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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1184/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, RE
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4308/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5383/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 11/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030102236-2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030102236-2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7626/2025 depositato il
12/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 4308/2025 l'Agenzia delle Entrate, D.P. di Caserta ha appellato la sentenza n.
5383/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, che ha accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 SRL avverso l'avviso di accertamento n° TF7030102236-2023 relativo ad IRES ed IRAP, anno 2017 con cui l'Ufficio ha contestato alla società operazioni inesistenti con la ditta Società_1 di Nominativo_1 per 101.745,00 euro, evidenziando che le attività indicate nella fattura non erano mai state attivate al registro delle imprese e che il pagamento era avvenuto con un ritardo di cinque anni senza solleciti e l'omessa rilevazione di una sopravvenienza attiva per 33.000,00 euro e l'indeducibilità di 5.897,00 euro.
A sostegno del ricorso di primo grado, la società contribuente ha dedotto la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento, sostenendo che il termine per la notifica (31/12/23) era stato superato (notifica avvenuta il 26/4/24) e che non era applicabile la proroga di 120 giorni poiché si trattava di accertamento parziale a seguito di pvc..
2.- Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo che, trattandosi di un accertamento parziale emesso ai sensi dell'art. 41 bis del DPR n. 600/73, l'obbligo di invito al contraddittorio era escluso, e, di conseguenza, anche la proroga di 120 giorni prevista dall'art. 5 del D. Lgs. n. 218/97 non poteva essere applicata. Pertanto, l'accertamento notificato il 26/4/24 era fuori termine rispetto al limite fissato al 31/12/23, determinando la decadenza dell'Ufficio dal proprio potere di rettifica. Di conseguenza, la sentenza ha accolto il ricorso di Resistente_1 Srl, dichiarando che l'accertamento era illegittimo per decadenza.
.3.- Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate, D.P. di Caserta per i seguenti motivi:
.- inesistenza o invalidità della motivazione dell'atto;
.- violazione del diritto di difesa e mancato rispetto delle norme di contraddittorio;
.- decadenza e le questioni procedurali dell'atto impositivo;
.- correttezza delle verifiche e delle conseguenti rettifiche fiscali.
La società contribuente non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
L'accertamento parziale ex art. 41-bis DPR 600/'73 consente all'Amministrazione di emettere un avviso limitato ad alcune voci (redditi non dichiarati, maggiori imponibili, imposte non versate), sulla base di segnalazioni o dati già in possesso (anagrafe tributaria, Guardia di Finanza, altri enti), senza dover riesaminare tutta la posizione fiscale del periodo.
La Corte di Cassazione ha chiarito che l'accertamento parziale “non costituisce un metodo di accertamento autonomo” rispetto agli accertamenti ordinari ex artt. 38-39 DPR 600/1973, ma è una modalità procedurale che “ne segue le medesime regole”, comprese le regole ordinarie di prova.
La Corte ha anche precisato che la previsione “salva l'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43”, contenuta nell'art. 41-bis, va interpretata nel senso che un successivo accertamento (integrativo o nuovo) può essere emesso soltanto sulla base di “fonti diverse da quelle” utilizzate nel primo accertamento,
o su “dati la cui conoscenza … sia sopravvenuta” rispetto al primo avviso.
Con l'ordinanza n. 7461 depositata il 20 marzo 2024, la Cassazione ha ribadito che l'accertamento parziale mantiene la disciplina comune degli accertamenti ordinari, compresa la possibilità di basarsi su presunzioni.
L'art. 5 del D.Lgs. 218/1997 stabilisce i termini per la procedura di contraddittorio preventivo e l'accertamento con adesione, e prevede che, in alcuni casi, se tra la data di comparizione (invito al contribuente) e la scadenza ordinaria del termine di decadenza intercorrono meno di 90 giorni, si opera una proroga automatica di 120 giorni per la notifica dell'atto impositivo.
Tuttavia, tale proroga presuppone che l'atto inizi con un “invito a comparire” o, comunque, con un contraddittorio preventivo, come previsto per l'accertamento con adesione.
Conseguentemente, se il contraddittorio non è obbligatorio, alcuna proroga dei termini può verificarsi (Ctp di Udine, sentenza 21/2/22).
Va, dunque, esclusa l'applicazione della proroga ex art. 5 nei casi in cui non è stato avviato il contraddittorio, dovendosi gli avvisi parziali secondo le regole ordinarie di decadenzasenza riconoscere un regime di favore simile a quello degli atti con adesione (Cass. 12854/2022, 27788/2020).
