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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 31/10/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 472/2025 C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Collegio riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore dott.ssa Martina DI FONZO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 472/25 R.G. ed iniziato con ricorso depositato in data 19.05.2025 da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in Cappadocia (AQ), frazione TR Liri, alla Via Ignazio Silone 21, int. 9; rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Annalisa Candeloro presso il cui studio in Avezzano, in via XX Settembre 74 elegge domicilio;
- ricorrente -
CONTRO
c.f. ), nato ad [...] il [...] ed ivi res.te Controparte_1 C.F._2 in via Ignazio Silone n. 21 int. 9, rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Guarino, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato nello studio professionale di quest'ultima sito in Roma, Lungotevere Flaminio n. 22;
- resistente – con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
(come da condizioni confermate nel verbale di udienza del 15.10.2025):
“1) Il Signor e la Signora vivranno separati Controparte_1 Parte_1 con l'obbligo del mutuo rispetto reciproco, inoltre si impegnano a crescere ed educare il 1 figlio di anni 17 con equilibrio, affinché provi analogo sentimento di affetto e di Per_1
stima nei confronti di entrambi i genitori;
2) La Signora si impegna a rimettere eventuali querele presentate Parte_1
nei confronti del marito il quale a sua volta si impegna a chiudere Controparte_1
la Società DGA Costruzioni;
3) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ai genitori e da entrambi sarà Per_1
esercitata la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare, sita in TR Liri alla Via Ignazio Silone n. 31, che viene assegnata a Parte_1
4) I genitori assumeranno quindi di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità ed inclinazioni naturali del figlio, salvo per quanto attiene agli affari di ordinaria amministrazione, per cui ciascun genitore potrà decidere secondo i tempi di permanenza del figlio presso di loro;
5) Il Signor si impegna a versare il mantenimento euro 400,00 per il figlio CP_1
fino a quando non sarà economicamente autosufficiente, oltre le spese Per_1
straordinarie al 100% fino a quando la moglie non si rende autonoma, allorquando concorreranno in egual misura al 50%. Le somme, soggette a rivalutazione ISTAT come per legge, saranno versate entro il giorno 5 di ogni mese a Parte_1
mediante accredito sulla carta Postepay evolution alla stessa intestata IBAN
[...];
Le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito esclusivamente dalla Signora
Parte_1
6) Il Signor si impegna a versare un contributo per il mantenimento della CP_1
moglie Signora di euro 300,00, limitatamente nel tempo e per un Parte_1
massimo di due anni, tempo in cui la moglie si impegnerà a reperire un lavoro adeguato alle sue esigenze economiche. Tali somme, soggette a rivalutazione ISTAT come per legge, saranno versate entro il giorno 5 di ogni mese a secondo le Parte_1
modalità del punto che precede;
7) Le rate condominiali della casa familiare saranno versate dal Signor per CP_1
i prossimi due anni mentre, le utenze di acqua / rifiuti /luce/ gas saranno a carico della che ne usufruisce;
Parte_1
8) I diritti di visita padre-figlio potranno essere concordati liberamente, avendo il figlio oramai 17 anni, in ogni caso, garantendo week end alternati presso il padre, 15 giorni
2 durante le ferie estive anche non continuativi;
7 giorni durante le vacanze natalizie e 2 giorni durante quelle pasquali. Durante i giorni che il figlio è presso il padre, la Signora potrà chiamare il figlio una volta al giorno in orario concordato e verrà Parte_1
disattivato il GPS del telefono del figlio quando sta con il padre, essendo sotto la tutela del genitore.
9) Il figlio potrà liberamente frequentare il padre e se lo vorrà condividere del Per_1
tempo con il padre e con la nuova compagna del;
CP_1
10) Le parti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto per il figlio minore
; Persona_2
11) Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali del figlio ed esonerano il Presidente dall'ascolto dello stesso;
12) Spese di lite integralmente compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 19.05.2025 , deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il sig. in data 06/08/2005 nel Comune di Controparte_1
FI (AQ), ha adito l'intestatario tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: assegnazione casa coniugale a se stessa, affido condiviso del minore e collocamento di quest'ultimo presso la madre, contributo di mantenimento a carico del padre a favore del figlio di euro 400,00 ( quattrocento/00) mensili con spese straordinarie al 100% a carico del sig. ed un contributo a carico di quest'ultimo a favore della moglie di euro 300,00 CP_1
mensili.
