CA
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/07/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 579/24
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 579/24G. promossa con atto di citazione in riassunzione e posta in decisione all'udienza collegiale del 05/02/2025
d a
con il patrocinio degli Avv. PALMIERI GUIDO e Parte_1
OGGETTO:
Parte_2
Opposizione a precetto Attore in riassunzione (art. 615, l' comma c o n t r o c.p.c.)
con il patrocinio dell'avv. STEVENAZZI ELISA CP_1
Convenuto in riassunzione
CONCLUSIONI
Dell'attore in riassunzione:
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis: NEL MERITO: - respingersi l'opposizione a precetto in quanto infondata;
- condannare
[...]
al risarcimento del danno da lite temeraria ex art 96 cpc. - CP_1
condannare alla restituzione delle somme pagate in forza CP_1 della soccombenza sancito nella sentenza di primo grado pari a € 5.923,36 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal pagamento al saldo, e al rimborso del contributo unificato per € 147,00 ed € 27,00 come marca iscrizione, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal pagamento,
1 rispettivamente in data 18.1.2019 e 15.2.2019, fino all'effettivo rimborso. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA del giudizio di primo grado, del giudizio di appello, del giudizio avanti alla Corte di Cassazione e anche del presente giudizio di rinvio
Del convenuto in riassunzione:
- preso atto dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6196/2024 e dichiarata cessata la materia del contendere conseguente alla rilevata sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo posto a base dell'atto di precetto opposto, ai fini della valutazione della c.d. soccombenza virtuale: - ritenere fondata la domanda di nullità del precetto di pagamento per tutti i motivi dedotti in giudizio dall'opponente - con vittoria di CP_1
spese e competenze per tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il giudizio di
Cassazione e la refusione della tassa di registrazione della sentenza di primo grado oltre interessi dal 20/01/2020, con rigetto della richiesta ripetizione degli importi già corrisposti in favore del dott. dal dott. CP_1
e della richiesta condanna ex art. 96 c.p.c. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto CP_1
notificatogli in data 30.6.2017 da parte di . Parte_1
Ha rappresentato che, in data 30/06/2017, il convenuto gli ha Parte_1
notificato atto di precetto unitamente alla sentenza provvisoriamente esecutiva n. 1716/2017 emessa dal Tribunale di Monza in data 18/05/2017; - che, con l'atto di precetto, il procedente si era affermato Parte_1 creditore, in forza di cessione del credito a firma dell'avv. Davide IE, delle somme liquidate nella detta sentenza, maggiorate dell'importo di euro
“1.464,26= a titolo di IVA di cui euro 1.381,38= sui compensi liquidati in sentenza per euro 5.250,00= (euro 5.250,00=, oltre 15% per euro 787.50, oltre C.p.A. 4% per euro 241,50= per un totale di euro 6.279,00= su cui IVA al 22% per euro 1.381,38)”; - che con tale precetto aveva Parte_1
intimato all'opponente dott. in solido con il Rag. , il pagamento CP_1 Per_1
2 della somma di euro 18.702,41, nonché allo stesso opponente Dott. CP_1
ed alla Sig.ra in solido con il Rag. e Controparte_2 Per_1 CP_3
il pagamento della somma di euro 8.441,89; che il titolo sul quale si
[...]
fondava il credito ceduto al procedente (sentenza n. 1716/2017) era stato oggetto di impugnazione presso la Corte d'Appello di Milano.
Ha rappresentato che l'IVA, costituendo imposta accessoria all'importo dovuto dalla parte al suo difensore a titolo di spese legali, costituisce certamente somma di cui la parte vittoriosa ha diritto al rimborso ad opera del soccombente;
- che, tuttavia, per principio pacifico e consolidato in giurisprudenza, laddove l'IVA possa essere portata in detrazione direttamente dalla parte vittoriosa, che pertanto non sopporta per la stessa alcun costo, l'imposta non può essere addebitata al debitore, “poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro”
(Cass. Civ. n. 13659/2012); - che, quindi, in tanto l'IVA può ritenersi effettivamente dovuta dalla parte soccombente, in quanto la parte vittoriosa non abbia, per le sue condizioni o qualità personali (specificamente nelle ipotesi in cui sia titolare di partita IVA) la possibilità di altrimenti scaricarla o detrarla;
- che deputato a tale accertamento è il giudice dell'esecuzione, non quello della cognizione;
- che nella specie parte vittoriosa era l'avv. Davide
IE, soggetto passivo di IVA, che può provvedere direttamente alla detrazione dell'imposta da corrispondere al proprio difensore nel giudizio,
Avv. Luca Ceriello;
- che l'entità del credito ceduto dall'avv. Davide
IE al dott. non poteva essere diversa, dal momento che Parte_1
il trasferimento in capo al cessionario riguardava soltanto Parte_1
l'importo del credito già venuto ad esistenza in capo all'avv. Davide IE
(senza IVA) e la modifica del soggetto a mezzo della cessione non può comportare una variazione nell'ammontare del credito;
- che così come il credito dell'avv. non poteva comprendere il rimborso dell'IVA, Pt_1
parimenti il credito intimato dal cessionario non poteva Parte_1
comprendere tale importo.
