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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 06/02/2026, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1790/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE NICTOLIS ROSANNA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5074/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19000446 ECO TASSA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1292/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso 5074/2025, notificato il 24/1/2025 e depositato il 20/2/2025, corredato da domanda di trattazione in pubblica udienza e, la società Ricorrente_1 s.r.l. impugna l'avviso di accertamento di estremi specificati in epigrafe, emesso dall'Agenzia delle entrate DP I Roma, datato 28/11/2024, con cui viene contestato l'omesso versamento della c.d. ecotassa per l'anno 2019 in relazione a veicolo targato Targa_1, e viene chiesto il pagamento dell'importo di euro 1.100 a titolo di imposta, di euro 330 a titolo di sanzione, di euro
234 a titolo di interessi, per un totale di euro 1664,58 oltre a euro 8,75 per spese di notifica. Il ricorso è affidato ad un unico motivo.
2. Si è costituita l'Amministrazione intimata che con controdeduzioni ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. La causa è passata in decisione in esito alla pubblica udienza del 5/2/2026 in vista della quale sia la ricorrente che l'Amministrazione hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta l'assenza del presupposto impositivo in quanto la c.d. ecotassa
è stata introdotta con effetto dal 1/3/2019 per veicoli acquistati dopo tale data. Nel caso di specie il veicolo, ancorché immatricolato il 1/8/2019, sarebbe incluso in un contratto di fornitura buyback stipulato il 26/2/2018 con la società Società_1 s.p.a. La ricorrente cita svariati precedenti di questa Corte a lei favorevoli, resi su casi analoghi (ex plurimis, CGT primo grado Roma, sez. 40, 30/7/2025 n. 10971; Id., sez.
I, 3/11/2025 n. 14584).
5. L'Amministrazione finanziaria eccepisce che nella specie non vi alcuna prova certa che il veicolo sia stato acquistato anteriormente al 1/3/2019 dato che il contratto di fornitura buyback non individuerebbe il veicolo de quo in modo specifico. Essa produce due sentenze di questa Corte, sfavorevoli alla ricorrente (sez. 36,
n. 15436/2025; sez. 16, n. 16096/2025).
6. Il ricorso è infondato.
Il giudice non ritiene di potersi conformare ai precedenti favorevoli alla ricorrente e di dover invece condividere i precedenti contrari.
6.1. Giova in diritto premettere che l'art. 1, c. 1042 e ss. l. n. 145/2018 reca previsioni disincentivanti, sotto forma di imposta, per l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia (la c.d. ECOTASSA).
In particolare, è stata introdotta, a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, un'imposta parametrata alla quantità dei grammi di CO2 emessi per chilometro, a carico di chiunque acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica (ivi compreso chi immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato) con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km.
6.2. Secondo la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 32/E del 28/2/2019:
“Ai fini della debenza dell'imposta, l'acquisto (anche in locazione finanziaria) e l'immatricolazione del veicolo debbono avvenire entrambi nell'arco temporale individuato dal comma 1042; di conseguenza, ad esempio, non è assoggettato al pagamento dell'imposta il soggetto che abbia concluso il contratto di acquisto del veicolo in data 28 febbraio 2019 la cui immatricolazione sia avvenuta in data successiva al 1° marzo 2019”.
La successiva circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/E del 10/4/2019, ha chiarito che “per quanto attiene all'individuazione della documentazione che l'acquirente è chiamato a conservare per attestare che l'acquisto del veicolo sia avvenuto in data precedente al 1° marzo 2019 in caso di futuri controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate ai fini della cd. “ecotassa”, si ritiene che possa essere utile qualunque contratto e/o documento che contenga gli elementi costituitivi del negozio traslativo della proprietà del veicolo”.
L'interpretazione seguita dall'Agenzia delle entrate nella citata risoluzione è conforme al dato normativo, secondo cui l'imposta è dovuta a decorrere dal 1/3/2019 per acquisti e immatricolazioni di veicoli successivi a tale data.
Si deve ritenere che il riferimento normativo all'”acquisto” vada interpretato nel senso che si deve avere riguardo alla data di acquisto della proprietà del bene (o alla data in cui, in caso di locazione finanziaria, il bene è acquistato in proprietà dal locatore finanziario nell'interesse del locatario), in virtù di qualsivoglia tipo contrattuale, mentre non rileva che in data anteriore al 1/3/2019 sia stato stipulato un preliminare di vendita,
o una vendita di cosa futura se la cosa non è ancora venuta ad esistenza (art. 1570 c.c.).