In considerazione della mancata costituzione della parte appellata, nulla per le spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, RE
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4308/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5383/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 11/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030102236-2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030102236-2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7626/2025 depositato il
12/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 4308/2025 l'Agenzia delle Entrate, D.P. di Caserta ha appellato la sentenza n.
5383/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, che ha accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 SRL avverso l'avviso di accertamento n° TF7030102236-2023 relativo ad IRES ed IRAP, anno 2017 con cui l'Ufficio ha contestato alla società operazioni inesistenti con la ditta Società_1 di Nominativo_1 per 101.745,00 euro, evidenziando che le attività indicate nella fattura non erano mai state attivate al registro delle imprese e che il pagamento era avvenuto con un ritardo di cinque anni senza solleciti e l'omessa rilevazione di una sopravvenienza attiva per 33.000,00 euro e l'indeducibilità di 5.897,00 euro.
A sostegno del ricorso di primo grado, la società contribuente ha dedotto la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento, sostenendo che il termine per la notifica (31/12/23) era stato superato (notifica avvenuta il 26/4/24) e che non era applicabile la proroga di 120 giorni poiché si trattava di accertamento parziale a seguito di pvc..
2.- Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo che, trattandosi di un accertamento parziale emesso ai sensi dell'art. 41 bis del DPR n. 600/73, l'obbligo di invito al contraddittorio era escluso, e, di conseguenza, anche la proroga di 120 giorni prevista dall'art. 5 del D. Lgs. n. 218/97 non poteva essere applicata. Pertanto, l'accertamento notificato il 26/4/24 era fuori termine rispetto al limite fissato al 31/12/23, determinando la decadenza dell'Ufficio dal proprio potere di rettifica. Di conseguenza, la sentenza ha accolto il ricorso di Resistente_1 Srl, dichiarando che l'accertamento era illegittimo per decadenza.
.3.- Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate, D.P. di Caserta per i seguenti motivi:
.- inesistenza o invalidità della motivazione dell'atto;
.- violazione del diritto di difesa e mancato rispetto delle norme di contraddittorio;
.- decadenza e le questioni procedurali dell'atto impositivo;
.- correttezza delle verifiche e delle conseguenti rettifiche fiscali.
La società contribuente non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
L'accertamento parziale ex art. 41-bis DPR 600/'73 consente all'Amministrazione di emettere un avviso limitato ad alcune voci (redditi non dichiarati, maggiori imponibili, imposte non versate), sulla base di segnalazioni o dati già in possesso (anagrafe tributaria, Guardia di Finanza, altri enti), senza dover riesaminare tutta la posizione fiscale del periodo.
La Corte di Cassazione ha chiarito che l'accertamento parziale “non costituisce un metodo di accertamento autonomo” rispetto agli accertamenti ordinari ex artt. 38-39 DPR 600/1973, ma è una modalità procedurale che “ne segue le medesime regole”, comprese le regole ordinarie di prova.
La Corte ha anche precisato che la previsione “salva l'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43”, contenuta nell'art. 41-bis, va interpretata nel senso che un successivo accertamento (integrativo o nuovo) può essere emesso soltanto sulla base di “fonti diverse da quelle” utilizzate nel primo accertamento,
o su “dati la cui conoscenza … sia sopravvenuta” rispetto al primo avviso.
Con l'ordinanza n. 7461 depositata il 20 marzo 2024, la Cassazione ha ribadito che l'accertamento parziale mantiene la disciplina comune degli accertamenti ordinari, compresa la possibilità di basarsi su presunzioni.
L'art. 5 del D.Lgs. 218/1997 stabilisce i termini per la procedura di contraddittorio preventivo e l'accertamento con adesione, e prevede che, in alcuni casi, se tra la data di comparizione (invito al contribuente) e la scadenza ordinaria del termine di decadenza intercorrono meno di 90 giorni, si opera una proroga automatica di 120 giorni per la notifica dell'atto impositivo.
Tuttavia, tale proroga presuppone che l'atto inizi con un “invito a comparire” o, comunque, con un contraddittorio preventivo, come previsto per l'accertamento con adesione.
Conseguentemente, se il contraddittorio non è obbligatorio, alcuna proroga dei termini può verificarsi (Ctp di Udine, sentenza 21/2/22).
Va, dunque, esclusa l'applicazione della proroga ex art. 5 nei casi in cui non è stato avviato il contraddittorio, dovendosi gli avvisi parziali secondo le regole ordinarie di decadenzasenza riconoscere un regime di favore simile a quello degli atti con adesione (Cass. 12854/2022, 27788/2020).
In considerazione della mancata costituzione della parte appellata, nulla per le spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.