Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2001, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
t Aula 'A' REPUBBLICA ITALI0 134 3/0 1 ME EL POP LO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 14514/98 PUTATURO DONATI Consigliere - Cron. 2753 Dott. Mario Consigliere - Dott. Pietro CUOCO Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud.20/10/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere - UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORF dal Sig. 3000 SENTENZA per diritti L. 31 GEN. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE DEL MA CO, elettivamente domiciliato in ROMA LIRE 3000 BUOZZI N. 32, presso lo studio dell'avvocatoV.LE B. CANCELLERIA MARTUCCELLI CARLO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGINO ANTONIO, giusta delega in atti;
CG408084 - ricorrente
contro
TO RO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNG.RE MICHELANGELO 91 presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOIOCCHI PIERLUIGI, 2000 giusta delega in atti;
controricorrente4325 -1- avverso la sentenza n. 693/98 del Tribunale di TRANI, depositata il 06/06/98 r.g.n. 651/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/00 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato GIORGINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 28 settembre 1992 ER LE ha chiesto al Pretore di Trani, giudice del lavoro, di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di EL RO IC per il periodo 3.7.1989- 14.1.1992, e di condannare costui a pagargli L. 55.185.052 quali differenze retributive. A fronte della contestazione del convenuto, il quale negava la subordinazione ed affermava che per tutto il periodo rivendicato il ricorrente aveva frequentato l'istituto Agy professionale di stato per i servizi commerciali, il ER, ammessa la circostanza, riduceva la domanda in dipendenza del minor orario di lavoro così risultante. Il Pretore, dopo avere istruito la causa con prova testimoniale e documentale, ha dichiarato inammissibile la domanda, per intervenuta mutatio libelli. Il Tribunale di Trani, con sentenza 23 aprile/6 giugno 1998 n. 693, in accoglimento dell'appello del ER, ritenuta ammissibile libelli costituita dal minor l'emendatio orario di lavoro, ritenuta sussistente la dedotta subordinazione, ha condannato il EL RO a pagare al primo la somma di L. 40.407.864, a titolo di retribuzione, interessi legali e spese oltre rivalutazione monetaria, processuali del doppio grado. 3 Quanto alla pretesa mutatio libelli, rilevava che sono rimasti invariati nel processo la causa petendi, costituita dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ed il petitum immediato (condanna del datore di lavoro al pagamento di determinate somme); ciò che è variata è stata solo l'indicazione dell'orario di lavoro, nel ricorso introduttivo del giudizio indicato al mattino e pomeriggio, e poi limitato al solo pomeriggio, fatta eccezione per i periodi di vacanza scolastica (ferie natalizie ed estive), il che, a parere del Tribunale, non ha alterato l'oggetto Azly dell'indagine né ha introdotto un nuovo tema nella lite, sicché non comportava un mutamento dei fatti costitutivi. Aggiungeva che la riduzione della domanda non era neppure necessaria, giacché, quand' anche non ci fosse stata, ben avrebbe potuto e dovuto il giudice rilevare, sulla base delle emergenze istruttorie, il diverso orario di lavoro osservato dal lavoratore e trarne le dovute conseguenze in sede di decisione della causa. Ha proposto ricorso per cassazione il EL RO, con tre 378 motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. c.p.c.. L'intimato, ritualmente costituito con controricorso, ha resistito. 4 Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 420 c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto ammissibile la modifica della domanda, senza considerare che questa comportava l'introduzione di elementi nuovi, quali una sorta di part-time verticale, il che costitutiva una inammissibile mutatio libelli. Il motivo è infondato. L'art. 420 1° comma ultima parte c.p.c. consente alle parti le domande, eccezioni e conclusioni già di modificare ricorrono gravi motivi, e previa formulate, se autorizzazione del giudice. Da tale norma, e dal sistema di preclusioni di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c., rispettivamente per il ricorrente e per il convenuto, da interpretarsi sistematicamente e quindi secondo il principio di reciprocità (Corte Costit. 4/14 gennaio 1977 n. 13), deriva l'inammissibilità di domande nuove in primo grado;
detta inammissibilità, rispondendo ad esigenze pubblicistiche, non può trovare deroga nell'eventuale accettazione del contraddittorio, ed è rilevabile, anche d'ufficio, in sede d'impugnazione, con il solo limite del giudicato formatosi in proposito (Cass. 22 dicembre 1988 n. 7007, 22 aprile 1995 n. 4555). 5 E' invece ammessa la modifica della domanda già proposta, sempre che sussistano le due condizioni sopra riportate, dei gravi motivi e della autorizzazione del giudice (che Cass. 29 marzo 1996 n. 2906, può anche essere implicita 95/10371, 86/9172, 83/153). Tale situazione si verifica quando le parti invochino restano nei limiti del "petitum"situazioni che originariamente formulato ovvero prospettino - in ordine agli stessi fatti già ritualmente addotti a sostegno della pretesa e senza bisogno di estensione di indagini Ax configurazioni e qualificazioni giuridiche diverse da quelle inizialmente proposte, le quali possono anche essere operate direttamente dal giudice (Cass. 28 settembre 1988 n. 5263, 10 febbraio 1990 n. 976). Tale è il caso presente, in cui correttamente il Tribunale ha rilevato che la modifica dell'orario ha conservato inalterati gli elementi fondamentali, non ha introdotto un tema nuovo nella lite, né ha comportato nuovi temi di indagine né esigenze istruttorie ulteriori rispetto a quelli risultanti dagli atti introduttivi del giudizio. Con il secondo e terzo motivo il ricorrente, deducendo rispettivamente violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 cod.civ. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, vanno respinti. Il principio di diritto applicato dal Tribunale nella interpretazione dell'art. 2094 cod.civ. è conforme al ampiamente citato costante insegnamento di questa Corte, nella sentenza impugnata. La valutazione delle risultanze processuali e Azu l'accertamento se nel caso concreto ricorra un rapporto di lavoro subordinato è compito esclusivo del giudice del merito, il quale, nel caso di specie, ha dato adeguato conto del proprio convincimento, indicandone le fonti, e valutando le singole deposizioni. Il ricorrente, da parte sua, si è limitato a fornire una diversa valutazione di tali risultanze ed in particolare di quelle testimoniali, senza però indicare alcun vizio del ragionamento del giudice che possa inficiarne la validità. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese processuali del presente giudizio seguono la oltre L. soccombenza e vengono liquidate in L. quattro milioni per onorari di avvocato. 7
p.q.m.
Rigetta il ricorso condanna il ricorrente а pagare le e spese processuali del presente giudizio liquidate in L. 22.000, oltre L. quattro milioni per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 20 ottobre 2000. Il Presidente Миючіно Сантоја ні Il Consigliere Estensore Aldo де мацей Stille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I , D LLO SSA Depositata in Cancelleria 10 O , TA I B . 30 GEN. 2001 T ESA D 3 R oggi, 3 STA 'A 5 I SP LL : PO E ABORATORE N N D G IM 3 SI O D CANCELLERIA -7 A A SEN 1-8 D D , E TE 1 I ISTRO A SEN E O G ITT E G EG E IR L R D A O L L E D Qp\mutatio libelli RG 14514/98 800