6.3. Ciò premesso in diritto, si osserva, in fatto, che la problematica insorta investe l'accertamento della legittimità della tassazione irrogata in relazione all'autovettura avente n. di telaio e targa specificamente indicati nell'atto impugnato, essendo pacifico che l'autovettura è stata immatricolata nel tempo di vigenza della normativa (in data 1/8/2019) ed essendo in contestazione la data di stipulazione del contratto di acquisto del veicolo
L'autovettura per cui è processo è stata oggetto, unitamente ad altre 82 vetture, di un contratto di fornitura con clausola di buyback, il quale ha natura consensuale e, dunque, si perfeziona a seguito del raggiungimento dell'accordo delle parti.
Si tratta, in particolare, del contratto di fornitura del 26/2/2018 (confermato a mezzo e-mail da Ricorrente_1 s.r.l. a Società_2 in data 15/1/2019), il cui articolo 2 - PROGRAMMAZIONE DEGLI ORDINI - prevede che: “Ricorrente_1 provvederà a comunicare a Società_2 i quantitativi, gli optional e data di richiesta consegna e ad inviare detta comunicazione via e-mail. Gli ordini confermati saranno confermati da JLRI entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla ricezione”.
A fronte di tale previsione negoziale, la Società ricorrente ha inviato a Società_2 l'ordine di acquisto in data 15/1/2019, relativo al contratto di fornitura del 26/2/2018, confermato da Società_2I in data 20/2/2019, da cui emerge che il 15/1/2019, Ricorrente_1 ha inviato a Società_2 il riepilogo delle autovetture da ordinare in relazione al contratto di fornitura;
in data 20/2/2019, Società_2 ha confermato l'acquisizione di detti ordini;
dall'allegato alla corrispondenza del 15/1/2019, emerge l'elenco di tutti gli ordini di acquisto confermati alla data del 20/2/2019 ed afferenti al contratto di fornitura.
6.4. L'Agenzia resistente deduce che la ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che l'acquisto del veicolo sia avvenuto anteriormente al 1/3/2019, in quanto:
- ha fatto riferimento ad un contratto di fornitura con opzione di buyback sottoscritto in data 26/2/2018 e ad una dichiarazione della Società_1 S.p.A. contenente una lista di veicoli da intendersi compresi nel contratto di fornitura;
- non sarebbe chiaro se tra i veicoli oggetto del contratto in questione fosse compresa l'auto oggetto di giudizio, poiché nell'atto negoziale non si fa riferimento a tale autovettura;
- a tal fine, non si potrebbe fare riferimento alla dichiarazione del 14/1/2025 prodotta dalla Società fornitrice dell'autovettura successivamente alla notifica dell'atto impugnato;
– non sarebbero stati forniti altri elementi di valutazione che inducano a ritenere che l'acquisto dell'auto sia avvenuto prima del 1/3/2019.
6.5. Secondo la tesi della ricorrente, il numero dell'ordine di acquisto del veicolo targato Targa_1 con telaio telaio sarebbe 15012683; esibisce a tal fine la dichiarazione di Società_2 a firma dell'amministratore delegato, dott.ssa Nominativo_1, che reca il riepilogo del veicoli acquistati dalla Società ricorrente in esecuzione del contratto di fornitura del 26/2/2018 identificati in base al numero di ordine di acquisto indicato nel file trasmesso da Ricorrente_1 s.r.l. in data 15/1/2019.
6.6. Ad avviso di questo giudice, la ricorrente non ha fornito la prova che il veicolo per cui è processo è quello di cui all'ordine 15012683. Infatti tale ordine non reca il numero di telaio e la targa del veicolo.
Né in giudizio è stata fornita la prova, che era a carico della ricorrente, che il veicolo targato Targa_1 con ttelaio corrisponde, per caratteristiche tecniche, al veicolo descritto nell'ordine
15012683. A tal fine non basta la dichiarazione postuma della Società_1 depositata in giudizio, che è stata rilasciata in data 14/1/2025 e che comunque è una dichiarazione generica non supportata da elementi documentali per stabilire una corrispondenza univoca tra ordine e veicolo. Tale prova avrebbe potuto essere agevolmente fornita dalla ricorrente mediante esibizione della carta di circolazione dei veicolo,
o altra documentazione cartacea e fotografica inerente il veicolo. Nel ricorso la parte si limita a fornire targa e telaio del veicolo, senza nemmeno indicare modello e marca dello stesso. Quindi, nemmeno con uno sforzo esegetico da parte di questo giudicante, è possibile comprendere se l'ordine 15012683 si riferisca al veicolo oggetto di ricorso, perché non si dispone di alcuna descrizione del veicolo a cura di parte ricorrente.
