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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUIDI PAOLO, Presidente e Relatore
D'ARCANGELO FABRIZIO, Giudice
ZUCCHINI GIOVANNI, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3308/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' A Responsabilita' Limitata Sempl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250047455951000 CONTROLLO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250047455951000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4827/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 18 giugno 2025 Ricorrente_1 S.R.L.S. impugnava la cartella di pagamento n. 06820250047455951000 per un importo pari a € 247.465,50 relativa a Liquidazioni periodiche per l'anno
2021 e Controllo Modello 770 per l'anno 2021, notificata in data 22 aprile 2025 a mezzo posta elettronica certificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Sosteneva che:
· la cartella di pagamento risulta lacunosa e contraddittoria ed emessa nel mancato rispetto del principio di trasparenza previsto ex lege con assenza della indicazione della motivazione e dei criteri di calcolo di cui ai tributi richiesti e per i quali si sostiene persistere debenza.
· Non risultano allegati i ruoli formati dall'Ufficio competente e/o la prova della consegna degli stessi all'Agente di riscossione, e se ne chiedeva l'esibizione pena l'invalidità dell'iscrizione delle somme iscritte e la nullità del provvedimento opposto strumentale alla loro pretesa.
· Nullità della cartella impugnata per violazione del diritto di difesa della opponente, stante la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi richiesti e delle singole aliquote su base annuale.
Si costituiva agenzia entrate riscossione, rilevando che la cartella è correttamente motivata e rimandando per il resto alle difese dell'ufficio finanziario che ha trasmesso la procedura, e concludendo quindi per il difetto di legittimazione e comunque per il rigetto del ricorso.
Si costituiva Agenzia Entrate DP2 Milano, rilevando in via preliminare che il ricorso si inserisce nel solco di una serie di impugnazioni promosse dalla ricorrente a solo fine defatigatorio avanti la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Milano avverso le cartelle esattoriali di diversi anni di imposta man mano notificate dall'Ufficio per recuperare quanto dovuto, limitandosi a mere eccezioni di stile e senza contestare la debenza delle imposte indicate in cartella;
che trattasi del resto di omessi versamenti di imposte autoliquidate dalla stessa Ricorrente nelle dichiarazioni IVA e 770 trasmesse per l'A.I. 2021; per quanto riguarda gli importi IVA, trattasi, inoltre, di importi confluiti in Cartella a seguito della decadenza da rateizzazione, rateazione evidentemente a suo tempo richiesta dalla Ricorrente stessa a seguito della ricezione delle relative comunicazioni di irregolarità.
Ciò posto controdeduceva sui vari punti sollevati da parte ricorrente.
All'udienza del 12 dicembre 2025 le parti discutevano e la Corte decideva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è palesemente infondato. Per l'intanto la ricorrente non contesta alcun importo a titolo di imposta;
trattasi del resto di importi dovuti per omesso versamento di importi riportati in dichiarazioni trasmesse dalla stessa Ricorrente ed già oggetto di rateizzazione in esito alla ricezione delle relative comunicazioni di irregolarità. Pertanto, in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., le pretese devono essere intese come oramai cristallizzatesi e divenute definitive.
L'eccezione di carenza di motivazione della Cartella è infondata, in quanto la medesima è motivata secondo quanto previsto dalla normativa ed ha consentito di sviluppare ogni eccezione e considerazione;
la cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.
Ruolo che, al di là delle condivisibili argomentazioni in merito al fatto che si tratta di un atto interno, è stato allegato dall'ufficio tra gli atti processuali, e dalla copia si evince la sottoscrizione dei ruoli e la data di consegna degli stessi all'Agente della Riscossione.
Risultano anche le 3 comunicazioni di irregolarità (nn. 01945912218-00, 06637082212-00,
08049052213-00) relative alle Liquidazioni Periodiche relative al I°, al III° ed al IV° trimestre 2021, le stesse risultano trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_4, domicilio digitale della Ricorrente, come risulta dai dati camerali. Si è peraltro già accennato al fatto che in relazione alle Liquidazioni Periodiche IVA la Ricorrente ha rateizzato gli relativi importi (salvo poi decadere da tale agevolazione a seguito del mancato rispetto del piano di pagamento).
Per quanto riguarda gli interessi iscritti a ruolo, nella comunicazione è indicato per ogni periodo quanti siano gli interessi calcolati ai sensi dell'art. 20 D.P.R. n. 602/1973.
La Corte pertanto rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di
Agenzia delle Entrate II Milano che si liquidano in complessivi euro 8.183,40; per mero errore materiale non è stata inserita in dispositivo la condanna al pagamento delle spese ad Agenzia Entrate riscossione
(nella misura richiesta di euro 4680,50) che parte resistente potrà valutare come sanare.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di Agenzia delle
Entrate II Milano che si liquidano in complessivi euro 8.183,40.
Milano 12 dicembre 2025
Il presidente est.
