Sentenza 19 settembre 1986
Massime • 2
L'art. 429 terzo comma cod. proc. civ., il quale, al fine di evitare che il ritardato adempimento del debitore si traduca in un ingiustificato vantaggio del medesimo, prevede il riconoscimento in favore del lavoratore del maggior danno subito per effetto della diminuzione di valore del suo credito, integra una disposizione di carattere anche sostanziale, rivolta ad affiancare una componente di indicizzazione al debito nominalistico del datore di lavoro, per realizzare una retribuzione con connotati di realità, sia pure nei limiti del meccanismo dell'indennità di contingenza. Da ciò deriva che il credito del lavoratore può ritenersi soddisfatto solo ove siano state oggetto d'adempimento entrambe le indicate componenti del suo trattamento, con l'ulteriore conseguenza che, quando il credito stesso sia stato tardivamente soddisfatto solo nel suo importo originario, a prescindere dalla colpevolezza o meno del ritardo, non può non riconoscersi al lavoratore medesimo, al pari di qualsiasi creditore che abbia ricevuto un pagamento parziale, il diritto di agire separatamente per ottenere la residua suddetta rivalutazione (salva la preclusione derivante da giudicato, se quell'importo originario sia stato accertato e liquidato in esito a giudizio, con pronuncia, esplicitamente od implicitamente negativa della rivalutazione, non impugnata). ( Conf 1146/84, mass n 433283).*
La valutazione negativa che il giudice del merito faccia della Rilevanza ed influenza di questioni di costituzionalità non può di per sè costituire unico e diretto oggetto di ricorso per Cassazione, potendo, invece, le stesse questioni essere riproposte, oltre che sollevate d'ufficio, in Sede di legittimità, qualora siano rilevanti in connessione con questioni sostanziali o processuali che siano state ritualmente dedotte nel processo. ( V 2212/85, mass n 440092; ( V 3441/84, mass n 435455; ( Conf 1715/84, mass n 433787).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/09/1986, n. 5694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5694 |
| Data del deposito : | 19 settembre 1986 |
Testo completo
La valutazione negativa che il giudice del merito faccia della Rilevanza ed influenza di questioni di costituzionalità non può di per sè costituire unico e diretto oggetto di ricorso per Cassazione, potendo, invece, le stesse questioni essere riproposte, oltre che sollevate d'ufficio, in Sede di legittimità, qualora siano rilevanti in connessione con questioni sostanziali o processuali che siano state ritualmente dedotte nel processo. ( V 2212/85, mass n 440092; ( V 3441/84, mass n 435455; ( Conf 1715/84, mass n 433787).*