In definitiva, mancano elementi per stabilire una corrispondenza univoca tra l'ordine 15012683 e il veicolo targato Targa_1 con telaio.
Né sono state prodotte fatture di acquisto o altre prove inerenti la consegna del veicolo in data anteriore all'entrata in vigore dell'ecotassa.
Il contratto di fornitura del 26/2/2018 sembra da configurare, più che come una compravendita consensuale con trasferimento immediato della proprietà, come accordo quadro o come contratto di vendita di cosa futura, in quanto alla stipula del contratto ha fatto seguito l'ordine, da parte di Ricorrente_1 s.r.l., indicante i modelli dei veicoli da acquistare e il numero di veicoli per ciascun modello. Nello scambio di corrispondenza tra le Parti, afferenti tale ordine, si parla di “presale” e di veicoli “da ordinare”, il che sembra far ritenere che al momento dell'ordine i veicoli non fossero ancora approntati e che pertanto la data dell'ordine non coincide con la data del passaggio di proprietà, ma che integri piuttosto un preliminare di vendita. Milita, in tale direzione, una duplice considerazione:
- da un lato, nell'ordine, non si indica il numero di telaio del veicolo;
se il veicolo fosse stato già esistente, il numero di telaio sarebbe stato già noto;
- dall'altro lato, l'art. 4 del contratto di fornitura del 26/2/2018, dispone che il trasferimento dei rischi inerenti il veicolo e della custodia del veicolo avviene con la consegna dello stesso;
considerato il principio generale
“res perit domino”, è da ritenere che l'intento delle Parti contraenti fosse quello di trasferire la proprietà del veicolo non con l'ordine di acquisto, ma con la sua consegna;
inoltre, non consta che i veicoli fossero già venuti ad esistenza al momento dell'ordine; e nella vendita di cosa futura, la proprietà si trasferisce solo quando la cosa viene ad esistenza (art. 1570 c.c.).
L'unico dato certo acquisito al processo è la data di immatricolazione del veicolo, che è successiva all'entrata in vigore dell'ecotassa.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
La novità della questione e le oscillazioni della giurisprudenza di questa Corte giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Compensa le spese di lite.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE NICTOLIS ROSANNA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5074/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19000446 ECO TASSA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1292/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso 5074/2025, notificato il 24/1/2025 e depositato il 20/2/2025, corredato da domanda di trattazione in pubblica udienza e, la società Ricorrente_1 s.r.l. impugna l'avviso di accertamento di estremi specificati in epigrafe, emesso dall'Agenzia delle entrate DP I Roma, datato 28/11/2024, con cui viene contestato l'omesso versamento della c.d. ecotassa per l'anno 2019 in relazione a veicolo targato Targa_1, e viene chiesto il pagamento dell'importo di euro 1.100 a titolo di imposta, di euro 330 a titolo di sanzione, di euro
234 a titolo di interessi, per un totale di euro 1664,58 oltre a euro 8,75 per spese di notifica. Il ricorso è affidato ad un unico motivo.
2. Si è costituita l'Amministrazione intimata che con controdeduzioni ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. La causa è passata in decisione in esito alla pubblica udienza del 5/2/2026 in vista della quale sia la ricorrente che l'Amministrazione hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta l'assenza del presupposto impositivo in quanto la c.d. ecotassa
è stata introdotta con effetto dal 1/3/2019 per veicoli acquistati dopo tale data. Nel caso di specie il veicolo, ancorché immatricolato il 1/8/2019, sarebbe incluso in un contratto di fornitura buyback stipulato il 26/2/2018 con la società Società_1 s.p.a. La ricorrente cita svariati precedenti di questa Corte a lei favorevoli, resi su casi analoghi (ex plurimis, CGT primo grado Roma, sez. 40, 30/7/2025 n. 10971; Id., sez.
I, 3/11/2025 n. 14584).
5. L'Amministrazione finanziaria eccepisce che nella specie non vi alcuna prova certa che il veicolo sia stato acquistato anteriormente al 1/3/2019 dato che il contratto di fornitura buyback non individuerebbe il veicolo de quo in modo specifico. Essa produce due sentenze di questa Corte, sfavorevoli alla ricorrente (sez. 36,
n. 15436/2025; sez. 16, n. 16096/2025).
6. Il ricorso è infondato.
Il giudice non ritiene di potersi conformare ai precedenti favorevoli alla ricorrente e di dover invece condividere i precedenti contrari.
