punto di determinazione della SI che per i 5 mesi del 2018 sarebbe stata di euro
643,4 e non di 824,79, e di calcolo delle sanzioni.
Si è costituito il Comune di SC chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato
Vi è stato poi uno scambio di memorie e le parti hanno discusso oralmente il ricorso alla odierna udienza, insistendo ciascuna per l'accoglimento delle domande formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
In via preliminare, non si rileva violazione del contraddittorio preventivo: lo stesso deve dirsi intervenuto a fronte di quanto ha documentato la parte resistente circa la richiesta della ricorrente di concentrare il contraddittorio in una unica occasione, a valere sia per l'accertamento IMU che per l'accertamento
SI (incontro tenutosi in data 16.1.25 a fronte di schemi d'atto notificati per le due imposte ) presentando poi osservazioni e memorie, effettivamente, solo in relazione all'IMU, sicchè esse solo sono state prese in considerazione dal Comune nell'atto impugnato, nei termini in cui risultavano pertinenti anche per la SI.
Non sono previste dalla normativa specifiche formalità per documentare il confronto preventivo, che potrà non essere stato soddisfacente, ma è intervenuto, e non si è risolto in una mera formalità ma ha rappresentato una occasione effettiva di confronto nel corso della quale la parte ricorrente ha esplicitato solo parte delle osservazioni poi riversate nel ricorso e prima di allora nella richiesta di accertamento con adesione.
Nel merito il ricorso, in relazione al difetto di motivazione, deve invece ritenersi fondato. Nelle controdeduzioni il Comune costituito ammette che per “un errore informatico” l'accertamento ha riportato erroneamente come insufficiente l'importo SI versato a titolo di acconto ( relativo ad immobili già allora nella disponibilità della società ricorrente) laddove lo stesso era invece correttamente determinato e versato;
ciò che era invece carente era il solo versamento del saldo SI, relativo alle ulteriori aree ed immobili acquistati dalla ricorrente con rogito del 19.7.2018 ( incidenti pertanto sul secondo semestre di tassazione), in relazione ai quali risultava omessa la dichiarazione IMU con l'aggiornato valore ( evincibile dal rogito) e operato un insufficiente versamento di imposta.
Orbene, se è vero che la spiegazione fornita dal Comune di SC nelle controdeduzioni
( pagina 16) chiarisce l'equivoco ed evidenzia come il maggior importo accertato a saldo sia stato erroneamente in parte “spalmato” anche ad incremento dell'anticipo SI 2018, invece correttamente versato, senza eccedenza di pretesa (essendo l'importo accertato dovuto tutto a titolo di saldo SI, con la sola discrasia, in danno del contribuente, di 7 euro di interessi ) è vero anche che la motivazione dell'atto impugnato con cui si è confrontato il ricorrente risulta irrazionale e incomprensibile, come denunciato con il presente ricorso.
Il “mero errore informatico” si è tradotto in indicazioni motivazionali incongrue e confusive rispetto all'accertamento, che non sono state evitate da un contradditorio anticipato nel quale la ricorrente non ha ritenuto di evidenziare le discrasie solo in questa sede rilevate rispetto allo schema d'atto di cui è stata destinataria.
Il vizio motivazionale non è emendabile nella presente sede ed implica, per ragioni formali,
l'accoglimento del ricorso in relazione al difetto di motivazione dell'atto impugnato, non idoneo a dare conto delle ragioni della maggiore pretesa avanzata dal Comune: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui, già in base al testo originario e, comunque, in virtù dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - e dunque prima ancora della previsione introdotta dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e, poi, della specifica modifica operata dall'art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 -, richiede l'indicazione nell'avviso di accertamento dei "presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche" che lo hanno determinato, persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'"an" e il "quantum debeatur".
Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli "ab origine" nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa. (Cass. Sez. 5,
12/07/2006, n. 15842, Rv. 591756 - 01); conf Sez. 5, Sentenza n. 7056 del 26/03/2014 (Rv. 630415 - 01).
Il processo tributario è un giudizio impugnatorio, ed una volta emesso l'avviso di accertamento la sua motivazione non può essere modificata o integrata nel corso del processo, per resistere alle ragioni di ricorso propose.
Il ricorso va pertanto accolto con annullamento dell'atto impugnato, incongruamente motivato.
Ritiene tuttavia questo Giudice di disporre la compensazione delle spese tra le parti, a fronte delle condotta processuale della parte ricorrente che non ha utilizzato il contraddittorio preventivo per esplicitare l'incongruità dei calcoli esposti nello schema d'atto, riservando la esplicitazione di detta doglianza solo alla sede giurisdizionale, con condotta non conforme al principio di lealtà delle parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato. Spese compensate tra le parti. Milano, 6.11.2025
Il Giudice Carla Galli