Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 1184
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento

    Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo che l'accertamento parziale ex art. 41 bis DPR 600/73 non sia un metodo autonomo ma segua le medesime regole degli accertamenti ordinari, inclusa la disciplina sulla decadenza. La proroga di 120 giorni prevista dall'art. 5 D.Lgs. 218/97 non è applicabile agli accertamenti parziali che non prevedono il contraddittorio preventivo obbligatorio, determinando la decadenza dell'Ufficio.

  • Rigettato
    Legittimità dell'accertamento parziale e dei termini di decadenza

    La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha confermato la decisione del giudice di primo grado, ribadendo che l'accertamento parziale ex art. 41-bis DPR 600/73 segue le medesime regole degli accertamenti ordinari, inclusa la disciplina sulla decadenza. La proroga di 120 giorni prevista dall'art. 5 D.Lgs. 218/97 non è applicabile quando il contraddittorio preventivo non è obbligatorio, come nel caso degli avvisi parziali, senza che venga riconosciuto un regime di favore simile a quello degli atti con adesione. Pertanto, l'accertamento notificato oltre il termine di decadenza è illegittimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 1184
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1184
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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