Cass. pen., sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 250
CASS
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Assoggettabilità a fallimento dell'associazione

    La dichiarazione di fallimento dell'associazione è insindacabile in sede penale. La giurisprudenza civile riconosce la fallibilità di associazioni che esercitano attività commerciale, anche senza scopo di lucro soggettivo, purché l'attività sia organizzata professionalmente ed economicamente. L'associazione aveva acquisito un ramo d'azienda commerciale.

  • Rigettato
    Obbligo di tenuta dei libri contabili

    Una volta acclarata la natura commerciale dell'associazione e la sua assoggettabilità a fallimento, discende l'obbligo di tenuta delle scritture contabili ex art. 2214 cod. civ.

  • Rigettato
    Sussistenza dell'elemento oggettivo del reato

    Nessuna documentazione contabile è stata rinvenuta; la documentazione consegnata al curatore era scarna, parziale e di natura extracontabile. Le denunce di furto e smarrimento sono state ritenute non veritiere dai giudici di merito.

  • Accolto
    Responsabilità per condotte omissive

    La sentenza impugnata non ha compiuto una specifica verifica sui poteri effettivamente spettanti ed esercitati dal Presidente, né ha indagato sull'elemento psicologico. La responsabilità omissiva impropria ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p. richiede la sussistenza di un obbligo giuridico di impedire l'altrui reato, la condotta omissiva, il nesso causale e il dolo di concorso. La mera assunzione formale della carica non esonera dalla responsabilità, ma è necessaria la dimostrazione effettiva della consapevolezza dello scopo perseguito dall'effettivo gestore e della decisione di non esercitare i poteri di vigilanza. La motivazione è carente sull'effettiva conoscenza delle operazioni illecite e sulla condivisione delle finalità perseguite dall'amministratore di fatto.

  • Accolto
    Dolo specifico per bancarotta documentale

    La motivazione è carente sulla dimostrazione del dolo specifico, che richiede la consapevolezza dello scopo perseguito dall'effettivo gestore e la decisione di non esercitare i poteri di vigilanza.

  • Accolto
    Dolo generico per bancarotta patrimoniale

    La motivazione è carente sulla dimostrazione del dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale, che richiede un'adesione all'evento lesivo come prezzo di un risultato desiderato, e non basta la mera previsione del possibile verificarsi dell'evento. Non è stata accertata la conoscenza delle distrazioni e l'eventuale adesione a esse.

  • Rigettato
    Sussistenza delle condotte integranti il reato

    Le sentenze di merito forniscono un apparato motivazionale ampio e congruo. Le operazioni distrattive sono state ricostruite accuratamente, anche sulla base di perizia contabile. I rilievi difensivi sono stati esaminati e confutati. Il ricorso riproduce doglianze già vagliate e disattese, incorrendo in inammissibilità per aspecificità e per sollecitazione di un inammissibile riesame del merito.

  • Accolto
    Responsabilità per condotte omissive

    La sentenza impugnata non ha compiuto una specifica verifica sui poteri effettivamente spettanti ed esercitati dal Presidente, né ha indagato sull'elemento psicologico. La responsabilità omissiva impropria ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p. richiede la sussistenza di un obbligo giuridico di impedire l'altrui reato, la condotta omissiva, il nesso causale e il dolo di concorso. La mera assunzione formale della carica non esonera dalla responsabilità, ma è necessaria la dimostrazione effettiva della consapevolezza dello scopo perseguito dall'effettivo gestore e della decisione di non esercitare i poteri di vigilanza. La motivazione è carente sull'effettiva conoscenza delle operazioni illecite e sulla condivisione delle finalità perseguite dall'amministratore di fatto.

  • Accolto
    Dolo generico per bancarotta patrimoniale

    La motivazione è carente sulla dimostrazione del dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale, che richiede un'adesione all'evento lesivo come prezzo di un risultato desiderato, e non basta la mera previsione del possibile verificarsi dell'evento. Non è stata accertata la conoscenza delle distrazioni e l'eventuale adesione a esse.

  • Inammissibile
    Mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 c.p.

    La censura sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. è inedita e quindi inammissibile.

  • Altro
    Distrazioni anteriori al 2013 non ascrivibili all'imputato

    La corte di appello non ha offerto adeguata risposta sul punto, ma la censura è assorbita dalla fondatezza dei motivi relativi alla responsabilità soggettiva e al dolo.

  • Altro
    Incidenza delle distrazioni sullo stato di insolvenza

    La censura è assorbita dalla fondatezza dei motivi relativi alla responsabilità soggettiva e al dolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 250
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 250
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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