3 L'opposto sig. costituendosi in giudizio, ha contestato la Parte_1
fondatezza della tesi sostenuta dall'opponente circa la non addebitabilità dell'IVA, a tal fine rilevando: 1) che la cessione del credito era di data anteriore alla sentenza e (2) che la fattura sarebbe stata emessa in favore del dr non titolare di partita iva, in quanto lavoratore dipendente. Parte_1
Con sentenza n. 4 del 2019, pubblicata il 2.1.2019, il Tribunale di Bergamo, accogliendo l'opposizione a precetto svolta da , dichiarava la CP_1
nullità del precetto, notificatogli da e condannava Parte_1
quest'ultimo al pagamento delle spese di lite.
L'accoglimento era determinato dalla riforma della sentenza del Tribunale di
Monza n. 1716/2017, intervenuta con la sentenza n. 2850/2018 della Corte
d'Appello di Milano.
Il Tribunale, infatti, riteneva che fosse venuto meno il titolo esecutivo sulla base del quale era stata intrapresa l'esecuzione. promuoveva appello dinnanzi alla Corte d'Appello di Parte_1
Brescia, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con rigetto dell'opposizione a precetto perché infondata e con condanna delle parti costituite al risarcimento del danno da lite temeraria, oltre a rifusione delle spese di lite.
La Corte accoglieva, innanzitutto, l'eccezione di inammissibilità della variazione della domanda introdotta in comparsa conclusionale da parte dell'appellante, “avendo detto atto funzione illustrativa, non assertiva, e non potendosi ritenere la richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere quale equipollente ad una dichiarazione abdicativa o comunque recante implicito abbandono delle precedenti richieste”.
La Corte riteneva che “la riforma della sentenza di primo grado la cui esecuzione era stata preannunciata con l'atto di precetto opposto” avesse
“determinato pertanto la caducazione del titolo esecutivo ivi richiamato, e del tutto legittimamente il giudice dell'opposizione ex art.615 cpc”, aveva
“rilevato d'ufficio tale circostanza, che aveva irrimediabilmente pregiudicato lo stesso possibile esercizio dell'azione esecutiva sulla base del titolo
4 giudiziale invocato, ormai definitivamente posto nel nulla”.
La Corte d'Appello, rilevava altresì che “al rilievo d'ufficio dell'intervenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale invocato con l'atto di precetto a fondamento della prospettata esecuzione forzata” era “conseguito l'assorbimento dell'esame della questione posta circa il diritto di procedere ad esecuzione forzata anche con riferimento all'IVA, non più necessario dato che il titolo stesso, e con esso la statuizione di condanna ivi contemplata”, era “venuto meno nel suo insieme”.
La Corte rilevava, infine, per quello che rileva, in questa sede, che nel quadro dell'opposizione l'opponente “aveva fatto chiaro riferimento alla già proposta impugnazione della sentenza costituente titolo esecutivo ed alla richiesta di sospensione della relativa esecutività già in tal sede sollevata, per concludere chiedendo dichiararsi nullo e di nessun effetto il precetto di pagamento, senza alcuna limitazione al solo importo relativo all'IVA”.
IE UI promuoveva ricorso per Cassazione.
Con ordinanza n. 6124/2024, pubblicata il 7.3.24, la Corte di cassazione cassava la sentenza della Corte d'Appello di Brescia, con rinvio alla medesima Corte anche per quanto riguarda la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La Suprema Corte rilevava che la decisione del Tribunale fosse, in diritto, “in manifesto contrasto con i principi affermati, anche a Sezioni Unite”, secondo i quali «in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione» (Cass., Sez. U,
Sentenza n. 25478 del 21/09/2021”.
La Corte rappresentava che, nella motivazione di tale pronuncia, era stato
5 chiarito che “in base al principio della domanda, così come non è mai ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa
– neanche laddove si tratti della radicale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della sopravvenuta definitiva e incontestata caducazione dello stesso – tanto meno è possibile l'accoglimento dell'opposizione per motivi diversi da quelli avanzati dalla parte opponente con l'originario ricorso proposto al giudice dell'esecuzione”.