6.1. Giova in diritto premettere che l'art. 1, c. 1042 e ss. l. n. 145/2018 reca previsioni disincentivanti, sotto forma di imposta, per l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia (la c.d. ECOTASSA).
In particolare, è stata introdotta, a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, un'imposta parametrata alla quantità dei grammi di CO2 emessi per chilometro, a carico di chiunque acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica (ivi compreso chi immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato) con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km.
6.2. Secondo la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 32/E del 28/2/2019:
“Ai fini della debenza dell'imposta, l'acquisto (anche in locazione finanziaria) e l'immatricolazione del veicolo debbono avvenire entrambi nell'arco temporale individuato dal comma 1042; di conseguenza, ad esempio, non è assoggettato al pagamento dell'imposta il soggetto che abbia concluso il contratto di acquisto del veicolo in data 28 febbraio 2019 la cui immatricolazione sia avvenuta in data successiva al 1° marzo 2019”.
La successiva circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/E del 10/4/2019, ha chiarito che “per quanto attiene all'individuazione della documentazione che l'acquirente è chiamato a conservare per attestare che l'acquisto del veicolo sia avvenuto in data precedente al 1° marzo 2019 in caso di futuri controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate ai fini della cd. “ecotassa”, si ritiene che possa essere utile qualunque contratto e/o documento che contenga gli elementi costituitivi del negozio traslativo della proprietà del veicolo”.
L'interpretazione seguita dall'Agenzia delle entrate nella citata risoluzione è conforme al dato normativo, secondo cui l'imposta è dovuta a decorrere dal 1/3/2019 per acquisti e immatricolazioni di veicoli successivi a tale data.
Si deve ritenere che il riferimento normativo all'”acquisto” vada interpretato nel senso che si deve avere riguardo alla data di acquisto della proprietà del bene (o alla data in cui, in caso di locazione finanziaria, il bene è acquistato in proprietà dal locatore finanziario nell'interesse del locatario), in virtù di qualsivoglia tipo contrattuale, mentre non rileva che in data anteriore al 1/3/2019 sia stato stipulato un preliminare di vendita,
o una vendita di cosa futura se la cosa non è ancora venuta ad esistenza (art. 1570 c.c.).
6.3. Ciò premesso in diritto, si osserva, in fatto, che la problematica insorta investe l'accertamento della legittimità della tassazione irrogata in relazione all'autovettura avente n. di telaio e targa specificamente indicati nell'atto impugnato, essendo pacifico che l'autovettura è stata immatricolata nel tempo di vigenza della normativa (in data 1/8/2019) ed essendo in contestazione la data di stipulazione del contratto di acquisto del veicolo
L'autovettura per cui è processo è stata oggetto, unitamente ad altre 82 vetture, di un contratto di fornitura con clausola di buyback, il quale ha natura consensuale e, dunque, si perfeziona a seguito del raggiungimento dell'accordo delle parti.
Si tratta, in particolare, del contratto di fornitura del 26/2/2018 (confermato a mezzo e-mail da Ricorrente_1 s.r.l. a Società_2 in data 15/1/2019), il cui articolo 2 - PROGRAMMAZIONE DEGLI ORDINI - prevede che: “Ricorrente_1 provvederà a comunicare a Società_2 i quantitativi, gli optional e data di richiesta consegna e ad inviare detta comunicazione via e-mail. Gli ordini confermati saranno confermati da JLRI entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla ricezione”.
A fronte di tale previsione negoziale, la Società ricorrente ha inviato a Società_2 l'ordine di acquisto in data 15/1/2019, relativo al contratto di fornitura del 26/2/2018, confermato da Società_2I in data 20/2/2019, da cui emerge che il 15/1/2019, Ricorrente_1 ha inviato a Società_2 il riepilogo delle autovetture da ordinare in relazione al contratto di fornitura;
in data 20/2/2019, Società_2 ha confermato l'acquisizione di detti ordini;
dall'allegato alla corrispondenza del 15/1/2019, emerge l'elenco di tutti gli ordini di acquisto confermati alla data del 20/2/2019 ed afferenti al contratto di fornitura.
