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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 832/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Presidente
DO TE, OR
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5974/2023 depositato il 31/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RI RI n. DEL 22/04/2022 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 5974-23 RGR la “Ricorrente_1 S.r.l.”, n.p. del sig. Nominativo_1, ha presentato reclamo avverso silenzio-rifiuto maturato in relazione all'istanza di rimborso inviata a mezzo pec, all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cosenza il 22.04.2022, con la quale veniva richiesto il rimborso della somma complessiva di € 14.500,00 pagata a titolo di imposta di registro. La
“Ricorrente_1 S.r.l.”, acquistava tre immobili (terreno agricolo con annessi capannone e deposito), siti in Altomonte, dalla “Società Semplice Società_2 Nominativo_2 dei Nominativo_2. La compravendita avveniva in due fasi: in data 07.06.2021 veniva versata imposta di registro per euro
32.000,00 a seguito di registrazione di contratto preliminare di compravendita del 12.05.2021; in data
24.09.2021 veniva registrato contratto definitivo di compravendita nel quale la “Ricorrente_1” dichiarava, all'art.6, di aver diritto all'applicazione delle le agevolazioni fiscali, previste dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. n. 99/2004 in materia di Imprenditori Agricoli Professionali.
Pertanto chiedeva, fino alla concorrenza della somma di euro 17.500,00, dovuta a titolo di imposta di registro, lo scomputo di quanto già versato in sede di registrazione del contratto preliminare. In virtù di quanto sopra, era chiesta istanza di rimborso per euro 14.500,00 (differenza tra € 32.000,00 ed euro
17.500,00).
Si Costituiva AAEE controdeducendo
La causa era decisa all'udienza del 9 febbraio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato poiché mancano i requisiti per beneficiare dell'agevolazione richiesta ed in particolare
L'art. 1 del D. Lgs. 99/2004, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 101/2005, al comma 1 prevede che: “Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento
(CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. …”.
Nel caso di specie, l'assenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'agevolazione chiesta dal ricorrente emerge da quanto disposto dall'art. 1, commi 3 e 3 bis, del D. Lgs. 99/2004 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 101/2005: art 1 comma 3: “Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale[...];
art 1 comma 3 bis: “la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.”
Dalla lettura della norma è emerge che il legislatore abbia voluto anche limitarne la portata onde evitare possibili abusi dei benefici previsti per tale settore. L'art. 1, co. 3 bis, del decreto novellato, stabilisce dunque che ogni amministratore può apportare la qualifica IAP ad una sola società e tale limitazione deve intendersi riferita non solo alle società di capitali e alle società cooperative, ma anche alle società di persone nei casi in cui il socio IAP che attribuisce la qualifica sia anche amministratore. A tal proposito la
Corte di Cassazione – sent. 8430 – dep. il 30.04.2020, ha osservato che “il legislatore, con l'introduzione del comma 3-bis cit ad opera del d.lgs. n. 101 del 2005, ha voluto evitare che un soggetto in possesso della qualifica di IAP assumesse il ruolo di amministratore in più società di capitali con conseguente sfruttamento di tale tipologia societaria, dando così luogo al fenomeno "abusivo" del cd. IAP itinerante”.
Inoltre vi è da ricordare il comma 4 dell'art. 1 del D. Lgs. 99/2004 che così dispone: “La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime”.
Nel caso di specie dai dati camerali prodotti in atti risulta che l'Imprenditore Agricolo Professionale,
Nominativo_1, abbia cambiato più volte attività e ad oggi non è più amministratore/legale rappresentante della “Ricorrente_1”, come da estratto della Camera di Commercio allegato nelle memorie di parte resistente dal quale che evince che Amministratore Unico della società è il sig. Nominativo_3
Il ricorso è pertanto infondato
La peculiare questione che più volte ha creato contrasti giurispurudenziali consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, spese compensate
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Presidente
DO TE, OR
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5974/2023 depositato il 31/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RI RI n. DEL 22/04/2022 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 5974-23 RGR la “Ricorrente_1 S.r.l.”, n.p. del sig. Nominativo_1, ha presentato reclamo avverso silenzio-rifiuto maturato in relazione all'istanza di rimborso inviata a mezzo pec, all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cosenza il 22.04.2022, con la quale veniva richiesto il rimborso della somma complessiva di € 14.500,00 pagata a titolo di imposta di registro. La
“Ricorrente_1 S.r.l.”, acquistava tre immobili (terreno agricolo con annessi capannone e deposito), siti in Altomonte, dalla “Società Semplice Società_2 Nominativo_2 dei Nominativo_2. La compravendita avveniva in due fasi: in data 07.06.2021 veniva versata imposta di registro per euro
32.000,00 a seguito di registrazione di contratto preliminare di compravendita del 12.05.2021; in data
24.09.2021 veniva registrato contratto definitivo di compravendita nel quale la “Ricorrente_1” dichiarava, all'art.6, di aver diritto all'applicazione delle le agevolazioni fiscali, previste dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. n. 99/2004 in materia di Imprenditori Agricoli Professionali.
Pertanto chiedeva, fino alla concorrenza della somma di euro 17.500,00, dovuta a titolo di imposta di registro, lo scomputo di quanto già versato in sede di registrazione del contratto preliminare. In virtù di quanto sopra, era chiesta istanza di rimborso per euro 14.500,00 (differenza tra € 32.000,00 ed euro
17.500,00).
Si Costituiva AAEE controdeducendo
La causa era decisa all'udienza del 9 febbraio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato poiché mancano i requisiti per beneficiare dell'agevolazione richiesta ed in particolare
L'art. 1 del D. Lgs. 99/2004, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 101/2005, al comma 1 prevede che: “Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento
(CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. …”.
Nel caso di specie, l'assenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'agevolazione chiesta dal ricorrente emerge da quanto disposto dall'art. 1, commi 3 e 3 bis, del D. Lgs. 99/2004 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 101/2005: art 1 comma 3: “Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale[...];
art 1 comma 3 bis: “la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.”
Dalla lettura della norma è emerge che il legislatore abbia voluto anche limitarne la portata onde evitare possibili abusi dei benefici previsti per tale settore. L'art. 1, co. 3 bis, del decreto novellato, stabilisce dunque che ogni amministratore può apportare la qualifica IAP ad una sola società e tale limitazione deve intendersi riferita non solo alle società di capitali e alle società cooperative, ma anche alle società di persone nei casi in cui il socio IAP che attribuisce la qualifica sia anche amministratore. A tal proposito la
Corte di Cassazione – sent. 8430 – dep. il 30.04.2020, ha osservato che “il legislatore, con l'introduzione del comma 3-bis cit ad opera del d.lgs. n. 101 del 2005, ha voluto evitare che un soggetto in possesso della qualifica di IAP assumesse il ruolo di amministratore in più società di capitali con conseguente sfruttamento di tale tipologia societaria, dando così luogo al fenomeno "abusivo" del cd. IAP itinerante”.
Inoltre vi è da ricordare il comma 4 dell'art. 1 del D. Lgs. 99/2004 che così dispone: “La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime”.
Nel caso di specie dai dati camerali prodotti in atti risulta che l'Imprenditore Agricolo Professionale,
Nominativo_1, abbia cambiato più volte attività e ad oggi non è più amministratore/legale rappresentante della “Ricorrente_1”, come da estratto della Camera di Commercio allegato nelle memorie di parte resistente dal quale che evince che Amministratore Unico della società è il sig. Nominativo_3
Il ricorso è pertanto infondato
La peculiare questione che più volte ha creato contrasti giurispurudenziali consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, spese compensate