Ribadiva, quindi, che, “secondo i principi di diritto affermati dalle Sezioni
Unite, infatti, anche in caso di pacifica e definitiva sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, l'opposizione già proposta per altri e diversi motivi non può affatto trovare accoglimento, ma va esclusivamente dichiarata cessata la materia del contendere, con regolazione delle spese di lite sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale”.
Secondo la Corte era stata “la stessa corte d'appello” ad aver dato atto “nella sentenza impugnata, che in sede di gravame l'opposto appellante aveva dedotto la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per avere il giudice di primo grado, tra l'altro, deciso la controversia sulla base di una ragione (la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo) diversa da quelle poste a base dell'opposizione (con la quale era stata contestata esclusivamente la debenza dell'IVA sulle spese oggetto di intimazione)”.
Secondo la Corte, “tanto avrebbe dovuto essere ritenuto senz'altro sufficiente per l'accoglimento dell'appello del dal momento che con l'indicata Pt_1
censura l'appellante aveva certamente colto e denunziato il vizio della decisione di primo grado”. Secondo la Corte, quindi, “da una parte, risulta manifestamente contraddittoria sul piano logico, prima ancora che erronea in diritto, l'affermazione della corte di appello secondo la quale con l'atto d'appello non sarebbe stata avanzata una specifica e argomentata censura in relazione alla ratio decidendi alla base della statuizione di primo grado, mentre, dall'altra parte, è del tutto irrilevante, una volta chiarito che l'appellante aveva denunciato l'effettivo vizio della decisione impugnata, che
6 la conseguente richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere fosse stata dallo stesso dettagliatamente specificata solo in sede di comparsa conclusionale, trattandosi di una conclusione che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto comunque autonomamente trarre e di una statuizione che spettava certamente ad esso adottare, quale formula definitoria del giudizio, in applicazione dei principi di diritto processuale sopra esposti, una volta annullata l'erronea decisione del giudice di primo grado, in accoglimento delle fondate censure avanzate dall'appellante avverso la medesima, senza neanche che fosse necessaria una specifica richiesta in tal senso delle parti”.
Secondo la Corte di cassazione, inoltre, “anche l'effettivo oggetto dell'originaria opposizione” risultava erroneamente individuato dalla corte d'appello. Le stesse conclusioni dell'atto di opposizione, di dichiarazione di nullità dell'atto di precetto (senza specifica limitazione al solo importo relativo all'IVA), essendo stata espressamente ricollegata la nullità, dallo stesso opponente, ai «motivi di cui in narrativa», avrebbero certamente dovuto essere intese come un delimitazione dell'oggetto della sua domanda alle contestazioni in concreto svolte nell'opposizione”
Secondo la Corte, infine “alla corretta formula definitoria del giudizio conseguente alla sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo posto a base dell'atto di precetto opposto, di cessazione della materia del contendere, avrebbe poi dovuto far seguito, coerentemente, la valutazione dei motivi dell'opposizione, ai soli fini della decisione sulle spese processuali, in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, valutazione che” risultava “invece del tutto omessa dalla corte territoriale”.
riassumeva il giudizio dinnanzi alla Corte d'Appello. Controparte_4
Nel merito e delimitando le deduzioni al solo importo relativo all'IVA sosteneva che le argomentazioni di controparte avrebbero potuto essere corrette solo se l'avv. fosse stato effettivamente in grado di dedurre Pt_1
l'IVA delle fatture in acquisto.
Rappresentava, valendosi del documento 9, che l'avv. aveva optato Pt_1
7 per il regime forfettario e come tale non potesse dedurre l'IVA.
Sosteneva che, erroneamente, era stata dichiarata la nullità dell'intero precetto e che al massimo vi era solo una nullità parziale, relativo proprio all'importo IVA.
Chiedeva, infine, l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. ai danni di controparte.
Si costituiva il convenuto in opposizione il quale concludeva come da conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 16 ottobre 2024, la Corte, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5 febbraio 2024.
A tale udienza, anch'essa svoltasi in modalità cartolari, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, innanzitutto, premesso che nel giudizio di rinvio ai sensi degli artt. 384 e
394 c.p.c., la Corte d'Appello è vincolata in relazione al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, non potendosene, quindi, discostare.
Nel nostro caso il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte è quello stabilito dalle Sezioni unite n. 25478 del 21/09/2021 secondo cui «in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione».
La Corte ha, quindi, ribadito, quindi, che “secondo i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite, infatti, anche in caso di pacifica e definitiva sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, l'opposizione già proposta per altri e diversi motivi non può affatto trovare accoglimento, ma va esclusivamente dichiarata cessata la materia del contendere, con regolazione
8 delle spese di lite sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale”.
