CASS
Sentenza 4 aprile 2023
Sentenza 4 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/2023, n. 14261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14261 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OR IO, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Stefano Poli, di fiducia avverso la sentenza n. 418/18 in data 19/10/2021 della Corte di appello di Venezia, seconda sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); Udita la relazione svolta dal consigliere ND EG;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Raffaele Gargiulo, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 19/10/2021, la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Verona in data Penale Sent. Sez. 2 Num. 14261 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 13/01/2023 22/01/2015 che aveva condannato IO OR alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa per episodi di usura ed estorsione commessi fra il 1997 e il 2009 ai danni di IA AZ e di NC ER. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di IO OR, è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge per mancata assunzione di una prova richiesta (acquisizione di copia di assegno di Lire 4.000.000). L'imputato si era visto precludere la possibilità di produrre l'assegno in primo grado a causa dell'inaspettata chiusura del dibattimento. Si assume, in particolare, che tale documento è stato prodotto in sede di impugnazione, in quanto era stata preclusa la possibilità di produrlo in primo grado a seguito dell'improvvisa, quanto inaspettata, dichiarazione di chiusura del dibattimento, tenuto conto che il Tribunale aveva disposto un apposito rinvio per concedere alla difesa di produrre la documentazione citata sia dalle persone offese che dall'imputato. Nelle more del rinvio, i difensori dell'imputato avevano rimesso il mandato. Era stato nominato un difensore d'ufficio, poi sostituito dall'attuale difensore di fiducia. Le udienze successive non erano state trattate per astensione degli avvocati penalisti, a cui la difesa aveva aderito. Nonostante l'astensione però la difesa di parte civile aveva prodotto comunque documentazione all'udienza del 19 settembre 2013. All'udienza del 22 gennaio 2015, il Tribunale ha dichiarato la chiusura del dibattimento "senza dar modo alla difesa di produrre la propria documentazione": da qui la richiesta di rinnovazione istruttoria. Il documento in parola, se ritualmente valutato, avrebbe potuto dimostrare che l'elaborato peritale era fondato sull'errata circostanza che i debiti delle persone offese erano tre e non due, come affermato dal consulente del pubblico ministero, che aveva ritenuto la cifra corrispondente a quella dell'assegno come maggior somma di interessi pretesi dall'imputato. Quei 4.000.000 di lire erano corrispondenti al valore degli interessi legali di un debito pregresso del fratello della persona offesa NC ER, deceduto prima del saldo e che la persona offesa IA AZ si era impegnata ad onorare. Secondo motivo: contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in punto responsabilità penale dell'imputato in relazione al reato di usura. L'esito dell'istruttoria dibattimentale non ha consentito di affermare con assoluta certezza quanto denunciato dalle persone offese. Le stesse affermazioni di queste ultime non hanno trovato riscontro alcuno nei documenti o negli altri elementi di prova. Dei tutto congrua appare poi la conclusione del consulente tecnico della difesa, dr.ssa De Prezzo, secondo la quale le somme di cui alla relazione del consulente del pubblico ministero corrispondevano in realtà a due distinti debiti, ai quali risulta essere stato applicato un tasso di interesse ben al di sotto della soglia d'usura. Terzo motivo: contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in punto responsabilità penale in relazione al reato di estorsione. Anche con riferimento a questo reato, l'imputato doveva essere mandato assolto ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per carenza di prova. Nel processo, infatti, non è emersa alcuna prova idonea a confermare le dichiarazioni rese dalle due persone offese, le quali si sono contraddette in più occasioni. Le uniche "minacce" prospettate dal OR ai due, sia verbalmente che per iscritto, sono sempre e solo state nel senso di ricorrere al Tribunale per ottenere una ingiunzione di pagamento, in quanto esasperato dal loro comportamento inadempiente a distanza di oltre dieci anni dalla concessione dei prestiti in denaro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondati sono sia il primo che il collegato secondo motivo di ricorso. 