Si è costituito in giudizio il sig. il quale ha aderito alla richiesta di Controparte_1 separazione personale, accogliendo le condizioni relative all'affido e collocamento del minore, all'assegnazione della casa coniugale ed al contributo di mantenimento a suo carico a favore del minore di euro 400,00 mensili. Il resistente ha però richiesto nella propria comparsa di costituzione di dividere le spese straordinarie per il figlio al 50% tra le parti e di pagare un contributo di mantenimento per la moglie di euro 300,00 mensili per un massimo di anni due.
All'esito dell'udienza di comparizione celebrata in data 15.10.2025 dinanzi al Giudice istruttore, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni di cui alla separazione, così come indicate nel verbale di udienza e sopra riportate. I difensori hanno, quindi, domandato trattenersi la causa in decisione, senza alcun termine.
Il Giudice, pertanto, ha trattenuto la causa per la decisione del Collegio.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
3 Ed invero, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Devono, pertanto, reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
3. Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate non siano contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico e, altresì, congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti ed al superiore interesse del figlio, le recepisce così come sopra formulate.
4. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ed autorizza gli stessi a vivere separati alle condizioni di cui all'accordo raggiunto
[...] all'udienza del 15.10.2025;
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'affido e al collocamento del figlio minore ed assegnazione della casa familiare:
3) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ai genitori e da entrambi sarà esercitata la Per_1
responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare, sita in
TR Liri alla Via Ignazio Silone n. 31, che viene assegnata a Parte_1
-al diritto di visita paterno:
“8) I diritti di visita padre-figlio potranno essere concordati liberamente, avendo il figlio oramai 17 anni, in ogni caso, garantendo week end alternati presso il padre, 15 giorni durante le ferie estive anche non continuativi;
7 giorni durante le vacanze natalizie e 2 giorni durante quelle pasquali.
Durante i giorni che il figlio è presso il padre, la Signora potrà chiamare il figlio una volta Parte_1
al giorno in orario concordato e verrà disattivato il GPS del telefono del figlio quando sta con il padre, essendo sotto la tutela del genitore.
9) Il figlio potrà liberamente frequentare il padre e se lo vorrà condividere del tempo con il Per_1 padre e con la nuova compagna del;
” CP_1
-all'assegno di mantenimento per il figlio minore:
“5) Il Signor si impegna a versare il mantenimento euro 400,00 per il figlio fino CP_1 Per_1
a quando non sarà economicamente autosufficiente, oltre le spese straordinarie al 100% fino a quando la moglie non si rende autonoma, allorquando concorreranno in egual misura al 50%. Le somme, soggette a rivalutazione ISTAT come per legge, saranno versate entro il giorno 5 di ogni
4 mese a mediante accredito sulla carta Postepay evolution alla stessa intestata Parte_1
IBAN [...];
Le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito esclusivamente dalla Signora Parte_1
[...]
-all'assegno di mantenimento a favore della sig.ra Parte_1
“6) Il Signor si impegna a versare un contributo per il mantenimento della moglie CP_1
Signora di euro 300,00, limitatamente nel tempo e per un massimo di due anni, Parte_1
tempo in cui la moglie si impegnerà a reperire un lavoro adeguato alle sue esigenze economiche.