La Corte rilevava, altresì, che era stata “la stessa corte d'appello” ad aver dato atto “nella sentenza impugnata, che in sede di gravame l'opposto appellante aveva dedotto la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per avere il giudice di primo grado, tra l'altro, deciso la controversia sulla base di una ragione (la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo) diversa da quelle poste a base dell'opposizione (con la quale era stata contestata esclusivamente la debenza dell'IVA sulle spese oggetto di intimazione)”.
Secondo la Corte, “tanto avrebbe dovuto essere ritenuto senz'altro sufficiente per l'accoglimento dell'appello del dal momento che con l'indicata Pt_1
censura l'appellante aveva certamente colto e denunziato il vizio della decisione di primo grado”.
Alla luce del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza sopra indicata, tenuto conto che pacificamente la sentenza del
Tribunale di Milano ha riformato la sentenza del Tribunale di Monza su cui si fondava il precetto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E', quindi, preclusa ogni altra pronuncia richiesta dalle parti quanto alla sorte del precetto opposto.
Non ricorrono, inoltre, dato l'esito del giudizio, i presupposti per affermare la responsabilità aggravata di parte appellata.
Vanno adesso liquidate le spese, anche del giudizio di legittimità, sulla base del principio della soccombenza virtuale.
La Corte intende, innanzitutto, fare propria l'osservazione della Corte di cassazione secondo cui l'oggetto dell'opposizione va individuato avendo riguardo alle contestazioni in concreto svolte nell'opposizione.
L'oggetto della contestazione era limitato all'importo IVA indicato quale accessorio delle spese di lite liquidate dal Tribunale di Monza.
Va, al riguardo, ricordato che, in tema di spese processuali, grava sulla parte soccombente, condannata al relativo pagamento, l'onere della
9 prova che la parte vittoriosa è un soggetto IVA e che può, pertanto, rivalersi del tributo in questione, a meno che la stessa non lo riconosca.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 2818 del 30/01/2024.
La Corte ha altresì precisato che l'avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'Iva che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla. Invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro.Sez. 2, Sentenza n. 2474 del 21/02/2012 (Rv. 621951 - 01).
Ora, nell'ambito del giudizio conclusosi dinnanzi al Tribunale di Monza con la sentenza 1716/2017, UI IE era difeso dall'avv. Ceriello Luca.
E' pacifico in causa che UI IE svolgesse la professione di avvocato ed era, quindi, legittimato a detrarre l'IVA senza che possa rilevare il documento 9 prodotto dall'attore in sede di riassunzione, e quindi tardivamente.
Su queste basi l'opposizione, al momento della sua proposizione, era fondata.
Tenuto conto dell'oggetto dell'opposizione come delimitato anche alla luce delle osservazioni della Suprema Corte, è soccombente e va, Parte_1
pertanto condannato a rifondere a le spese di lite tutti i gradi CP_1
di giudizio, facendo riferimento allo scaglione 1.101 – 5.201 euro (DM 55/14
e successive modifiche), in considerazione dell'importo IVA dedotto in giudizio, pari a euro 1.381,38. Con riguardo ai parametri, per il giudizio di primo e secondo grado nonché il presente giudizio di rinvio, si considerano i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per quella istruttoria, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Per il giudizio di legittimità si considerano i valori medi per tutte le fasi processuali.
10 Tenuto conto delle domande restitutorie svolte dall'attore in riassunzione con riguardo agli importi corrisposti a titolo di spese legali per il primo e secondo grado, il convenuto in riassunzione va condannato a restituire all'attore in riassunzione quanto eventualmente corrispostogli in eccesso rispetto a quanto liquidato a suo favore in questa sede.
PQM
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio riassunto a seguito dell'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di cassazione n.
6196/2024, pubblicata il 7.3.24, in riforma della sentenza del Tribunale di
Bergamo 4/2019, pubblicata il 2.1.2019, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 CP_1
liquidate come segue:
per il giudizio di primo grado € 405,00 per la fase di studio, € 405,00 per la fase introduttiva, €567,00 per la fase di trattazione ed € 810,00 per la fase decisoria, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge;
per il giudizio di secondo grado € 510,00 per la fase di studio, € 510,00 per la fase introduttiva, € 662,00 per la fase di trattazione ed € 810 per la fase decisoria, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge;
per il giudizio di legittimità € 675,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 370,00 per la fase decisoria, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge;
per il giudizio di rinvio € 510,00 per la fase di studio, € 510,00 per la fase introduttiva, € 662,00 per la fase di trattazione ed € 810 per la fase decisoria, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
Condanna a restituire a quanto da questi CP_1 Parte_1
eventualmente corrispostogli in eccesso, a titolo di spese legali per il giudizio di primo e secondo grado, rispetto a quanto liquidato in questa sede.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Michele Stagno Cesare Massetti
11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 579/24
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 579/24G. promossa con atto di citazione in riassunzione e posta in decisione all'udienza collegiale del 05/02/2025
d a
con il patrocinio degli Avv. PALMIERI GUIDO e Parte_1
OGGETTO:
Parte_2
Opposizione a precetto Attore in riassunzione (art. 615, l' comma c o n t r o c.p.c.)
