Sentenza 26 giugno 1998
Massime • 1
La detenzione di cibi congelati o surgelati accompagnata dalla mancata segnalazione nel menù di tale stato di conservazione degli alimenti ipotizza il reato di cui agli artt. 56 e 515 cod.pen., a condizione che vi sia stato un inizio di pattuizione con il cliente. Tale situazione si determina anche quando la proposta contrattuale dell'esercente sia stata portata all'attenzione dell'avventore con la effettiva consegna del menù dichiarante merce diversa da quella che, in caso di accettazione, sarebbe stata servita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/1998, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 26 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. : Camera di consiglio
Dott. Pioletti Giovanni Presidente del 26.6.1998
1. Dott. Accatatis Vincenzo Consigliere SENTENZA
2. Dott. Quitadamo Nicola Consigliere N. 2038
3. Dott. Squassoni Claudia Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Salvago Salvatore Consigliere N. 1667/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze
avverso la sentenza 26.11.1997 del Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di NO (imp. TI NT n. 2.2.1975) Visti gli atti,
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Squassoni Lette le conclusioni del Pubblico Ministero con le quali chiede l'annullamento con rinvio
MOTIVI DELLA DECISIONE In data 9.10.1997 il Pubblico Ministero presso la Pretura di NO ha chiesto al competente Giudice l'emissione di decreto penale di condanna nei confronti di TI NT imputato del reato previsto dagli artt.56, 515 cp per avere, quale gestore di un ristorante, detenuto a scopo di somministrazione al pubblico di derrate alimentari congelate e surgelate, omettendo di indicare tale preesistente stato sulla carta menù. Il Giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 129 cpp, ha assolto l'imputato, con la formula perché il fatto non sussiste, nel presupposto che l'offerta al pubblico in incertam personam, in assenza di una pattuizione relativa ad una merce determinata che l'agente intende vendere e l'acquirente comprare, non integra gli estremi del contestato illecito.
Per l'annullamento della sentenza il competente Procuratore della Repubblica ricorre in Cassazione deducendo violazione di legge e sostenendo la configurabilità del reato;
in sunto rileva che il detenere per vendere in un ristorante prodotti surgelati non indicati come tali nel menù del giorno costituisce situazione manifestamente univoca ed idonea a trarre in inganno la clientela, che ha la legittima aspettativa di vedersi somministrare vivande fresche. Le conclusioni del ricorrente, a parere della Corte, sono meritevoli di accoglimento con le seguenti precisazioni.
L'elemento materiale del reato di frode nell'esercizio del commercio consiste nel consegnare all'acquirente una cosa mobile non conforme a quella pattuita o dichiarata. Nella fattispecie in esame, il legislatore ha indicato con precisione il contenuto del precetto: il comportamento vietato consiste nel consegnare, in riferimento ad una attività contrattuale, aliud pro alio.
L'attività materiale non ricomprende il porre in vendita il bene (a differenza, ad esempio dei successivi artt.516,517 cp) ed una esegesi estensiva in tale senso non è consentita all'interprete perché in violazione del principio di legalità da cui deriva quello di tassatività della fattispecie. Il delitto si consuma, pertanto, con la dazione materiale della merce non conforme a quella convenuta;
la fattispecie è punibile a titolo di tentativo quando la condotta è idonea e diretta in modo non equivoco a consegnare alla potenziale clientela un prodotto diverso da quello legittimamente atteso;
per la configurabilità del tentativo è necessario che si instauri un rapporto concreto e vi sia stato un inizio di trattazione con un acquirente determinato.
In coerenza con tale impostazione, questa Corte ha recentemente sostenuto che la semplice detenzione, da parte di un ristoratore, di alimenti congelati o surgelati non integra, sotto l'ipotesi del tentativo, il delitto ex art.515 cp;
la condotta non è idonea ad esprimere una chiara ed univoca direzione criminosa in quanto il giudizio prognostico secondo cui i cibi saranno destinati ad inconsapevoli avventori può essere fatto solo in termini di verosimiglianza (Sez.3^ 25.2.1998,imp.Tinnirello) Differente è il caso in oggetto, in cui il problema consiste nello stabilire se la detenzione di cibi congelati o surgelati accompagnata dalla mancata segnalazione nel menù di tale stato di conservazione degli alimenti ipotizzi il reato ex artt. 56,515 cp. La risposta è positiva si ripete, a condizione che vi sia stato un inizio di pattuizione con un cliente.
Tale situazione si determina anche quando la proposta contrattuale dell'esercente sia stata portata all'attenzione dell'avventore con la effettiva consegna del menù dichiarante merce diversa da quella che, in caso di accettazione, sarebbe stata servita;
la sentenza in esame non da atto se una contrattazione, in tale modo intesa, si è verificata nel caso concreto.
Pertanto la risoluzione della questione di diritto proposta dal ricorrente necessita dell'acquisizione di alcuni elementi fattuali inibita in questa sede stante la limitata cognizione di legittimità;
in tale contesto la Corte ritiene annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Pretura di NO.
P.Q.M
annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Pretura di NO. Così deciso in Roma, il 26 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 1998