Sentenza 14 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2003, n. 3798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3798 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
"ESENT AI SE REGISTRATIONELEGGE 3-5-1967 N. 317" REPUBBLICA ITALIANA ♥ VELLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA Composta da ri agis ti:0 3 7 9 8/0 3 R.G.N. 20789/00 Dott. Giova n Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron.8731 Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Dott. Renato RORDORF Consigliere Rep. Ud. 22/11/2002 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS TI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SARDEGNA 38, presso l'avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO MANCINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTO DI ROMA;
- intimato avverso l'ordinanza del Giudice di pace di ROMA, 2002 depositata il 23/05/00; 2133 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato DI GIOVANNI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1, CA CR in data 9 agosto 1999 proponeva ricorso al Prefetto di Roma, ex art. 203 del codice della strada, avverso un verbale di accertamento noti- ficatole il 18 giugno 1999, con il quale le era stata contestata la violazione dell'art. 157, comma 6, del codice della strada per avere lasciato in sosta la pro- pria autovettura, in data 11 febbraio 1999, senza esporre il biglietto di pagamento del parcheggio. Il Prefetto, con provvedimento in data 29 settembre 1999, rigettava il ricorso ed emanava ordinanza-ingiunzione con la quale ingiungeva alla CA il pagamento di lire 155.000. La CA proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Roma, con atto depositato il 15 maggio 2000. in data Il Giudice di pace, con ordinanza 23 maggio 2000 dichiarava inammissibile il ricorso, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge n. 2 689 del 1981, perchè tardivamente proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. CA CR ricorre avverso tale provvedi- mento con atto notificato al Prefetto di Roma presso 1'Avvocatura dello Stato, deducendo un unico motivo. La parte intimata non ha controdedotto. Ordinata la rinno- vazione del ricorso presso la Prefettura, questa è sta- ta tempestivamente compiuta. Motivi della decisione 1 Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la vio- lazione dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981 in quanto il Giudice di pace ha erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso perchè proposto oltre il ter- mine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza- ingiunzione, essendo stata l'ordinanza-ingiunzione no- tificata il 15 aprile 2000 ed il ricorso depositato il 15 maggio 2000. Infatti la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione era stata fatta a mezzo del servizio postale e il Giudice di pace ha fatto decorre- re il termine dalla spedizione della raccomandata con- tenente la notificazione e non dalla sua ricezione. La parte ricorrente ha depositato dinanzi a questa Corte attestazione dalla quale risulta che la raccoman- data contenente la notificazione dell'ordinanza- ingiunzione fu notificata il 15 aprile 2000, ma tale produzione non può essere presa in considerazione ai fini del decidere, ostandovi il disposto dell'art. 372 c.p.c. (che non consente la produzione, dinanzi a que- sta Corte, di documenti non prodotti nei precedenti gradi, tranne quelli che riguardano la nullità della e del sentenza impugnata e l'ammisssibilità del ricorso controricorso). Il ricorso va tuttavia ugualmente accolto, risul- tando dagli atti depositati nella precedente fase del giudizio - contrariamente a quanto affermato nel prov- vedimento impugnato che da essi emergeva unicamente - che la spedizione della raccomandata su detta era stata effettuata il giorno 14 aprile 2000, con la conseguenza che il provvedimento di inammissibilità per tardività non poteva essere adottato, mancando la prova certa della tardività dell'opposizione, necessaria per l'adozione del su detto provvedimento (Cass. SS. UU. 28 gennaio 2002, n. 1005), non riconducibile alla data di spedizione della raccomandata, ma a quella della sua ricezione. Ne deriva che, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato Va cassato, con rinvio della causa, anche per le spese, al Giudice di pace di Roma, inpersona di altro giudice.
P. Q. M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impu- gnato e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Roma in persona di altro giudice. Così deciso in Roma il 22 novembre 2002, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Francesco Felicetti Giovanni Olla White Giora. Al CORTE SUPER Primee IL CANCELLIERE Depositat Andrea Banchi 14 MART2003 CAV ALLERE