Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 39
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità della sanzione irrogata per difetto di colpevolezza

    Il contribuente che intenda sostenere, come nel caso in esame, l'assenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) non può limitarsi ad una contestazione generica e sommaria della responsabilità del terzo, dovendo dimostrare che non vi sia stata alcuna culpa in eligendo ovverosia al momento della scelta del professionista, né in vigilando, nel senso che non vi sia stata alcuna negligenza nel monitorare il corretto adempimento dell'incarico affidato. Onere probatorio al quale il contribuente si è sottratto.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità della sanzione

    Anche in relazione alla richiesta di riduzione delle sanzioni il ricorrente non ha specificato né dimostrato quali sarebbero le eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione irrogata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 39
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia
    Numero : 39
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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