con il patrocinio dell'avv. STEVENAZZI ELISA CP_1
Convenuto in riassunzione
CONCLUSIONI
Dell'attore in riassunzione:
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis: NEL MERITO: - respingersi l'opposizione a precetto in quanto infondata;
- condannare
[...]
al risarcimento del danno da lite temeraria ex art 96 cpc. - CP_1
condannare alla restituzione delle somme pagate in forza CP_1 della soccombenza sancito nella sentenza di primo grado pari a € 5.923,36 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal pagamento al saldo, e al rimborso del contributo unificato per € 147,00 ed € 27,00 come marca iscrizione, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal pagamento,
1 rispettivamente in data 18.1.2019 e 15.2.2019, fino all'effettivo rimborso. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA del giudizio di primo grado, del giudizio di appello, del giudizio avanti alla Corte di Cassazione e anche del presente giudizio di rinvio
Del convenuto in riassunzione:
- preso atto dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6196/2024 e dichiarata cessata la materia del contendere conseguente alla rilevata sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo posto a base dell'atto di precetto opposto, ai fini della valutazione della c.d. soccombenza virtuale: - ritenere fondata la domanda di nullità del precetto di pagamento per tutti i motivi dedotti in giudizio dall'opponente - con vittoria di CP_1
spese e competenze per tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il giudizio di
Cassazione e la refusione della tassa di registrazione della sentenza di primo grado oltre interessi dal 20/01/2020, con rigetto della richiesta ripetizione degli importi già corrisposti in favore del dott. dal dott. CP_1
e della richiesta condanna ex art. 96 c.p.c. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto CP_1
notificatogli in data 30.6.2017 da parte di . Parte_1
Ha rappresentato che, in data 30/06/2017, il convenuto gli ha Parte_1
notificato atto di precetto unitamente alla sentenza provvisoriamente esecutiva n. 1716/2017 emessa dal Tribunale di Monza in data 18/05/2017; - che, con l'atto di precetto, il procedente si era affermato Parte_1 creditore, in forza di cessione del credito a firma dell'avv. Davide IE, delle somme liquidate nella detta sentenza, maggiorate dell'importo di euro
“1.464,26= a titolo di IVA di cui euro 1.381,38= sui compensi liquidati in sentenza per euro 5.250,00= (euro 5.250,00=, oltre 15% per euro 787.50, oltre C.p.A. 4% per euro 241,50= per un totale di euro 6.279,00= su cui IVA al 22% per euro 1.381,38)”; - che con tale precetto aveva Parte_1
intimato all'opponente dott. in solido con il Rag. , il pagamento CP_1 Per_1
2 della somma di euro 18.702,41, nonché allo stesso opponente Dott. CP_1
ed alla Sig.ra in solido con il Rag. e Controparte_2 Per_1 CP_3
il pagamento della somma di euro 8.441,89; che il titolo sul quale si
[...]
fondava il credito ceduto al procedente (sentenza n. 1716/2017) era stato oggetto di impugnazione presso la Corte d'Appello di Milano.
Ha rappresentato che l'IVA, costituendo imposta accessoria all'importo dovuto dalla parte al suo difensore a titolo di spese legali, costituisce certamente somma di cui la parte vittoriosa ha diritto al rimborso ad opera del soccombente;
- che, tuttavia, per principio pacifico e consolidato in giurisprudenza, laddove l'IVA possa essere portata in detrazione direttamente dalla parte vittoriosa, che pertanto non sopporta per la stessa alcun costo, l'imposta non può essere addebitata al debitore, “poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro”
(Cass. Civ. n. 13659/2012); - che, quindi, in tanto l'IVA può ritenersi effettivamente dovuta dalla parte soccombente, in quanto la parte vittoriosa non abbia, per le sue condizioni o qualità personali (specificamente nelle ipotesi in cui sia titolare di partita IVA) la possibilità di altrimenti scaricarla o detrarla;
- che deputato a tale accertamento è il giudice dell'esecuzione, non quello della cognizione;
- che nella specie parte vittoriosa era l'avv. Davide
IE, soggetto passivo di IVA, che può provvedere direttamente alla detrazione dell'imposta da corrispondere al proprio difensore nel giudizio,
Avv. Luca Ceriello;
- che l'entità del credito ceduto dall'avv. Davide
IE al dott. non poteva essere diversa, dal momento che Parte_1
il trasferimento in capo al cessionario riguardava soltanto Parte_1
l'importo del credito già venuto ad esistenza in capo all'avv. Davide IE
(senza IVA) e la modifica del soggetto a mezzo della cessione non può comportare una variazione nell'ammontare del credito;
- che così come il credito dell'avv. non poteva comprendere il rimborso dell'IVA, Pt_1
parimenti il credito intimato dal cessionario non poteva Parte_1
comprendere tale importo.
