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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO MICHELE, Presidente
AN TI, OR
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 387/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali 06100 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N031R00377 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con vittoria di spese Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo e ritualmente notificato Ricorrente_1 srl impugna l'avviso di accertamento T3N031R00377-2025 ,con cui l'Agenzia delle Entrate di Perugia, constatato che nella dichiarazione IVA/2020 risultava indicata una imposta inferiore a quella dovuta, ha rideterminato l'IVA per l'anno 2019 in € 15.756,00, oltre interessi per € 3.356,68.
La sanzione pecuniaria irrogata per le violazioni riscontrate, è stata quantificata nell'ammontare di
€ 14.180,40.
L'Accertamento trae origine dalle risultanze di una verifica fiscale effettuata nei confronti di Ricorrente_1 S.r.l., da cui emergeva che nella dichiarazione IVA per l'anno 2019 era indicata una imposta inferiore a quella dovuta.
L'Ufficio aveva quindi richiesto le fatture emesse imponibili, fatture ricevute, registri IVA acquisti/vendite e liquidazioni periodiche IVA. La contribuente aveva esibito tutte le fatture ricevute e altri documenti di spesa relativi al periodo di imposta 2019, ma non i registri IVA acquisti e le relative liquidazioni periodiche IVA, in quanto il soggetto depositario delle scritture contabili non aveva risposto alle richieste e si era reso irreperibile.
La ricorrente lamenta l'illegittimità della sanzione irrogata per difetto di colpevolezza, atteso che l'omessa presentazione della scritture contabili richieste dall'Ufficio, era imputabile esclusivamente al consulente/ intermediario, depositario delle stesse;
chiede, dunque, l'annullamento delle sanzioni.In via subordinata, eccepisce la violazione del principio di proporzionalità della sanzione (pari a circa il 90% dell'IVA dovuta:
€ 14.180,40 su € 15.756,00) rispetto alla violazione commessa, a fronte dell'assenza di intento evasivo, della sua collaborazione e del fatto che la violazione è ascrivibile esclusivamente a condotta di un terzo
(consulente) e non a frode fiscale.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso
Parte ricorrente ha depositato una memoria in cui ribadisce le proprie posizioni e insiste per la riduzione delle sanzioni valorizzando l'art. 7 D.Lgs. 472/1997 quale strumento di adeguamento del sistema sanzionatorio ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.
All'odierna udienza la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
È consolidato il principio di diritto secondo cui “in tema di sanzioni amministrative tributarie, l'esimente di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 si applica quando il mancato pagamento di un tributo è imputabile esclusivamente ad un soggetto terzo (di regola l'intermediario cui è stato attribuito l'incarico, oltre che della tenuta della contabilità e dell'effettuazione delle dichiarazioni fiscali, di provvedere ai pagamenti), purché il contribuente abbia adempiuto all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai sensi dell'art. 5, comma 1, del cit. d.lgs., nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando v, di recente, Sez.
5 - n. 27651 del 24/10/2024 (Rv. 672714 - 01).
In sostanza il contribuente che intenda sostenere, come nel caso in esame, l'assenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) non può limitarsi ad una contestazione generica e sommaria della responsabilità del terzo, dovendo dimostrare che non vi sia stata alcuna culpa in eligendo ovverosia al momento della scelta del professionista , né in vigilando , nel senso che non vi sia stata alcuna negligenza nel monitorare il corretto adempimento dell'incarico affidato.
Onere probatorio al quale il contribuente si è sottratto.
Anche in relazione alla richiesta di riduzione delle sanzioni il ricorrente non ha specificato né dimostrato quali sarebbero le eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione irrogata.
Conseguenziale a tutto ciò che è stato esposto è la pronuncia di rigetto del ricorso.
La soluzione data risulta assorbente di ogni altra questione.