Dr Paolo Guidi
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUIDI PAOLO, Presidente e Relatore
D'ARCANGELO FABRIZIO, Giudice
ZUCCHINI GIOVANNI, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3308/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' A Responsabilita' Limitata Sempl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250047455951000 CONTROLLO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250047455951000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4827/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 18 giugno 2025 Ricorrente_1 S.R.L.S. impugnava la cartella di pagamento n. 06820250047455951000 per un importo pari a € 247.465,50 relativa a Liquidazioni periodiche per l'anno
2021 e Controllo Modello 770 per l'anno 2021, notificata in data 22 aprile 2025 a mezzo posta elettronica certificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Sosteneva che:
· la cartella di pagamento risulta lacunosa e contraddittoria ed emessa nel mancato rispetto del principio di trasparenza previsto ex lege con assenza della indicazione della motivazione e dei criteri di calcolo di cui ai tributi richiesti e per i quali si sostiene persistere debenza.
· Non risultano allegati i ruoli formati dall'Ufficio competente e/o la prova della consegna degli stessi all'Agente di riscossione, e se ne chiedeva l'esibizione pena l'invalidità dell'iscrizione delle somme iscritte e la nullità del provvedimento opposto strumentale alla loro pretesa.
· Nullità della cartella impugnata per violazione del diritto di difesa della opponente, stante la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi richiesti e delle singole aliquote su base annuale.
Si costituiva agenzia entrate riscossione, rilevando che la cartella è correttamente motivata e rimandando per il resto alle difese dell'ufficio finanziario che ha trasmesso la procedura, e concludendo quindi per il difetto di legittimazione e comunque per il rigetto del ricorso.
Si costituiva Agenzia Entrate DP2 Milano, rilevando in via preliminare che il ricorso si inserisce nel solco di una serie di impugnazioni promosse dalla ricorrente a solo fine defatigatorio avanti la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Milano avverso le cartelle esattoriali di diversi anni di imposta man mano notificate dall'Ufficio per recuperare quanto dovuto, limitandosi a mere eccezioni di stile e senza contestare la debenza delle imposte indicate in cartella;
che trattasi del resto di omessi versamenti di imposte autoliquidate dalla stessa Ricorrente nelle dichiarazioni IVA e 770 trasmesse per l'A.I. 2021; per quanto riguarda gli importi IVA, trattasi, inoltre, di importi confluiti in Cartella a seguito della decadenza da rateizzazione, rateazione evidentemente a suo tempo richiesta dalla Ricorrente stessa a seguito della ricezione delle relative comunicazioni di irregolarità.
Ciò posto controdeduceva sui vari punti sollevati da parte ricorrente.
All'udienza del 12 dicembre 2025 le parti discutevano e la Corte decideva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è palesemente infondato. Per l'intanto la ricorrente non contesta alcun importo a titolo di imposta;
trattasi del resto di importi dovuti per omesso versamento di importi riportati in dichiarazioni trasmesse dalla stessa Ricorrente ed già oggetto di rateizzazione in esito alla ricezione delle relative comunicazioni di irregolarità. Pertanto, in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., le pretese devono essere intese come oramai cristallizzatesi e divenute definitive.
L'eccezione di carenza di motivazione della Cartella è infondata, in quanto la medesima è motivata secondo quanto previsto dalla normativa ed ha consentito di sviluppare ogni eccezione e considerazione;
la cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.
Ruolo che, al di là delle condivisibili argomentazioni in merito al fatto che si tratta di un atto interno, è stato allegato dall'ufficio tra gli atti processuali, e dalla copia si evince la sottoscrizione dei ruoli e la data di consegna degli stessi all'Agente della Riscossione.
Risultano anche le 3 comunicazioni di irregolarità (nn. 01945912218-00, 06637082212-00,
08049052213-00) relative alle Liquidazioni Periodiche relative al I°, al III° ed al IV° trimestre 2021, le stesse risultano trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_4, domicilio digitale della Ricorrente, come risulta dai dati camerali. Si è peraltro già accennato al fatto che in relazione alle Liquidazioni Periodiche IVA la Ricorrente ha rateizzato gli relativi importi (salvo poi decadere da tale agevolazione a seguito del mancato rispetto del piano di pagamento).
Per quanto riguarda gli interessi iscritti a ruolo, nella comunicazione è indicato per ogni periodo quanti siano gli interessi calcolati ai sensi dell'art. 20 D.P.R. n. 602/1973.
La Corte pertanto rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di
Agenzia delle Entrate II Milano che si liquidano in complessivi euro 8.183,40; per mero errore materiale non è stata inserita in dispositivo la condanna al pagamento delle spese ad Agenzia Entrate riscossione
(nella misura richiesta di euro 4680,50) che parte resistente potrà valutare come sanare.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di Agenzia delle
Entrate II Milano che si liquidano in complessivi euro 8.183,40.
Milano 12 dicembre 2025
Il presidente est.
Dr Paolo Guidi