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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11848 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 6729/2021 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
TRA
Avv. GIOVANNI GRITTI, C.F. , rappresentato e CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Giorgio Gritti, C.F. ed elett.te CodiceFiscale_2 domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla Via G. Verdi n. 18, come in atti. ATTORE
CONTRO
Controparte_1
C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore avv. P.IVA_1
EN De CH, C.F. , rappresentato e difeso CodiceFiscale_3 da sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Napoli (NA) alla Via Nicolardi n. 110, come in atti. CONVENUTO
Conclusioni parte attrice: 1) accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale del convenuto per i danni patrimoniali e non CP_1 patrimoniali subiti dall'immobile di proprietà dell'attore. 2) per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento in forma specifica dei CP_1 danni ex art. 2058 c.c., ossia alla rimozione ed eliminazione definitiva e totale delle cause infiltrative, mediante l'esecuzione di lavori necessari per porre termine alle lamentate infiltrazioni;
lavori così come individuati e stabiliti dalla CTU espletata nel corso del giudizio, ordinando all'amministratore condominiale p.t., nella spiegata qualità, di provvedere alla esecuzione dei lavori indicati dal CTU, a cura e spese del convenuto. 3) CP_1 condannare altresì il convenuto al totale risarcimento di tutti i CP_1 danni patrimoniali, così come quantificati in corso di causa dalla CTU espletata, pari ad € 2.660,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali, per non adeguato godimento del diritto d'uso dell'immobile; danni da liquidarsi questi ultimi in via equitativa. 4) condannare infine il convenuto al pagamento delle CP_1 spese e competenze legali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario per fattone anticipo;
oltre l'importo di euro 1.022,00 per spese di CTU anticipate dall'attore.
Conclusioni parte convenuta: 1) accertare e dichiarare, per le cose dette al punto II, l'inammissibilità della domanda volta al risarcimento del danno in forma specifica;
2) dichiarare per le cose dette al punto III l'incompetenza per valore del Tribunale adito, per essere competente il Giudice di Pace di Napoli relativamente alla domanda di aggravamento del danno;
3) in via subordinata e gradata, accertare e dichiarare tutte le domande proposte inammissibili, improponibili e/o infondate sia in fatto che in diritto;
4) condannare l'attore al pagamento delle spese legali, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice conveniva in giudizio il Controparte_1
Napoli, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: a)
[...] accertare e dichiarare il convenuto unico ed esclusivo responsabile CP_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'unità immobiliare di proprietà dell'attore; b) per l'effetto condannare il convenuto al CP_1 risarcimento dei danni in forma specifica ex art. 2058 c.c., ossia alla rimozione ed eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi, mediante l'esecuzione di lavori necessari per porre termine alle lamentate infiltrazioni;
lavori da stabilire secondo apposita CTU, ordinando all'amministratore condominiale p.t., nella spiegata qualità, la esecuzione dei lavori che il CTU vorrà indicare, a cura e spese del convenuto;
c) condannare altresì lo stesso convenuto CP_1
all'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali, da CP_1 quantificarsi in corso di causa con apposita CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali, per non adeguato godimento del diritto d'uso dell'immobile; danni da liquidarsi questi ultimi anche in via equitativa;
d) condannare il al Parte_1 pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
A sostegno della domanda deduceva: - di essere proprietario di una unità immobiliare adibita a locale deposito/box auto, posto nel CP_1 convenuto;
- che la parete di fondo del predetto immobile confina con il viale esterno condominiale e che all'interno del predetto immobile grava una servitù di passaggio di tubazioni, facenti parte dell'impianto di riscaldamento condominiale;
- che con atto di citazione del 2017, l'attuale attore già aveva convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, il
[...]