3 L'opposto sig. costituendosi in giudizio, ha contestato la Parte_1
fondatezza della tesi sostenuta dall'opponente circa la non addebitabilità dell'IVA, a tal fine rilevando: 1) che la cessione del credito era di data anteriore alla sentenza e (2) che la fattura sarebbe stata emessa in favore del dr non titolare di partita iva, in quanto lavoratore dipendente. Parte_1
Con sentenza n. 4 del 2019, pubblicata il 2.1.2019, il Tribunale di Bergamo, accogliendo l'opposizione a precetto svolta da , dichiarava la CP_1
nullità del precetto, notificatogli da e condannava Parte_1
quest'ultimo al pagamento delle spese di lite.
L'accoglimento era determinato dalla riforma della sentenza del Tribunale di
Monza n. 1716/2017, intervenuta con la sentenza n. 2850/2018 della Corte
d'Appello di Milano.
Il Tribunale, infatti, riteneva che fosse venuto meno il titolo esecutivo sulla base del quale era stata intrapresa l'esecuzione. promuoveva appello dinnanzi alla Corte d'Appello di Parte_1
Brescia, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con rigetto dell'opposizione a precetto perché infondata e con condanna delle parti costituite al risarcimento del danno da lite temeraria, oltre a rifusione delle spese di lite.
La Corte accoglieva, innanzitutto, l'eccezione di inammissibilità della variazione della domanda introdotta in comparsa conclusionale da parte dell'appellante, “avendo detto atto funzione illustrativa, non assertiva, e non potendosi ritenere la richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere quale equipollente ad una dichiarazione abdicativa o comunque recante implicito abbandono delle precedenti richieste”.
La Corte riteneva che “la riforma della sentenza di primo grado la cui esecuzione era stata preannunciata con l'atto di precetto opposto” avesse
“determinato pertanto la caducazione del titolo esecutivo ivi richiamato, e del tutto legittimamente il giudice dell'opposizione ex art.615 cpc”, aveva
“rilevato d'ufficio tale circostanza, che aveva irrimediabilmente pregiudicato lo stesso possibile esercizio dell'azione esecutiva sulla base del titolo
4 giudiziale invocato, ormai definitivamente posto nel nulla”.
La Corte d'Appello, rilevava altresì che “al rilievo d'ufficio dell'intervenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale invocato con l'atto di precetto a fondamento della prospettata esecuzione forzata” era “conseguito l'assorbimento dell'esame della questione posta circa il diritto di procedere ad esecuzione forzata anche con riferimento all'IVA, non più necessario dato che il titolo stesso, e con esso la statuizione di condanna ivi contemplata”, era “venuto meno nel suo insieme”.
La Corte rilevava, infine, per quello che rileva, in questa sede, che nel quadro dell'opposizione l'opponente “aveva fatto chiaro riferimento alla già proposta impugnazione della sentenza costituente titolo esecutivo ed alla richiesta di sospensione della relativa esecutività già in tal sede sollevata, per concludere chiedendo dichiararsi nullo e di nessun effetto il precetto di pagamento, senza alcuna limitazione al solo importo relativo all'IVA”.
IE UI promuoveva ricorso per Cassazione.
Con ordinanza n. 6124/2024, pubblicata il 7.3.24, la Corte di cassazione cassava la sentenza della Corte d'Appello di Brescia, con rinvio alla medesima Corte anche per quanto riguarda la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La Suprema Corte rilevava che la decisione del Tribunale fosse, in diritto, “in manifesto contrasto con i principi affermati, anche a Sezioni Unite”, secondo i quali «in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione» (Cass., Sez. U,
Sentenza n. 25478 del 21/09/2021”.
La Corte rappresentava che, nella motivazione di tale pronuncia, era stato
5 chiarito che “in base al principio della domanda, così come non è mai ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa
– neanche laddove si tratti della radicale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della sopravvenuta definitiva e incontestata caducazione dello stesso – tanto meno è possibile l'accoglimento dell'opposizione per motivi diversi da quelli avanzati dalla parte opponente con l'originario ricorso proposto al giudice dell'esecuzione”.