2.1. Più volte la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820); e, la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale, può essere censurata soltanto qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (cfr., Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261556; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236). Si è altresì precisato che, considerata tale natura, una motivazione specifica è richiesta solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della 3 pronuncia di merito, nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (cfr., Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872). 2.2. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come, nella fattispecie, si sia in presenza di motivazione del tutto adeguata sulla sufficienza del materiale probatorio raccolto che ampiamente giustifica le ragioni dell'affermazione di penale responsabilità: materiale con il quale il ricorrente omette di confrontarsi, evocando non consentite censure in fatto a sostegno delle doglianze sollevate con l'atto di appello e proponendo letture alternative altrettanto impedite in sede di legittimità. Invero, entrambi i motivi svolti, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta;
nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. 2.3. Come evidenziato dalla Procura generale, la Corte territoriale, dopo un'accurata ricostruzione della vicenda, ha posto in rilievo che la prova della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di usura e di estorsione trovi fondamento in molteplici elementi, rappresentati dal narrato delle persone offese ampiamente riscontrato, dalla relazione del consulente del pubblico ministero e dai documenti prodotti dalle stesse. Detti elementi di prova, caratterizzati da concordanza e convergenza, hanno consentito di ritenere superate le prove a 4 discarico introdotte dall'imputato, alla luce delle argomentate e concludenti valutazioni rese sul punto dai giudici di secondo grado. Invero, le persone offese hanno sì evidenziato l'esistenza di un prestito precedente risalente al 1995, ma hanno anche chiarito le modalità con cui il debito era stato estinto, attraverso il pagamento di interessi in nero per alcuni anni, fino al saldo con bonifico documentato di 2.066 euro il 27 dicembre 2006. Il prestito cui allude la difesa non era stato oggetto di menzione alcuna nella scrittura privata del 30 aprile 1997, riguardante il prestito di 14 milioni di lire. La Corte territoriale evidenzia la presenza di un documento costituente ricognizione di debito e promessa di pagamento, tale scrittura proverebbe che il OR aveva effettuato altri precedenti prestiti alle persone offese nell'ottobre 1993, nell'agosto 2004 e quindi nel 1995 e che il saldo di tali prestiti non era ancora intervenuto e doveva essere completato entro il 30 ottobre 2006: rispetto a questo prestito, il bonifico del 27 dicembre 2006 conforta la ricostruzione della pronuncia di primo grado, mentre i punti b) e c) della dichiarazione del 15 giugno 2006 riguardano proprio la restituzione del residuo diverso prestito del 30 aprile 1997, in relazione all'acquisto della vettura. Dunque, i 4.335.000 di lire costituivano parte di un nuovo unico accordo relativo al prestito di 14 milioni del 1997 e non riguardavano la restituzione del precedente prestito del 1995, che infatti era disciplinata a parte al punto a) della dichiarazione del 15 giugno 2006. La Corte territoriale ha, inoltre, chiarito, in modo esente da vizi logico-giuridici, le ragioni per cui le dichiarazioni rese in udienza dall'imputato non erano in grado di rappresentare una coerente e lineare critica alla ricostruzione proveniente dalle persone offese. In maniera del tutto congrua, la pronuncia impugnata ha rilevato che il OR non aveva mai depositato l'originale della scrittura privata del 30 aprile 1997, producendo, solo in sede di appello, una ulteriore copia, a cui era aggiunta in stampatello dopo 4.335.000 di lire "DEBITO PRECEDENTE", copia che era diversa da quella prodotta in primo grado. In ogni caso, entrambe le fotocopie prodotte dalla difesa divergevano con riguardo all'ammontare degli interessi rispetto alla lettera, anch'essa in fotocopia, dell'i maggio 2009, firmata dal OR, rispetto al quale non è stata apprezzata né contestata alcuna falsità, con cui si concede una dilazione e che menziona proprio gli interessi nella percentuale maggiore, del 10%. Stante l'inconciliabilità fra i documenti prodotti dalle persone offese con quelli prodotti dell'imputato, anche l'assegno di quattro milioni di lire in favore di ER RO, incassato, è stato implicitamente ritenuto non dirimente e certamente non idoneo a inficiare la tesi accusatoria. La Corte