Sussistono giustificati motivi in considerazione della collaborazione della società ricorrente e del fatto che la violazione è ascrivibile alla condotta di un terzo (consulente) per compensare per intero le spese di lite
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO MICHELE, Presidente
AN TI, OR
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 387/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali 06100 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N031R00377 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con vittoria di spese Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo e ritualmente notificato Ricorrente_1 srl impugna l'avviso di accertamento T3N031R00377-2025 ,con cui l'Agenzia delle Entrate di Perugia, constatato che nella dichiarazione IVA/2020 risultava indicata una imposta inferiore a quella dovuta, ha rideterminato l'IVA per l'anno 2019 in € 15.756,00, oltre interessi per € 3.356,68.
La sanzione pecuniaria irrogata per le violazioni riscontrate, è stata quantificata nell'ammontare di
€ 14.180,40.
L'Accertamento trae origine dalle risultanze di una verifica fiscale effettuata nei confronti di Ricorrente_1 S.r.l., da cui emergeva che nella dichiarazione IVA per l'anno 2019 era indicata una imposta inferiore a quella dovuta.
L'Ufficio aveva quindi richiesto le fatture emesse imponibili, fatture ricevute, registri IVA acquisti/vendite e liquidazioni periodiche IVA. La contribuente aveva esibito tutte le fatture ricevute e altri documenti di spesa relativi al periodo di imposta 2019, ma non i registri IVA acquisti e le relative liquidazioni periodiche IVA, in quanto il soggetto depositario delle scritture contabili non aveva risposto alle richieste e si era reso irreperibile.
La ricorrente lamenta l'illegittimità della sanzione irrogata per difetto di colpevolezza, atteso che l'omessa presentazione della scritture contabili richieste dall'Ufficio, era imputabile esclusivamente al consulente/ intermediario, depositario delle stesse;
chiede, dunque, l'annullamento delle sanzioni.In via subordinata, eccepisce la violazione del principio di proporzionalità della sanzione (pari a circa il 90% dell'IVA dovuta:
€ 14.180,40 su € 15.756,00) rispetto alla violazione commessa, a fronte dell'assenza di intento evasivo, della sua collaborazione e del fatto che la violazione è ascrivibile esclusivamente a condotta di un terzo
(consulente) e non a frode fiscale.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso
Parte ricorrente ha depositato una memoria in cui ribadisce le proprie posizioni e insiste per la riduzione delle sanzioni valorizzando l'art. 7 D.Lgs. 472/1997 quale strumento di adeguamento del sistema sanzionatorio ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.
All'odierna udienza la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
È consolidato il principio di diritto secondo cui “in tema di sanzioni amministrative tributarie, l'esimente di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 si applica quando il mancato pagamento di un tributo è imputabile esclusivamente ad un soggetto terzo (di regola l'intermediario cui è stato attribuito l'incarico, oltre che della tenuta della contabilità e dell'effettuazione delle dichiarazioni fiscali, di provvedere ai pagamenti), purché il contribuente abbia adempiuto all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai sensi dell'art. 5, comma 1, del cit. d.lgs., nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando v, di recente, Sez.
5 - n. 27651 del 24/10/2024 (Rv. 672714 - 01).
In sostanza il contribuente che intenda sostenere, come nel caso in esame, l'assenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) non può limitarsi ad una contestazione generica e sommaria della responsabilità del terzo, dovendo dimostrare che non vi sia stata alcuna culpa in eligendo ovverosia al momento della scelta del professionista , né in vigilando , nel senso che non vi sia stata alcuna negligenza nel monitorare il corretto adempimento dell'incarico affidato.
Onere probatorio al quale il contribuente si è sottratto.
Anche in relazione alla richiesta di riduzione delle sanzioni il ricorrente non ha specificato né dimostrato quali sarebbero le eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione irrogata.
Conseguenziale a tutto ciò che è stato esposto è la pronuncia di rigetto del ricorso.
La soluzione data risulta assorbente di ogni altra questione.
Sussistono giustificati motivi in considerazione della collaborazione della società ricorrente e del fatto che la violazione è ascrivibile alla condotta di un terzo (consulente) per compensare per intero le spese di lite
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.