Sentenza 28 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 28/08/2023, n. 4858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4858 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/08/2023
N. 04858/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04923/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4923 del 2022, proposto da
Letizia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Massa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto decisorio di accoglimento cron. n. 1002/2021, emesso dalla Corte di Appello di Napoli – sezione civile quinta il 15.4.2021, depositato in cancelleria in pari data, in esito al procedimento RG n. 887/2021 V.G. (in materia di equa riparazione ex lege 89/2001).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2023 il dott. Michelangelo Maria Liguori, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Con il ricorso in esame, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto decisorio di accoglimento cron. n. 1002/2021, emesso dalla Corte di Appello di Napoli – Quinta Sezione civile (con pubblicazione del 15.4.2021), in esito al procedimento RG n. 887/2021, a definizione di un giudizio per violazione del principio di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo – ragionevole durata del processo – a titolo di equa riparazione ex artt 2 e 3 della Legge n. 89/2001 (Legge Pinto), con in cui al Ministero della Giustizia è stato ingiunto il pagamento in favore della Letizia srl della somma di € 3.500,00 “ oltre interessi legali dal 13/4/2021, data di deposito del ricorso ”, nonché il pagamento delle spese processuali, liquidate “ in euro 27,00 per spese, euro 450,00 per compenso professionale, euro 67,50 per rimborso spese generali, oltre cpa e iva, se dovute, nella misura prevista dalla legge, con attribuzione ai difensori avv.ti Giulio Russo e Luigi Massa (per la quota del 50% ciascuno) per dichiarazione di anticipo fattane aex art. 93 c.p.c. ”.
1.1. - In particolare, la società ricorrente ha lamentato il mancato pagamento da parte del Ministero intimato della somma di euro 3.500,00 riconosciutale per il citato titolo, pur avendo ritualmente notificato il decreto in questione.
In aggiunta alla domanda principale ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta, con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento, oltre al pagamento delle spese di giudizio, da liquidare in favore del difensore anticipatario.
2. - Il Ministero della Giustizia non si è costituito in giudizio, ancorché ritualmente intimato.
3. - Alla camera di consiglio del 4 luglio 2023 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
4. - Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti che seguono.
4.1 - Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento - con esclusione delle spese di lite, peraltro neppure richieste, non risultando aver proposto il presente ricorso anche i difensori antistatari, titolari per ciò solo di autonomo titolo di credito, distinto rispetto alla posizione del proprio assistito (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 27041 del 12.11.2008; n. 21070 dell’1.10.2009) - essendo il titolo azionato divenuto definitivo in seguito alla mancata proposizione di opposizione, come da certificato in atti della competente cancelleria della Corte di Appello di Napoli del giorno 19/7/2021, ed essendo trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica (avvenuta a mezzo posta in data 20/6/2022) del decreto decisorio esecutivo (munito anche di formula esecutiva, apposta in data 29/4/2021) ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Decreto-legge n. 669 del 1996, convertito nella Legge n. 30 del 1997, senza che il Ministero della Giustizia abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile.
In tal senso l’art. 112, comma 2, c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, IV, 16.3.2012, n. 1484). Ne discende pertanto l’idoneità del titolo all’esecuzione, attesa la persistente ed ingiustificata inerzia dell’Amministrazione che non ha comprovato l’avvenuto pagamento (Cass. SS.UU., n. 12533/2001).
Infine, è decorso infruttuosamente l’ulteriore termine di sei mesi dall’avvenuta presentazione dell’autodichiarazione di cui all’art. 5-sexies della Legge n. 89/2001 (come introdotto dalla Legge n. 208/2015 - cd. Legge di stabilità 2016), la quale costituisce condizione per l’emissione dell’ordine di pagamento da parte dell’amministrazione giudiziaria.
5.- . La domanda di parte ricorrente va pertanto accolta e, per l’effetto, va ordinato all’Amministrazione convenuta di eseguire la statuizione giudiziale innanzi riportata e, quindi, di far luogo al pagamento di quanto dovuto all’odierna parte ricorrente (per la sola sorta capitale riconosciutale, si ribadisce), nel termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della presente decisione.
5.1. - Per quanto riguarda le spese successive alla sentenza azionata, e come tali non liquidate nella stessa, il Collegio condivide la giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Campania, sez. VII, sent. 5097 del 28.10.2019; sez. VIII, sent. 3677 del 5.6.2018; 3977 del 19.7.2019), ai sensi della quale, “ in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, oltre che gli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094).
Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, nonché alle spese relative ad atti accessori aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87).
Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268) ”.
Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi alla sentenza azionata sono quindi dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato, il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.
6. - Per il caso di ulteriore inottemperanza, va fin d’ora designato il Commissario ad acta, da individuarsi ai sensi dell’art. 5-sexies, co. 8, legge n. 89/2001, a cura del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, all’interno della medesima struttura, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari al pagamento. Al riguardo, va precisato che:
- il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; ord. della Sezione n. 2039/2019)
- il compenso relativo all’eventuale funzione commissariale rientra nell’omnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del richiamato art. 5-sexies, co. 8, legge n. 89/2001 (cfr. T.A.R. Molise, sent. n. 589/2018).
7. - Le spese di lite sono liquidate secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto del valore della lite e della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- dichiara l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto decisorio in epigrafe meglio specificato, nei modi, limiti, e termini di cui in motivazione;
- per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un Dirigente amministrativo da individuarsi a cura del Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto;
- condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di parte ricorrente, con distrazione in favore del legale antistatario, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), di cui euro 100,00 per esborsi presumibili, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO