Art. 5. ((Per i prodotti fabbricati con materiali temporaneamente importati, dall'ammontare dell'imposta generale sull'entrata da restituire a norma del precedente articolo 1, deve essere dedotto l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata e dell'imposta di conguaglio corrispondente al valore dei materiali esteri da ammettere a scarico delle bollette di temporanea importazione))
Articolo 4Articolo 6
- Legge 31 luglio 1954, n. 570
Articolo 5 della Legge 31 luglio 1954, n. 570
Versione
20 agosto 1954
20 agosto 1954
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Versione
20 dicembre 1961
20 dicembre 1961
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