Ordinanza cautelare 18 gennaio 2022
Sentenza 17 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 18/01/2022, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/01/2022
N. 01640/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1640 del 2021, proposto da
AR IU De GA, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Fina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porto Cesareo, Commissione Locale per il Paesaggio, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Porto Cesareo di concludere il procedimento avviato ad istanza della ricorrente e la
Condanna dello stesso all’adozione di un atto esplicito, previo occorrendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
della nota 24/09/21 prot. n. 25838 del Settore VII del Comune di Porto Cesareo e di ogni altri atto presupposto, connesso e/o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che:
- La ricorrente è proprietaria di un terreno sito nel Comune di Porto Cesareo, frazione di Torre Lapillo, foglio 14, particelle n. 2695, 2696 e 405 sub 6, tipizzata dal PUG vigente come B1, interessata da vincolo paesaggistico;
- Con istanza 30/01/2017, acquisita al n. 1699 di protocollo, ha chiesto all’UTC il rilascio del Permesso di Costruire necessario alla realizzazione sul ridetto terreno di un fabbricato da destinare a civile abitazione;
- La Commissione Locale per il Paesaggio, nella seduta del 24/07/2018, ha chiesto alcune integrazioni documentali;
- Con nota 28/09/2018 prot. n. 22392, la ricorrente, per il tramite del tecnico incaricato, ha riscontrato la suddetta richiesta documentale e depositato la documentazione richiesta;
- Di seguito, con nota 25/01/2019 n. 1038, l’Autorità di Bacino Distrettuale ha reso parere favorevole, sia pur condizionato, alla realizzazione di gran parte degli interventi;
- A ciò, però, è seguito un periodo di inerzia del Comune, che ha indotto la ricorrente a diffidare il Comune di Porto Cesareo a concludere il procedimento nel termine previsto, ai sensi dell’art. 2 Legge n. 241/1990;
- Quindi, con nota 24/09/2021, prot. n. 25838, l’Ente è tornato a richiedere all’odierna ricorrente il deposito della medesima documentazione già depositata con la citata nota 28/09/2018, prot. n. 22392;
- Con diffida 27/09/2021 la sig.ra De GA ha evidenziato il carattere dilatorio della citata richiesta istruttoria, diffidando nuovamente il Comune a concludere il procedimento avviato entro e non oltre il termine ultimo del 22/10/2021;
- A oggi il Comune di Porto Cesareo è rimasto inerte e nessun ulteriore provvedimento è stato adottato, di talché la ricorrente è insorta avverso il silenzio inadempimento serbato dal Comune di Porto Cesareo sulla predetta diffida, richiedendo, altresì, una pronuncia cautelare propulsiva che costringa l’amministrazione a provvedere sull’istanza della ricorrente.
Ritenuto che:
- Sebbene, nel silenzio dell’art. 55 c.p.a., la possibilità di accordare tutela cautelare a fronte di comportamenti inerti dell’amministrazione non possa astrattamente essere esclusa, in concreto la ricorrente non sembra offrire alcuna concreta dimostrazione in ordine al pregiudizio grave e irreparabile ricollegato all’inerzia dell’amministrazione, tenuto altresì conto dei tempi della tutela processuale ordinaria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, respinge l’istanza cautelare indicata in epigrafe.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza del 6 luglio 2022.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO