Articolo 10 della Legge 24 ottobre 1987, n. 448
Articolo 9Articolo 11
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18 novembre 1987
Art. 10. (Entrate) 1. Le entrate correnti del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 1986 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri, in lire 8.039.099.970 interamente versate.
2. Al 31 dicembre 1986 non risultano residui attivi.
Entrata in vigore il 18 novembre 1987