al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni verificatisi CP_1 all'interno dell'unità immobiliare di sua proprietà, provocati da diffuse ed evidenti fenomeni di infiltrazioni d'acqua; - che, espletata CTU, volta alla determinazione della natura delle infiltrazioni e alla quantificazione delle somme per il risarcimento dei danni, il G.d.P. con sentenza n. 42791/2017, accertava e dichiarava la piena ed esclusiva responsabilità del convenuto nella produzione dei danni subiti al locale di sua proprietà, causati CP_1 da infiltrazioni d'acqua e per l'effetto, condannava lo stesso CP_1 convenuto al totale risarcimento di tutti i danni patrimoniali, quantificati nella somma complessiva pari ad € 2.129,35, oltre interessi legali, con rifusione delle spese processuali del giudizio;
- che dalle risultanze istruttorie di detta causa, ed in particolare dalla CTU, era emerso che i danni riportati dai locali di proprietà dell'attore erano stati interessati da fenomeni infiltrativi dovuti da cattiva manutenzione delle parti condominiali, ritenendo necessari interventi di ripristino/adeguamento; - che, passata in giudicato detta sentenza, il convenuto non aveva mai inteso provvedere alla esecuzione dei CP_1 lavori necessari per eliminare i fenomeni infiltrativi, secondo quanto già stabilito e relazionato dal CTU, ing. nominato dal G.d.P.; - che nel Per_1 gennaio dell'anno 2018, a seguito di una rottura improvvisa delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento condominiale, insistenti all'interno del locale cantinola-box auto, l'unità immobiliare di proprietà dell'istante era stata interessata da un copioso allagamento dell'intero locale, attesa l'enorme e ingente quantità di acqua presente nelle tubazioni;
per cui l'istante era stato costretto a contattare urgentemente una ditta di traslochi per lo sgombero immediato e il trasporto dei beni mobili presso i depositi della stessa ditta di traslochi;
che, pertanto, chiedeva il rimborso della somma anticipata e versata alla ditta di traslochi;
- che l'assemblea condominiale con delibera del febbraio dell'anno 2018 stabiliva di autorizzare l'amministratore a rimborsare solo il 50% dell'importo “per la esiguità del mobilio da trasportare rispetto al costo indicato nelle fatture”; rimborso che tuttavia non veniva nemmeno corrisposto;
- che, pertanto, con successivo atto di citazione, l'attuale attore conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli il , Controparte_1 al fine di ottenere la restituzione delle somme anticipate e versate dall'istante, a titolo di rimborso e/o di risarcimento del danno patrimoniale subito per l'esborso della somma di € 1.488,40, occorrenti per il trasloco e deposito dei beni mobili aggrediti dall'allagamento, causato dalla rottura delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento condominiale, insistenti all'interno del locale deposito-box auto di proprietà dell'istante; impianto di riscaldamento condominiale in più punti gravemente deteriorato e vetusto e completamente corroso, per la mancata manutenzione nel corso degli anni;
- che negli ultimi mesi dell'anno 2020, venivano effettuati lavori urgenti e necessari alla rimessa in pristino dell'impianto di riscaldamento centralizzato, sia sulla caldaia sia sull'impianto nel suo complesso (problemi di tubazioni vetuste e molto diramate nel parco, nei tragitti tra la caldaia e i singoli lotti); - che, in particolare, nel mese di dicembre dell'anno 2020, durante i predetti lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di riscaldamento condominiale, finalizzati alla messa in funzione dello stesso, la impresa incaricata
[...] effettuava uno scavo in prossimità dell'unità immobiliare di CP_2 proprietà dell'istante; - che in data 12/12/2020 dal suddetto scavo tracimava gran parte del terreno ivi presente e le acque pluviali invadevano l'intera unità immobiliare di proprietà dell'attore; - che in particolare veniva constatato che il predetto locale cantinola-box auto era stato oggetto di allagamento di acque meteoriche e invasione di una enorme quantità di terreno;
