Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 403
CS
Parere definitivo 26 febbraio 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Erronea decisione - Violazione art. 112 cpc. Violazione e/o falsa applicazione art. 196 L.R.T. n. 65/2014, art. 31 Legge n. 1150/1942, art. 10 Legge n. 765/1967, art. 31 ss. Legge n. 47/1985, artt. 3, 10 e 21 octies legge n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento.

    Le prove addotte a sostegno della pre-esistenza della strada al 1967 non sono sufficienti. Le foto aeree del 1965 mostrano un viottolo in terra battuta, non una strada asfaltata. Dichiarazioni sostitutive e relazioni tecniche indicano date di realizzazione successive al 1967. La richiesta di sanatoria nel 2018 conferma la necessità del titolo edilizio. L'amministrazione ha affermato l'abusività delle opere sin dalla prima ordinanza di demolizione, e la data di realizzazione è un dato implicitamente contenuto.

  • Rigettato
    Erronea decisione. Violazione e/o falsa applicazione art. 136, 137, 196 e 201 L.R.T. n. 65/2014, art. 3 D. Lgs.vo n. 222/2016, art. 3 legge n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza di istruttoria, carenza dei presupposti.

    L'intervento abusivo deve essere valutato complessivamente e non in maniera frazionata. La trasformazione dei luoghi è stata irreversibile e in contrasto con il parere delle autorità preposte alla tutela dei vincoli e con il regime urbanistico. La qualificazione dell'asfaltatura della strada e del piazzale come interventi pertinenziali nell'istanza di sanatoria contraddice la pretesa di isolare i singoli interventi. Anche valutato atomisticamente, l'intervento di nuova costruzione non poteva essere autorizzato per la fascia di rispetto autostradale.

  • Rigettato
    Erronea decisione ed omessa pronuncia. Violazione e/o falsa applicazione art. 136, 137, 196 e 201 L.R.T. n. 65/2014, art. 3 D. Lgs.vo n. 222/2016, art. 3 legge n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza di istruttoria, carenza dei presupposti. Illegittimità derivata. Violazione art. 112 cpc.

    L'intervento abusivo deve essere valutato complessivamente e non in maniera frazionata. La trasformazione dei luoghi è stata irreversibile e in contrasto con il parere delle autorità preposte alla tutela dei vincoli e con il regime urbanistico. La qualificazione dell'asfaltatura della strada e del piazzale come interventi pertinenziali nell'istanza di sanatoria contraddice la pretesa di isolare i singoli interventi. Anche valutato atomisticamente, l'intervento di nuova costruzione non poteva essere autorizzato per la fascia di rispetto autostradale.

  • Rigettato
    Erronea decisione. Violazione e/o falsa applicazione art. 3, 10 e 10 bis legge n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza di istruttoria, carenza di motivazione.

    La strada asfaltata rientrava nella fascia di rispetto autostradale, rendendo l'intervento incompatibile per ragioni di sicurezza della circolazione. La non assentibilità derivava da un vincolo previsto direttamente dalla legge. Non era necessaria una motivazione particolare, essendo sufficiente il richiamo al vincolo legislativo. Una deroga avrebbe richiesto una motivazione apposita.

  • Rigettato
    Erronea decisione. Violazione e/o falsa applicazione art. 9 legge 24.7.1961 n. 729, art. 41 septies legge 17.8.1942 n. 1150, art. 4 D.M. 1404/1968, art. 18 codice della strada, art. 28 DPR 495/1992, art. 3 legge 7.8.1990 n. 241. Violazione della Circolare Ministeriale LL. PP. n. 3357/25 del 30 Luglio 1985. Eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento, contraddittorietà.

    La concessione in sanatoria del 1997 non conteneva riferimenti alla viabilità. La Circolare Ministeriale LL.PP. del 1985 aveva un oggetto delimitato e non può essere invocata per fattispecie diverse. La strada è stata realizzata in epoche diverse (1972-1999), pertanto si applica la disciplina vigente al momento della realizzazione, con la fascia di rispetto di 30 metri prevista dal codice della strada del 1992. In ogni caso, la circolare non può prevalere su norme primarie. I vincoli di rispetto autostradale sono inderogabili.

  • Rigettato
    Erronea decisione. Violazione e/o falsa applicazione art. 18 codice della strada, art. 28 DPR 495/1992, art. 3 legge n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento.

    Le autorizzazioni per elettrodotto e reti interrate sono state concesse per perseguire interessi pubblici collettivi, ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di sicurezza autostradale. A differenza della strada privata, tali impianti non creano fattori di disturbo dinamico per la circolazione autostradale. Non sussiste eccesso di potere per disparità di trattamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 403
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 403
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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