Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3357 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NO DE OP ITA ANO03357/01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Michele ANNUNZIATA R.G.N. 13049/98 бодо Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Cron. Rep.Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere Ud. 24/11/00 ConsigliereDott. Raffaele FOGLIA ha pronunciato la seguente 735 SENTENZA sul ricorso proposto da: e ZO ZI, elettivamente domiciliata in ROMA r e h VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato T BOER PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 4862 POTI MARIO, NARDI MANLIO, giusta delega in calce alla -1- ཚ་ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio copia notificata del ricorso;
dal Sig. H-SOLE 24 ORE per diritti L. - resistente con mandato # 8 MAR 2001#--- IL CANCELLIERE la sentenza n. 459/97 del Tribunale di avverso CAGLIARI, depositata il 27/10/97 R.G.N. 1390/97; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udita la relazione della causa svolta nella pubblica Richiesta copia studio udienza del 24/11/00 dal Consigliere Dott. Natale dal Sig. per diritti L. 3000 8 MAR. 2001 CAPITANIO;
IL CANCELLIERE udito l'Avvocato LI MARZI (per delega BOER); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per Richiesta copia studio We dal Sig. l'accoglimento del ricorso. per diritti L. 8 MAR. 2001 IL CANCELLIERE " -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 26 luglio 1995 ZI RA conveniva in giudizio davanti al Pretore di Cagliari l'INPS chiedendo il ripristino della pensione di invalidità di cui era titolare fin dal 1973 e che le era stata revocata nel- l'ottobre del 1994 sul presupposto delle sue migliorate condizioni psico-fisiche. La ricorrente assumeva che l'INPS illegit- timamente le aveva revocato la pensione di invali- s i dità, conseguita, a seguito di azione giudiziaria, r a decorrere dal 1973 e quindi secondo il regime e t anteriore a quello disciplinato dalla legge n. 222 i p del 1984. Con sentenza in data 4/23 novembre 1996 il S Pretore rigettava la domanda. Con sentenza in data 15/27 ottobre 1997 il Tribunale di Cagliari rigettava l'appello proposto dalla RA. Il giudice del gravame osservava che il consulente tecnico nominato dal Pretore aveva accertato che l'assicurata era affetta da esiti di poliomielite anteriore acuta all'arto inferiore destro, con modico deficit della funzione, spondilosi e note di nevrosi d'ansia e aveva, 3 quindi, affermato che tali infermità all'epoca della revoca del trattamento pensionistico non riducevano la capacità di guadagno in misura superiore al 50% e attualmente non la riducono in misura superiore ai due terzi in occupazioni confacenti alle sue attitudini di operaia, con la conseguenza che essa può svolgere senza usura о danno per la sua salute la sua abituale attività lavorativa o altra similare. Il Tribunale aggiun- geva che ai fini della conferma della sentenza pretorile di rigetto era irrilevante la circo- stanza, riconosciuta dallo stesso consulente e tecnico, che le condizioni psico-fisiche della h t RA non fossero migliorate rispetto all'epoca del riconoscimento della pensione di invalidità. Contro la suindicata sentenza la RA ricorre per cassazione deducendo tre motivi. L'INPS ha depositato procura senza, tuttavia, partecipare all'udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché omessa, inesistente e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della
contro
- versia rilevando che la pensione di invalidità, riconosciutale dal dicembre 1973 soltanto a seguito di un giudizio definito con sentenza passata in giudicato, non poteva essere revocata, senza violazione del giudicato una volta che il C.T.U. nominato dal Pretore aveva accertato che rispetto all'epoca della concessione della pensione non era intervenuto alcun miglioramento nelle condizioni di salute (esiti di poliomielite infantile) che avevano giustificato, a suo tempo, la pensione di invalidità poi revocata. Con il secondo motivo la RA denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 424 e o 441 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. t i per avere il Tribunale omesso di specificare, nel p a disporre un supplemento di indagini allo stesso C consulente tecnico nominato dal Pretore, su quali circostanze il C.T.U. nominato in appello dovesse incentrare le sue indagini. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 10 R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 in relazione allo art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevando che le sue condizioni di salute rispetto al momento in cui era stata concessa la pensione di invalidità, non erano migliorate né dal punto di vista psico- fisico né dal punto di vista socio-ambientale in riferimento alla incidenza delle infermità sulla altraattività svolta in precedenza e su ogni altre che e fosse confacente, senza usura, per età, capacità ed lla sua formazione professionale.esperienza Esaminati congiuntamente, in quanto logicamente connessi, i dedotti motivi, la Corte osserva che essi sono fondati. Invero il Tribunale affermando che le condizioni psico-fisiche della Frnazot non fossero migliorate rispetto all'epoca del riconoscimento e che tale circostanza fosse irrilevante ai fini della contestata revoca della pensione di invali- dità, perché non si rendeva necessario il rapporto tra il quadro patologico che aveva originato l'erogazione della prestazione e quello riscontrato al momento del provvedimento soppressivo, non aveva tenuto conto del fatto che alla RA la pensione di invalidità era stata originariamente ricono- sciuta, a seguito di azione giudiziaria, a decorrere dal 1° dicembre 1973 e, quindi sotto il regime previdenziale anteriore alla legge n. 222 del 1984, con sentenza passata in giudicato. Invero la revoca della pensione di invalidità, a differenza dell'annullamento che ha effetti "ex tunc" in quanto si fonda sull'accertata inesistenza sin dall'origine dei presupposti di concessione del previdenziale ritenuti erroneamentebeneficio sussistenti, ha effetti “ex nunc". Conseguentemente essa può essere disposta in base al semplice accertamento dell'inesistenza, al momento della revoca, dei presupposti di legge m richiesti per il beneficio previdenziale, senza che y sia necessario un raffronto tra le condizioni dello ho assicurato al momento della prestazione e quelle esistenti al momento della revoca, sempre che i regimi previdenziali tra il momento della revoca e quello della prestazione non siano nel frattempo mutati, salvo le norme di salvaguardia eventualmente poste a tutela dei benefici concessi nei regimi previgenti. (v. Cass. Sezioni Unite 25 settembre 1991 n. 10033). Tuttavia nell'ipotesi in cui il diritto alla pensione sia stato affermato con sentenza passata giudicato, il potere di revoca dell'INPS è in consentito soltanto se le condizioni fisico- psichiche del pensionato siano migliorate rispetto 7 a quelle accertate dalla sentenza passata in giudicato ai fini della concessione della pen- sione>>. Ne consegue che in tale ipotesi la revoca della TOUS 2PM 4 pensione da parte dell'INPS è consentita soltanto psico-fisiche del pensionato se le condizioni un miglioramento rispetto a abbiano conseguito quelle tenute presenti dalla sentenza passata in giudicato ovvero se gli altri fattori socio- economici che concorsero a determinare lo stato di invalidità pensionabile tenuto presente dalla sentenza passata in giudicato al momento della revoca risultavano incidenti in misura inferiore rispetto alla soglia invalidante>>. Pertanto in accoglimento del proposto ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Cagliari, la quale si uniformerà ai principi di diritto sopra esposti e virgolati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Cagliari. Così deciso in Roma il 24 novembre 2000 % 3 ¿ If Presidente: M. Au rich Matole Capitanis Il Cons. estensore: Matale Cap IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancellería Oggi, 8 MAR. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIAle T R I O E N Z O C £ 1