- che la causa delle predette infiltrazioni era da attribuire ad una tubazione interna di passaggio di alcuni cavi elettrici dell'impianto di riscaldamento condominiale;
tubazione incassata nel muro di fondo del locale cantinola-box auto, a confine con il viale esterno condominiale, con imbocco in prossimità dello scavo effettuato dalla
- che, immediatamente avvertita l'amministrazione Controparte_2 condominiale della copiosa fuoriuscita di terreno e dell'allagamento della unità immobiliare, in data 16/12/2020 interveniva la ditta del sig. , per la CP_3 pulizia della stessa unità immobiliare;
- che a seguito del predetto evento dannoso, si sollecitava ancora una volta l'amministrazione ad CP_4 una più adeguata manutenzione e controllo dei pozzetti/fognoli per lo smaltimento delle acque reflue e piovane e delle altre canalizzazioni di natura condominiale, non risultando ancora in atto, da parte del , alcun CP_1 regolare servizio di manutenzione;
- che i danni causati alla unità immobiliare di proprietà dell'istante avevano interessato, oltre alle macchie dovute ad umidità da infiltrazioni, un continuo stato infiltrativo proveniente dalla parte di fondo del locale deposito/box auto, in adiacenza ai relativi pozzetti di ispezione;
- che in particolare l'intera parete di fondo risulta completamente imbibita d'acqua e soggetta da un ulteriore deterioramento strutturale in atto dovuta alla continua infiltrazione di acqua che ha determinato la perdita della consistenza e resistenza della intera muratura della parete di fondo;
- che il giorno 02/01/2021 si verificava ancora una volta un allagamento della suddetta unità immobiliare di proprietà dell'istante; allagamento causato anche questa volta da infiltrazioni derivanti dal pozzetto di ispezione condominiale, corrente sulle pareti verticali dell'immobile, recentemente costruito in adiacenza al suddetto locale deposito-box auto di proprietà dell'istante, aggravando ulteriormente i danni alla tinteggiatura delle pareti e a tutti i beni mobili presenti all'interno della unità immobiliare;
- che si avvertiva immediatamente l'amministrazione condominiale che dal detto pozzetto di ispezione, recentemente costruito in adiacenza alla unità immobiliare, penetrava acqua, presuntivamente piovana, all'interno del locale box auto;
- che, pertanto, le nuove opere realizzate dalla avevano arrecato gravi e ingenti Controparte_2 danni, tuttora persistenti;
- che, pertanto, si invitava l'assemblea condominiale ad un sollecito ripristino dello status quo ante ma senza ottenere alcun risultato;
- che quindi si rendeva necessaria la presente azione giudiziaria.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale chiedeva il rigetto CP_1 della domanda, infondata in fatto e diritto, eccependo tra l'altro incompetenza per valore a favore del Giudice di Pace di Napoli, nonché violazione del principio del “ne bis in idem”. Escussi i testi sulle circostanze di fatto indicate, espletata CTU, alla udienza del 24.09.2025, precisate le conclusioni, la causa era assegnata a sentenza, con i termini di cui all'art 190 c.p.c abbreviati a 20 + 20 giorni.
*****
Va preliminarmente rilevato che in virtù della documentazione prodotta risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali, peraltro non contestata e quindi pacifica.
Sempre preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace di Napoli;
nell'oggetto della domanda, infatti, è ricompreso un obbligo di fare, avente valore indeterminabile al momento della proposizione della domanda medesima;
né la successiva quantificazione in corso di causa può determinare mutamento della competenza. Non ha rilevanza, infine, il valore del contributo unificato, che viene dichiarato solo ai fini fiscali, mentre il valore ai fini della competenza si determina dalla domanda (art. 10 c.p.c.).