Ribadiva, quindi, che, “secondo i principi di diritto affermati dalle Sezioni
Unite, infatti, anche in caso di pacifica e definitiva sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, l'opposizione già proposta per altri e diversi motivi non può affatto trovare accoglimento, ma va esclusivamente dichiarata cessata la materia del contendere, con regolazione delle spese di lite sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale”.
Secondo la Corte era stata “la stessa corte d'appello” ad aver dato atto “nella sentenza impugnata, che in sede di gravame l'opposto appellante aveva dedotto la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per avere il giudice di primo grado, tra l'altro, deciso la controversia sulla base di una ragione (la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo) diversa da quelle poste a base dell'opposizione (con la quale era stata contestata esclusivamente la debenza dell'IVA sulle spese oggetto di intimazione)”.
Secondo la Corte, “tanto avrebbe dovuto essere ritenuto senz'altro sufficiente per l'accoglimento dell'appello del dal momento che con l'indicata Pt_1
censura l'appellante aveva certamente colto e denunziato il vizio della decisione di primo grado”. Secondo la Corte, quindi, “da una parte, risulta manifestamente contraddittoria sul piano logico, prima ancora che erronea in diritto, l'affermazione della corte di appello secondo la quale con l'atto d'appello non sarebbe stata avanzata una specifica e argomentata censura in relazione alla ratio decidendi alla base della statuizione di primo grado, mentre, dall'altra parte, è del tutto irrilevante, una volta chiarito che l'appellante aveva denunciato l'effettivo vizio della decisione impugnata, che
6 la conseguente richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere fosse stata dallo stesso dettagliatamente specificata solo in sede di comparsa conclusionale, trattandosi di una conclusione che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto comunque autonomamente trarre e di una statuizione che spettava certamente ad esso adottare, quale formula definitoria del giudizio, in applicazione dei principi di diritto processuale sopra esposti, una volta annullata l'erronea decisione del giudice di primo grado, in accoglimento delle fondate censure avanzate dall'appellante avverso la medesima, senza neanche che fosse necessaria una specifica richiesta in tal senso delle parti”.
Secondo la Corte di cassazione, inoltre, “anche l'effettivo oggetto dell'originaria opposizione” risultava erroneamente individuato dalla corte d'appello. Le stesse conclusioni dell'atto di opposizione, di dichiarazione di nullità dell'atto di precetto (senza specifica limitazione al solo importo relativo all'IVA), essendo stata espressamente ricollegata la nullità, dallo stesso opponente, ai «motivi di cui in narrativa», avrebbero certamente dovuto essere intese come un delimitazione dell'oggetto della sua domanda alle contestazioni in concreto svolte nell'opposizione”
Secondo la Corte, infine “alla corretta formula definitoria del giudizio conseguente alla sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo posto a base dell'atto di precetto opposto, di cessazione della materia del contendere, avrebbe poi dovuto far seguito, coerentemente, la valutazione dei motivi dell'opposizione, ai soli fini della decisione sulle spese processuali, in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, valutazione che” risultava “invece del tutto omessa dalla corte territoriale”.
riassumeva il giudizio dinnanzi alla Corte d'Appello. Controparte_4
Nel merito e delimitando le deduzioni al solo importo relativo all'IVA sosteneva che le argomentazioni di controparte avrebbero potuto essere corrette solo se l'avv. fosse stato effettivamente in grado di dedurre Pt_1
l'IVA delle fatture in acquisto.
Rappresentava, valendosi del documento 9, che l'avv. aveva optato Pt_1
7 per il regime forfettario e come tale non potesse dedurre l'IVA.
Sosteneva che, erroneamente, era stata dichiarata la nullità dell'intero precetto e che al massimo vi era solo una nullità parziale, relativo proprio all'importo IVA.
Chiedeva, infine, l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. ai danni di controparte.
Si costituiva il convenuto in opposizione il quale concludeva come da conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 16 ottobre 2024, la Corte, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5 febbraio 2024.
A tale udienza, anch'essa svoltasi in modalità cartolari, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, innanzitutto, premesso che nel giudizio di rinvio ai sensi degli artt. 384 e
394 c.p.c., la Corte d'Appello è vincolata in relazione al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, non potendosene, quindi, discostare.
Nel nostro caso il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte è quello stabilito dalle Sezioni unite n. 25478 del 21/09/2021 secondo cui «in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione».
La Corte ha, quindi, ribadito, quindi, che “secondo i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite, infatti, anche in caso di pacifica e definitiva sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, l'opposizione già proposta per altri e diversi motivi non può affatto trovare accoglimento, ma va esclusivamente dichiarata cessata la materia del contendere, con regolazione
8 delle spese di lite sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale”.