territoriale ha poi, in modo corretto, affermato che la scrittura del 30 aprile 1997, prodotta nel 2010 dalle persone offese, non reca alcun riferimento al fatto che i 4.335.000 di lire siano 5 collegati al debito precedente, né i solleciti di pagamento riguardano il debito nei confronti di ER RO. 3. Medesime conclusioni di manifesta infondatezza vanno tratte con riferimento al terzo motivo. Ferme le valutazioni testè esposte al precedente paragrafo 2., evidenzia il Collegio come la Corte territoriale ha riconosciuto come la prova del reato di estorsione si evince non solo dalle dichiarazioni delle persone offese (che hanno riferito di un crescente clima di intimidazione), ma anche dalla citata lettera dell'i maggio 2009 a firma di OR, con cui si concede la dilazione, nella quale si ricordava, tuttavia, che lo stesso era stato paziente per dieci anni senza presentare mai ricorso per ingiunzione e, nello stesso tempo, invitava le persone offese a pagare, anche per evitare "l'emergere dei vostri abusivismi, ecc. Ater Comune e altri". In sostanza, si minacciavano esposti o denunce presso enti e autorità su circostanze che nulla hanno a che fare con il suo credito. La Corte di merito, in modo del tutto congruo, evidenzia che il male ingiusto prospettato nella lettera non è stato oggetto di contestazione, e dimostra la sussistenza di una volizione minatoria finalizzata a conseguire l'ingiusto profitto, sì da rendere credibili le persone offese in relazione alle rispettive dichiarazioni attinenti alle condotte estorsive. In particolare, la Corte territoriale ha sottolineato che, il rapporto di amicizia, inizialmente sussistente, non escludeva che i rapporti si fossero successivamente evoluti in modo diverso, come dimostrato dal tenore delle missive e delle diffide inviate dallo stesso imputato. Peraltro, le asserite contraddizioni tra le dichiarazioni delle persone offese circa il luogo e le persone presenti alle minacce non sono state considerate tali da assumere valore dirimente, riguardando comunque aspetti di contorno e non essenziali, inidonee a rendere dubbio il narrato. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13/01/2023. 6 3.EPOSTP !N CANCELLE(''‘'.:i. ECG r;
tr. 4._'jt 3k2,1723__ -' J1\17,1 A'-CqtY0t(lh n20 Cia >ala P Il Consigliere estensore ND EG Il Presidente GI ER CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE ) i-" \. , 4 k . 14- I - \ _ \ \),.,, ( .-.),'ii kis_ -,;,:1--- (:).j .:i ", \ n,,, ci, ,'-2J)l--P,, '-5,. ''.•:-k-,',)-). (< ,,,,',,,,,,,.._ \,,,- , , e V , r) i?'('-i.s'''' i'''l C- L— \rI ,, } Ali 2 6- .11 p ,\ i,,,Qe ,...).k.„„).....„:„ e ei k-ei ,\s,J'ku, 4') .._ _ , \ , ) , ii• ii k) gr......., , c.,,'„._ .......,.. ,.....1,..;,:-.) I \ I A (sp , c i 23 ,) IL Ft INZI :i; 'r 1/6/4jr5 /' 4rid ' r , • " ODIZIARIO 9trni
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); Udita la relazione svolta dal consigliere ND EG;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Raffaele Gargiulo, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 19/10/2021, la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Verona in data Penale Sent. Sez. 2 Num. 14261 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 13/01/2023 22/01/2015 che aveva condannato IO OR alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa per episodi di usura ed estorsione commessi fra il 1997 e il 2009 ai danni di IA AZ e di NC ER. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di IO OR, è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge per mancata assunzione di una prova richiesta (acquisizione di copia di assegno di Lire 4.000.000). L'imputato si era visto precludere la possibilità di produrre l'assegno in primo grado a causa dell'inaspettata chiusura del dibattimento. Si assume, in particolare, che tale documento è stato prodotto in sede di impugnazione, in quanto era stata preclusa la possibilità di produrlo in primo grado a seguito dell'improvvisa, quanto inaspettata, dichiarazione di chiusura del dibattimento, tenuto conto che il Tribunale aveva disposto un apposito rinvio per concedere alla difesa di produrre la documentazione citata sia dalle persone offese che dall'imputato. Nelle more del rinvio, i difensori dell'imputato avevano rimesso il mandato. Era stato nominato un difensore d'ufficio, poi sostituito dall'attuale difensore di fiducia. Le udienze successive non erano state trattate per astensione degli avvocati penalisti, a cui la difesa aveva aderito. Nonostante l'astensione però la difesa di parte civile aveva prodotto comunque documentazione all'udienza del 19 settembre 2013. All'udienza del 22 gennaio 2015, il Tribunale ha dichiarato la chiusura