Sentenza 9 gennaio 2014
Massime • 1
Il pubblico ministero che abbia richiesto una misura per plurime esigenze cautelari ha interesse ad impugnare l'ordinanza del G.i.p. che abbia adottato la misura richiesta, ma soltanto per l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. e non anche per quelle di cui alle lett. a) e c), potendo l'unica esigenza riconosciuta sussistente dal giudice venire meno in seguito ai successivi sviluppi processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2014, n. 2691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2691 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 09/01/2014
Dott. DAVIGO P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 58
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 39299/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE IU nato ad [...] [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Potenza, sezione del riesame in data 24/8/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa CESQUI Elisabetta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12/7/2013 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Melfi disponeva l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di PE IU solo con riguardo alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. b) e non anche con riguardo a quelle di cui alle lett. a) e c), stesso art. in relazione ai reati di cui: A) artt. 582 e 585 in riferimento all'art. 576 c.p., comma 1, n. 1, b) art. 629, commi 1 e 2 in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 bis;
c) art 610 cod. pen.; d) art. 81 cpv. cod. pen., D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2.
1.1. Avverso tale provvedimento proponeva appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Melfi chiedendo l'applicazione della misura anche sotto il profilo delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., lett. a) e c).
1.2. Il Tribunale di Potenza, sezione del riesame, con ordinanza del 24/8/2013, accogliendo l'appello proposto dal P.M., in riforma dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Melfi, disponeva che la misura cautelare della custodia in carcere fosse applicata nei confronti di PE IU anche in relazione alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., lett. a) e c).
2. Ricorre per Cassazione l'indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando il seguente motivo di gravame: violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1 lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 125 e 310 c.p.p., art. 274 c.p.p., lett. a), b) e c) e art. 275 cod. proc. pen.. Evidenzia che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la carenza di interesse all'impugnazione per essere stata comunque applicata da parte del giudice per le indagini preliminari la misura della custodia cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato. La problematica sottoposta all'esame di questa Corte, al di là della ricostruzione del fatto oggetto del procedimento cautelare e della sequenze processuali che lo hanno caratterizzato non attinte dall'impugnativa, attiene alla sussistenza di un concreto interesse del Pubblico Ministero ad impugnare un'ordinanza con la quale è stata disposta nei confronti dell'indagato l'applicazione di una misura cautelare per una sola delle esigenze cautelari prospettate nella richiesta avanzata dalla Pubblica Accusa. Soccorre in proposito la giurisprudenza di questa Corte che, sia pure con affermazioni datate (sez. 1 n. 1428 del 1/4/1992, Rv. 190131; sez. 6 n. 3344 del 25/9/1992, Rv. 192536), ma tuttora valide e meritevoli di essere ribadite, anche se relative a fattispecie concrete non perfettamente sovrapponibili a quella oggetto del presente ricorso, ha ritenuto che, in tema di misure cautelari, il pubblico ministero ha interesse ad impugnare il provvedimento del G.I.P. che ritenga sussistente l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. a), ma non anche quella di cui alla lett. c) di tale norma. In quel caso si era ritenuto sussistere un concreto interesse del pubblico ministero al riconoscimento di esigenze cautelari diverse da quella di cui alla suddetta lett. a), soggetta alla fissazione di un termine, poiché, indipendentemente dalla fissazione di tale termine in misura coincidente con quello massimo di fase, le esigenze di cui alle successive lett. b) e c) sono destinate a permanere oltre la fase delle indagini preliminari.
E con particolare riferimento al caso di specie è da ritenere altrettanto sussistente un interesse del pubblico ministero ad impugnare un'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione di una misura cautelare sulla base di una soltanto delle esigenze cautelari, nel caso di specie quella di cui all'art. 274, lett. b), in quanto quest'ultima, in seguito ai successivi sviluppi processuali, potrebbe in ogni momento venire meno con conseguente caducazione del titolo cautelare e liberazione dell'indagato. Sussiste, infatti, nel caso di specie, un concreto ed effettivo interesse della parte pubblica al conseguimento di un provvedimento cautelare dal quale consegue la limitazione della libertà personale di un indagato sulla base di tutte le esigenze cautelari ravvisate nel caso concreto;
ciò vale, altresì, a sorreggere l'impugnazione volta a rimuovere gli effetti di quel provvedimento che abbia ritenuto di limitare la cautela ad una soltanto delle ragioni indicate dalla parte richiedente.
A ben diversa fattispecie si riferisce la giurisprudenza di questa Corte citata dal ricorrente, sulla base della quale lo stesso assume la carenza di interesse da parte del pubblico ministero che ha proposto appello avverso l'ordinanza del G.I.P. Difatti, stante il rilievo autonomo ed anche alternativo di ciascuna delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., lett. a), b) e c), è stata considerata sfornita d'interesse un'impugnazione che investe soltanto una delle esigenze cautelari nell'accertata esistenza dell'altra; ciò in quanto, in tale ipotesi l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe mai ad un effetto liberatorio a causa della permanenza dell'altra (sez. 1 n. 28/1/1998, Rv. 211117).
4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che respinge il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui il ricorrente si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2014