La Corte rilevava, altresì, che era stata “la stessa corte d'appello” ad aver dato atto “nella sentenza impugnata, che in sede di gravame l'opposto appellante aveva dedotto la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per avere il giudice di primo grado, tra l'altro, deciso la controversia sulla base di una ragione (la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo) diversa da quelle poste a base dell'opposizione (con la quale era stata contestata esclusivamente la debenza dell'IVA sulle spese oggetto di intimazione)”.
Secondo la Corte, “tanto avrebbe dovuto essere ritenuto senz'altro sufficiente per l'accoglimento dell'appello del dal momento che con l'indicata Pt_1
censura l'appellante aveva certamente colto e denunziato il vizio della decisione di primo grado”.
Alla luce del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza sopra indicata, tenuto conto che pacificamente la sentenza del
Tribunale di Milano ha riformato la sentenza del Tribunale di Monza su cui si fondava il precetto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E', quindi, preclusa ogni altra pronuncia richiesta dalle parti quanto alla sorte del precetto opposto.
Non ricorrono, inoltre, dato l'esito del giudizio, i presupposti per affermare la responsabilità aggravata di parte appellata.
Vanno adesso liquidate le spese, anche del giudizio di legittimità, sulla base del principio della soccombenza virtuale.
La Corte intende, innanzitutto, fare propria l'osservazione della Corte di cassazione secondo cui l'oggetto dell'opposizione va individuato avendo riguardo alle contestazioni in concreto svolte nell'opposizione.
L'oggetto della contestazione era limitato all'importo IVA indicato quale accessorio delle spese di lite liquidate dal Tribunale di Monza.
Va, al riguardo, ricordato che, in tema di spese processuali, grava sulla parte soccombente, condannata al relativo pagamento, l'onere della
9 prova che la parte vittoriosa è un soggetto IVA e che può, pertanto, rivalersi del tributo in questione, a meno che la stessa non lo riconosca.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 2818 del 30/01/2024.
La Corte ha altresì precisato che l'avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'Iva che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla. Invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro.Sez. 2, Sentenza n. 2474 del 21/02/2012 (Rv. 621951 - 01).
Ora, nell'ambito del giudizio conclusosi dinnanzi al Tribunale di Monza con la sentenza 1716/2017, UI IE era difeso dall'avv. Ceriello Luca.
E' pacifico in causa che UI IE svolgesse la professione di avvocato ed era, quindi, legittimato a detrarre l'IVA senza che possa rilevare il documento 9 prodotto dall'attore in sede di riassunzione, e quindi tardivamente.
Su queste basi l'opposizione, al momento della sua proposizione, era fondata.
Tenuto conto dell'oggetto dell'opposizione come delimitato anche alla luce delle osservazioni della Suprema Corte, è soccombente e va, Parte_1
pertanto condannato a rifondere a le spese di lite tutti i gradi CP_1
di giudizio, facendo riferimento allo scaglione 1.101 – 5.201 euro (DM 55/14
e successive modifiche), in considerazione dell'importo IVA dedotto in giudizio, pari a euro 1.381,38. Con riguardo ai parametri, per il giudizio di primo e secondo grado nonché il presente giudizio di rinvio, si considerano i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per quella istruttoria, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Per il giudizio di legittimità si considerano i valori medi per tutte le fasi processuali.
10 Tenuto conto delle domande restitutorie svolte dall'attore in riassunzione con riguardo agli importi corrisposti a titolo di spese legali per il primo e secondo grado, il convenuto in riassunzione va condannato a restituire all'attore in riassunzione quanto eventualmente corrispostogli in eccesso rispetto a quanto liquidato a suo favore in questa sede.
PQM
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio riassunto a seguito dell'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di cassazione n.
6196/2024, pubblicata il 7.3.24, in riforma della sentenza del Tribunale di
Bergamo 4/2019, pubblicata il 2.1.2019, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 CP_1
liquidate come segue:
per il giudizio di primo grado € 405,00 per la fase di studio, € 405,00 per la fase introduttiva, €567,00 per la fase di trattazione ed € 810,00 per la fase decisoria, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge;
per il giudizio di secondo grado € 510,00 per la fase di studio, € 510,00 per la fase introduttiva, € 662,00 per la fase di trattazione ed € 810 per la fase decisoria, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge;
per il giudizio di legittimità € 675,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 370,00 per la fase decisoria, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge;
per il giudizio di rinvio € 510,00 per la fase di studio, € 510,00 per la fase introduttiva, € 662,00 per la fase di trattazione ed € 810 per la fase decisoria, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
Condanna a restituire a quanto da questi CP_1 Parte_1
eventualmente corrispostogli in eccesso, a titolo di spese legali per il giudizio di primo e secondo grado, rispetto a quanto liquidato in questa sede.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Michele Stagno Cesare Massetti
11