del dibattimento "senza dar modo alla difesa di produrre la propria documentazione": da qui la richiesta di rinnovazione istruttoria. Il documento in parola, se ritualmente valutato, avrebbe potuto dimostrare che l'elaborato peritale era fondato sull'errata circostanza che i debiti delle persone offese erano tre e non due, come affermato dal consulente del pubblico ministero, che aveva ritenuto la cifra corrispondente a quella dell'assegno come maggior somma di interessi pretesi dall'imputato. Quei 4.000.000 di lire erano corrispondenti al valore degli interessi legali di un debito pregresso del fratello della persona offesa NC ER, deceduto prima del saldo e che la persona offesa IA AZ si era impegnata ad onorare. Secondo motivo: contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in punto responsabilità penale dell'imputato in relazione al reato di usura. L'esito dell'istruttoria dibattimentale non ha consentito di affermare con assoluta certezza quanto denunciato dalle persone offese. Le stesse affermazioni di queste ultime non hanno trovato riscontro alcuno nei documenti o negli altri elementi di prova. Dei tutto congrua appare poi la conclusione del consulente tecnico della difesa, dr.ssa De Prezzo, secondo la quale le somme di cui alla relazione del consulente del pubblico ministero corrispondevano in realtà a due distinti debiti, ai quali risulta essere stato applicato un tasso di interesse ben al di sotto della soglia d'usura. Terzo motivo: contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in punto responsabilità penale in relazione al reato di estorsione. Anche con riferimento a questo reato, l'imputato doveva essere mandato assolto ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per carenza di prova. Nel processo, infatti, non è emersa alcuna prova idonea a confermare le dichiarazioni rese dalle due persone offese, le quali si sono contraddette in più occasioni. Le uniche "minacce" prospettate dal OR ai due, sia verbalmente che per iscritto, sono sempre e solo state nel senso di ricorrere al Tribunale per ottenere una ingiunzione di pagamento, in quanto esasperato dal loro comportamento inadempiente a distanza di oltre dieci anni dalla concessione dei prestiti in denaro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondati sono sia il primo che il collegato secondo motivo di ricorso. 2.1. Più volte la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820); e, la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale, può essere censurata soltanto qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (cfr., Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261556; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236). Si è altresì precisato che, considerata tale natura, una motivazione specifica è richiesta solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della 3 pronuncia di merito, nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (cfr., Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872). 2.2. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come, nella fattispecie, si sia in presenza di motivazione del tutto adeguata sulla sufficienza del materiale probatorio raccolto che ampiamente giustifica le ragioni dell'affermazione di penale responsabilità: materiale con il quale il ricorrente omette di confrontarsi, evocando non consentite censure in fatto a sostegno delle doglianze sollevate con l'atto di appello e proponendo letture alternative altrettanto impedite in sede di legittimità. Invero, entrambi i motivi svolti, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta;
nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. 2.3. Come evidenziato dalla Procura generale, la Corte territoriale, dopo un'accurata ricostruzione della vicenda, ha posto in rilievo che la prova della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di usura e di estorsione trovi fondamento in molteplici elementi, rappresentati dal narrato delle persone offese ampiamente riscontrato, dalla relazione del consulente del pubblico ministero e dai documenti prodotti dalle stesse. Detti elementi di prova, caratterizzati da concordanza e convergenza, hanno consentito di ritenere superate le prove a 4 discarico introdotte dall'imputato, alla luce delle argomentate e concludenti valutazioni rese sul punto dai giudici di secondo grado. Invero, le persone offese hanno sì evidenziato l'esistenza di un prestito precedente risalente al 1995, ma hanno anche chiarito le modalità con cui il debito era stato estinto, attraverso il pagamento di interessi in nero per alcuni anni, fino al saldo con bonifico documentato di 2.066 euro il 27 dicembre 2006. Il prestito