Ancora preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda introduttiva, per violazione del principio del ne bis in idem; dagli atti di causa infatti risulta che successivamente alla sentenza del G.d.P. di Napoli emessa nell'anno 2017 vi sono state modifiche dei luoghi, sia con riferimento ai lavori effettuati dal nell'anno 2020 (pozzetti di ispezione), sia CP_1 con riferimento all'aggravamento – oggetto della domanda – dei danni lamentati, che per tanto, in sede di proposizione della domanda, non corrispondono a quelli di cui alla predetta sentenza del G.d.P., bensì sono ulteriori e successivi. Va quindi applicato il principio, ribadito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la decisione passata in giudicato copre la situazione fattuale esistente al momento della pronuncia, ma non preclude la valutazione di eventi successivi che modificano i presupposti della domanda (Cass. Civile Sez. 2 Ord. Num. 24432 Anno 2025).
*****
Gran parte dei fatti di causa sono pacifici ed incontroversi tra le parti;
segnatamente, come espressamente eccepito dal convenuto nella CP_1 terza memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. risulta pacifico tra le parti che:
• nel gennaio dell'anno 2018, a seguito di una rottura improvvisa delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento condominiale, l'unità immobiliare di proprietà dell'attore era interessata da un copioso allagamento dell'intero locale, per cui il medesimo attore era costretto a contattare urgentemente una ditta di traslochi per lo sgombero immediato e il trasporto dei beni mobili presso i depositi della stessa ditta di traslochi;
• negli ultimi mesi dell'anno 2020, venivano effettuati lavori urgenti e necessari da parte del condominio per la rimessa in pristino dell'impianto di riscaldamento centralizzato, sia sulla caldaia sia sull'impianto;
• nel mese di dicembre dell'anno 2020, durante i predetti lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di riscaldamento condominiale la impresa incaricata effettuava uno scavo in Controparte_2 prossimità dell'unità immobiliare di proprietà dell'attore;
• in data 12.12.2020 dal suddetto scavo tracimava gran parte del terreno ivi presente e le acque pluviali invadevano l'intera unità immobiliare di proprietà dell'attore, a causa di una tubazione interna di passaggio di alcuni cavi elettrici dell'impianto di riscaldamento condominiale;
• immediatamente avvertita l'amministrazione condominiale di tale fuoriuscita di terreno e dell'allagamento della unità immobiliare, in data 16.12.2020 interveniva la ditta del sig. per la pulizia Controparte_5 della stessa unità immobiliare;
• infine, venivano recentemente eseguiti lavori di sigillatura tra il viale esterno condominiale e la zona circostante il box auto-deposito di proprietà dell'attore da parte del convenuto, in aderenza al locale CP_1 oggetto di causa.
Tali fatti, avvenuti tutti dopo l'emanazione della sentenza del G.d.P. di Napoli n. 42791/2017, sono stati confermati anche dalla prova testimoniale.
Non irrilevante la relazione di CTU la quale ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra i fatti denunciati e la proprietà CP_4
Segnatamente, il CTU relazione quanto segue: “In sede di operazioni peritali, il CTU ha avuto modo di accertare che l'immobile in esame è interessato da un fenomeno infiltrativo in atto avendo riscontrato macchie di umidità diffuse sull'intera parete confinante con il viale esterno e con il terrapieno. Tali macchie di umidità hanno alterato lo strato di intonaco che rifinisce i blocchi di pietra di tufo con i quali è stata realizzata la parete interessata dal fenomeno infiltrativo in questione.” Le infiltrazioni suddette risultano causate da uno scollamento nei giunti di accoppiamento delle tubazioni condominiali.
Tutti tali elementi e dichiarazioni, sommandosi alle circostanze risultanti dalla documentazione agli atti, sono sufficienti a dimostrare integralmente l'avvenuto fatto storico.
Risulta pertanto acclarata la piena ed esclusiva responsabilità del convenuto in ordine alla produzione dei danni lamentati. Essendo infatti CP_1 provato il rapporto di causalità tra le parti comuni del ex art. 1117 CP_1
c.c. e la produzione dei danni, trova applicazione l'art. 2051 del Codice Civile, a norma del quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito;
caso fortuito che, nel caso che qui ci riguarda, nemmeno viene invocato.