6.4. L'Agenzia resistente deduce che la ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che l'acquisto del veicolo sia avvenuto anteriormente al 1/3/2019, in quanto:
- ha fatto riferimento ad un contratto di fornitura con opzione di buyback sottoscritto in data 26/2/2018 e ad una dichiarazione della Società_1 S.p.A. contenente una lista di veicoli da intendersi compresi nel contratto di fornitura;
- non sarebbe chiaro se tra i veicoli oggetto del contratto in questione fosse compresa l'auto oggetto di giudizio, poiché nell'atto negoziale non si fa riferimento a tale autovettura;
- a tal fine, non si potrebbe fare riferimento alla dichiarazione del 14/1/2025 prodotta dalla Società fornitrice dell'autovettura successivamente alla notifica dell'atto impugnato;
– non sarebbero stati forniti altri elementi di valutazione che inducano a ritenere che l'acquisto dell'auto sia avvenuto prima del 1/3/2019.
6.5. Secondo la tesi della ricorrente, il numero dell'ordine di acquisto del veicolo targato Targa_1 con telaio telaio sarebbe 15012683; esibisce a tal fine la dichiarazione di Società_2 a firma dell'amministratore delegato, dott.ssa Nominativo_1, che reca il riepilogo del veicoli acquistati dalla Società ricorrente in esecuzione del contratto di fornitura del 26/2/2018 identificati in base al numero di ordine di acquisto indicato nel file trasmesso da Ricorrente_1 s.r.l. in data 15/1/2019.
6.6. Ad avviso di questo giudice, la ricorrente non ha fornito la prova che il veicolo per cui è processo è quello di cui all'ordine 15012683. Infatti tale ordine non reca il numero di telaio e la targa del veicolo.
Né in giudizio è stata fornita la prova, che era a carico della ricorrente, che il veicolo targato Targa_1 con ttelaio corrisponde, per caratteristiche tecniche, al veicolo descritto nell'ordine
15012683. A tal fine non basta la dichiarazione postuma della Società_1 depositata in giudizio, che è stata rilasciata in data 14/1/2025 e che comunque è una dichiarazione generica non supportata da elementi documentali per stabilire una corrispondenza univoca tra ordine e veicolo. Tale prova avrebbe potuto essere agevolmente fornita dalla ricorrente mediante esibizione della carta di circolazione dei veicolo,
o altra documentazione cartacea e fotografica inerente il veicolo. Nel ricorso la parte si limita a fornire targa e telaio del veicolo, senza nemmeno indicare modello e marca dello stesso. Quindi, nemmeno con uno sforzo esegetico da parte di questo giudicante, è possibile comprendere se l'ordine 15012683 si riferisca al veicolo oggetto di ricorso, perché non si dispone di alcuna descrizione del veicolo a cura di parte ricorrente.
In definitiva, mancano elementi per stabilire una corrispondenza univoca tra l'ordine 15012683 e il veicolo targato Targa_1 con telaio.
Né sono state prodotte fatture di acquisto o altre prove inerenti la consegna del veicolo in data anteriore all'entrata in vigore dell'ecotassa.
Il contratto di fornitura del 26/2/2018 sembra da configurare, più che come una compravendita consensuale con trasferimento immediato della proprietà, come accordo quadro o come contratto di vendita di cosa futura, in quanto alla stipula del contratto ha fatto seguito l'ordine, da parte di Ricorrente_1 s.r.l., indicante i modelli dei veicoli da acquistare e il numero di veicoli per ciascun modello. Nello scambio di corrispondenza tra le Parti, afferenti tale ordine, si parla di “presale” e di veicoli “da ordinare”, il che sembra far ritenere che al momento dell'ordine i veicoli non fossero ancora approntati e che pertanto la data dell'ordine non coincide con la data del passaggio di proprietà, ma che integri piuttosto un preliminare di vendita. Milita, in tale direzione, una duplice considerazione:
- da un lato, nell'ordine, non si indica il numero di telaio del veicolo;
se il veicolo fosse stato già esistente, il numero di telaio sarebbe stato già noto;
- dall'altro lato, l'art. 4 del contratto di fornitura del 26/2/2018, dispone che il trasferimento dei rischi inerenti il veicolo e della custodia del veicolo avviene con la consegna dello stesso;
considerato il principio generale
“res perit domino”, è da ritenere che l'intento delle Parti contraenti fosse quello di trasferire la proprietà del veicolo non con l'ordine di acquisto, ma con la sua consegna;
inoltre, non consta che i veicoli fossero già venuti ad esistenza al momento dell'ordine; e nella vendita di cosa futura, la proprietà si trasferisce solo quando la cosa viene ad esistenza (art. 1570 c.c.).
L'unico dato certo acquisito al processo è la data di immatricolazione del veicolo, che è successiva all'entrata in vigore dell'ecotassa.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
La novità della questione e le oscillazioni della giurisprudenza di questa Corte giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Compensa le spese di lite.