cui allude la difesa non era stato oggetto di menzione alcuna nella scrittura privata del 30 aprile 1997, riguardante il prestito di 14 milioni di lire. La Corte territoriale evidenzia la presenza di un documento costituente ricognizione di debito e promessa di pagamento, tale scrittura proverebbe che il OR aveva effettuato altri precedenti prestiti alle persone offese nell'ottobre 1993, nell'agosto 2004 e quindi nel 1995 e che il saldo di tali prestiti non era ancora intervenuto e doveva essere completato entro il 30 ottobre 2006: rispetto a questo prestito, il bonifico del 27 dicembre 2006 conforta la ricostruzione della pronuncia di primo grado, mentre i punti b) e c) della dichiarazione del 15 giugno 2006 riguardano proprio la restituzione del residuo diverso prestito del 30 aprile 1997, in relazione all'acquisto della vettura. Dunque, i 4.335.000 di lire costituivano parte di un nuovo unico accordo relativo al prestito di 14 milioni del 1997 e non riguardavano la restituzione del precedente prestito del 1995, che infatti era disciplinata a parte al punto a) della dichiarazione del 15 giugno 2006. La Corte territoriale ha, inoltre, chiarito, in modo esente da vizi logico-giuridici, le ragioni per cui le dichiarazioni rese in udienza dall'imputato non erano in grado di rappresentare una coerente e lineare critica alla ricostruzione proveniente dalle persone offese. In maniera del tutto congrua, la pronuncia impugnata ha rilevato che il OR non aveva mai depositato l'originale della scrittura privata del 30 aprile 1997, producendo, solo in sede di appello, una ulteriore copia, a cui era aggiunta in stampatello dopo 4.335.000 di lire "DEBITO PRECEDENTE", copia che era diversa da quella prodotta in primo grado. In ogni caso, entrambe le fotocopie prodotte dalla difesa divergevano con riguardo all'ammontare degli interessi rispetto alla lettera, anch'essa in fotocopia, dell'i maggio 2009, firmata dal OR, rispetto al quale non è stata apprezzata né contestata alcuna falsità, con cui si concede una dilazione e che menziona proprio gli interessi nella percentuale maggiore, del 10%. Stante l'inconciliabilità fra i documenti prodotti dalle persone offese con quelli prodotti dell'imputato, anche l'assegno di quattro milioni di lire in favore di ER RO, incassato, è stato implicitamente ritenuto non dirimente e certamente non idoneo a inficiare la tesi accusatoria. La Corte territoriale ha poi, in modo corretto, affermato che la scrittura del 30 aprile 1997, prodotta nel 2010 dalle persone offese, non reca alcun riferimento al fatto che i 4.335.000 di lire siano 5 collegati al debito precedente, né i solleciti di pagamento riguardano il debito nei confronti di ER RO. 3. Medesime conclusioni di manifesta infondatezza vanno tratte con riferimento al terzo motivo. Ferme le valutazioni testè esposte al precedente paragrafo 2., evidenzia il Collegio come la Corte territoriale ha riconosciuto come la prova del reato di estorsione si evince non solo dalle dichiarazioni delle persone offese (che hanno riferito di un crescente clima di intimidazione), ma anche dalla citata lettera dell'i maggio 2009 a firma di OR, con cui si concede la dilazione, nella quale si ricordava, tuttavia, che lo stesso era stato paziente per dieci anni senza presentare mai ricorso per ingiunzione e, nello stesso tempo, invitava le persone offese a pagare, anche per evitare "l'emergere dei vostri abusivismi, ecc. Ater Comune e altri". In sostanza, si minacciavano esposti o denunce presso enti e autorità su circostanze che nulla hanno a che fare con il suo credito. La Corte di merito, in modo del tutto congruo, evidenzia che il male ingiusto prospettato nella lettera non è stato oggetto di contestazione, e dimostra la sussistenza di una volizione minatoria finalizzata a conseguire l'ingiusto profitto, sì da rendere credibili le persone offese in relazione alle rispettive dichiarazioni attinenti alle condotte estorsive. In particolare, la Corte territoriale ha sottolineato che, il rapporto di amicizia, inizialmente sussistente, non escludeva che i rapporti si fossero successivamente evoluti in modo diverso, come dimostrato dal tenore delle missive e delle diffide inviate dallo stesso imputato. Peraltro, le asserite contraddizioni tra le dichiarazioni delle persone offese circa il luogo e le persone presenti alle minacce non sono state considerate tali da assumere valore dirimente, riguardando comunque aspetti di contorno e non essenziali, inidonee a rendere dubbio il narrato. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13/01/2023. 6 3.EPOSTP !N CANCELLE(''‘'.:i. ECG r;
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