Parimenti risulta provato in maniera documentale che parte attrice, dopo la sentenza del G.d.P. di Napoli del 2017, aveva provveduto ad eseguire all'interno del proprio locale opere di rifacimento degli intonaci e tinteggiatura per il ripristino dello stato dei luoghi. Non ha pregio l'argomentazione del convenuto secondo cui l'attore avrebbe dovuto astenersi CP_1 dall'eseguire tali lavori, visto che le opere indicate nella precedente CTU del giudizio svoltosi innanzi al G.d.P. di Napoli (e che il medesimo CP_1 era stato condannato ad eseguire) non avevano trovato ancora realizzazione;
tali argomentazione, al contrario, prova l'inadempimento del convenuto, il quale piuttosto avrebbe dovuto immediatamente attivarsi per l'esecuzione dei lavori, invece che lasciar ulteriormente degenerare la situazione dei luoghi.
Anche l'eccezione secondo cui non vi sarebbe alcuna prova di un aggravamento del danno va rigettata;
dalla relazione del CTU, infatti, emerge che il fenomeno infiltrativo è ancora in essere. A tal riguardo va rilevato che, come da documentazione in atti, già nell'anno 2014 i fenomeni infiltrativi erano stati denunciati al convenuto , del tutto inutilmente, dato il successivo CP_1 giudizio innanzi al G.d.P. di Napoli dell'anno 2016; non essendo stati realizzati i lavori prescritti nel 2017, i fenomeni di infiltrazione, ancora oggi presenti sono continuati per svariati anni (ad oggi, circa otto anni), per cui l'aggravamento del danno è nella stessa portata temporale del fenomeno, come la scienza comune insegna, e come dimostrato pure dal fatto che il muro ripristinato da parte attrice abbia subito nuovi danni a causa delle infiltrazioni.
In merito al quantum, la CTU quantifica il costo delle opere necessarie alla riparazione dei danni nell'immobile del resistente in € 2.660,00 oltre IVA. Tale quantificazione appare equa.
Va rigettata la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti al non adeguato godimento del diritto d'uso dell'immobile, in quanto non provata.
Spese ed onorari di lite, calcolati sulla base del decisum (da ultimo Cass. ordinanza n. 23875/2025), si liquidano ex D.M. 55/2014 secondo i valori medi e seguiranno la soccombenza.
Le spese della CTU, ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del CTU medesimo, in base al decreto di liquidazione del 10.09.2024 emesso nel presente procedimento, e come ivi quantificate, si pongono nei rapporti interni tra le parti a carico esclusivo del convenuto . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda eccezione o deduzione, così provvede:
-1) Accerta e dichiara la responsabilità extracontrattuale del convenuto per i danni subiti dall'immobile di proprietà dell'attore. CP_1
-2) Per l'effetto condanna il convenuto alla rimozione ed CP_1 eliminazione definitiva e totale delle cause infiltrative, mediante l'esecuzione di lavori necessari per porre termine alle lamentate infiltrazioni così come individuati e stabiliti dalla CTU espletata nel corso del giudizio, ordinando all'amministratore p.t., nella spiegata qualità, di provvedere alla CP_4 esecuzione dei lavori indicati dal CTU, a cura e spese del CP_1 convenuto.
-3) Condanna altresì il convenuto condominio al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, quantificati in € 2.660,00, oltre IVA se dovuta e dimostrata, ed oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
-4) Condanna il convenuto al pagamento delle spese legali, CP_1 quantificate come segue: Spese presente giudizio: € 125,00; Onorari presente giudizio: Fase di studio della controversia: € 919,00 Fase introduttiva del giudizio: € 777,00 Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.680,00 Fase decisionale: € 1.710,00, e così, in totale € 5.202,00 oltre rimborso forf. 15% spese generali, oltre Cassa e IVA, se dovuta, con attribuzione al procuratore costituito di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
-5) Pone definitivamente a carico del convenuto condominio le spese di CTU.
Così deciso in Napoli, 15/12/2025
Il Giudice Dott. Michele D'Auria