CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GABALLO MASSIMO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
STEFANINI NICOLA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 501/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20211T061362000 REGISTRO 2021
- sul ricorso n. 537/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_2
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20211T061362000 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 10 maggio 2024 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di rettifica e liquidazione n. 2021 1T 061362 000, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di
Bergamo.
Il ricorso veniva iscritto con n. 501/2024 R.G.R.
Con successivo ricorso anche la Ricorrente_2 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di rettifica e liquidazione n. 2021 1T 061362 000, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Bergamo.
Il ricorso veniva iscritto con n. 537/2024 R.G.R.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio per ciascun ricorso, ribadendo la legittimità dell'atto impugnato. La Corte, stante l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva, disponeva la riunione del ricorso n. 537/2024 al ricorso n. 813/2024 R.G.R.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate depositava quindi istanza di cessazione della materia del contendere con riferimento a tutti giudizi riuniti, allegando verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti con riferimento a ciascuno dei ricorsi riuniti, chiedendo pertanto che ogni giudizio venisse dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 48 d.l.vo 546/92, l'estinzione dei giudizi riuniti per cessazione della materia del contendere.
Le parti hanno raggiunto accordo conciliativo con riferimento all'avviso di accertamento oggetto dei ricorsi riuniti ed è dunque cessata ogni materia del contendere.
E' congrua ed equa la compensazione delle spese di lite, attesa la conciliazione intercorsa tra le parti, che hanno peraltro convenuto sul punto nella sottoscrizione del verbale di conciliazione.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 48 D.Lgs 546/92 dichiara l'estinzione dei processi per conciliazione. Spese compensate.
Bergamo, 19.2.2026
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Enrico Pavone
IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Gaballo
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GABALLO MASSIMO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
STEFANINI NICOLA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 501/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20211T061362000 REGISTRO 2021
- sul ricorso n. 537/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_2
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20211T061362000 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 10 maggio 2024 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di rettifica e liquidazione n. 2021 1T 061362 000, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di
Bergamo.
Il ricorso veniva iscritto con n. 501/2024 R.G.R.
Con successivo ricorso anche la Ricorrente_2 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di rettifica e liquidazione n. 2021 1T 061362 000, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Bergamo.
Il ricorso veniva iscritto con n. 537/2024 R.G.R.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio per ciascun ricorso, ribadendo la legittimità dell'atto impugnato. La Corte, stante l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva, disponeva la riunione del ricorso n. 537/2024 al ricorso n. 813/2024 R.G.R.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate depositava quindi istanza di cessazione della materia del contendere con riferimento a tutti giudizi riuniti, allegando verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti con riferimento a ciascuno dei ricorsi riuniti, chiedendo pertanto che ogni giudizio venisse dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 48 d.l.vo 546/92, l'estinzione dei giudizi riuniti per cessazione della materia del contendere.
Le parti hanno raggiunto accordo conciliativo con riferimento all'avviso di accertamento oggetto dei ricorsi riuniti ed è dunque cessata ogni materia del contendere.
E' congrua ed equa la compensazione delle spese di lite, attesa la conciliazione intercorsa tra le parti, che hanno peraltro convenuto sul punto nella sottoscrizione del verbale di conciliazione.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 48 D.Lgs 546/92 dichiara l'estinzione dei processi per conciliazione. Spese compensate.
Bergamo, 19.2.2026
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Enrico Pavone
IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Gaballo