Tali somme, soggette a rivalutazione ISTAT come per legge, saranno versate entro il giorno 5 di ogni mese a secondo le modalità del punto che precede;
” Parte_1
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del Comune di FI (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 4, parte II, serie A, anno 2005;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott. Leopoldo Sciarrillo
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Collegio riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore dott.ssa Martina DI FONZO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 472/25 R.G. ed iniziato con ricorso depositato in data 19.05.2025 da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in Cappadocia (AQ), frazione TR Liri, alla Via Ignazio Silone 21, int. 9; rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Annalisa Candeloro presso il cui studio in Avezzano, in via XX Settembre 74 elegge domicilio;
- ricorrente -
CONTRO
c.f. ), nato ad [...] il [...] ed ivi res.te Controparte_1 C.F._2 in via Ignazio Silone n. 21 int. 9, rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Guarino, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato nello studio professionale di quest'ultima sito in Roma, Lungotevere Flaminio n. 22;
- resistente – con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
(come da condizioni confermate nel verbale di udienza del 15.10.2025):
“1) Il Signor e la Signora vivranno separati Controparte_1 Parte_1 con l'obbligo del mutuo rispetto reciproco, inoltre si impegnano a crescere ed educare il 1 figlio di anni 17 con equilibrio, affinché provi analogo sentimento di affetto e di Per_1
stima nei confronti di entrambi i genitori;
2) La Signora si impegna a rimettere eventuali querele presentate Parte_1
nei confronti del marito il quale a sua volta si impegna a chiudere Controparte_1
la Società DGA Costruzioni;
3) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ai genitori e da entrambi sarà Per_1
esercitata la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare, sita in TR Liri alla Via Ignazio Silone n. 31, che viene assegnata a Parte_1
4) I genitori assumeranno quindi di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità ed inclinazioni naturali del figlio, salvo per quanto attiene agli affari di ordinaria amministrazione, per cui ciascun genitore potrà decidere secondo i tempi di permanenza del figlio presso di loro;
5) Il Signor si impegna a versare il mantenimento euro 400,00 per il figlio CP_1
fino a quando non sarà economicamente autosufficiente, oltre le spese Per_1
straordinarie al 100% fino a quando la moglie non si rende autonoma, allorquando concorreranno in egual misura al 50%. Le somme, soggette a rivalutazione ISTAT come per legge, saranno versate entro il giorno 5 di ogni mese a Parte_1
mediante accredito sulla carta Postepay evolution alla stessa intestata IBAN
[...];
Le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito esclusivamente dalla Signora
Parte_1
6) Il Signor si impegna a versare un contributo per il mantenimento della CP_1
moglie Signora di euro 300,00, limitatamente nel tempo e per un Parte_1
massimo di due anni, tempo in cui la moglie si impegnerà a reperire un lavoro adeguato alle sue esigenze economiche. Tali somme, soggette a rivalutazione ISTAT come per legge, saranno versate entro il giorno 5 di ogni mese a secondo le Parte_1
modalità del punto che precede;
7) Le rate condominiali della casa familiare saranno versate dal Signor per CP_1
i prossimi due anni mentre, le utenze di acqua / rifiuti /luce/ gas saranno a carico della che ne usufruisce;
Parte_1
8) I diritti di visita padre-figlio potranno essere concordati liberamente, avendo il figlio oramai 17 anni, in ogni caso, garantendo week end alternati presso il padre, 15 giorni
2 durante le ferie estive anche non continuativi;
7 giorni durante le vacanze natalizie e 2 giorni durante quelle pasquali. Durante i giorni che il figlio è presso il padre, la Signora potrà chiamare il figlio una volta al giorno in orario concordato e verrà Parte_1
disattivato il GPS del telefono del figlio quando sta con il padre, essendo sotto la tutela del genitore.
9) Il figlio potrà liberamente frequentare il padre e se lo vorrà condividere del Per_1
tempo con il padre e con la nuova compagna del;
CP_1
10) Le parti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto per il figlio minore
; Persona_2
11) Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali del figlio ed esonerano il Presidente dall'ascolto dello stesso;
12) Spese di lite integralmente compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 19.05.2025 , deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il sig. in data 06/08/2005 nel Comune di Controparte_1
FI (AQ), ha adito l'intestatario tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: assegnazione casa coniugale a se stessa, affido condiviso del minore e collocamento di quest'ultimo presso la madre, contributo di mantenimento a carico del padre a favore del figlio di euro 400,00 ( quattrocento/00) mensili con spese straordinarie al 100% a carico del sig. ed un contributo a carico di quest'ultimo a favore della moglie di euro 300,00 CP_1
mensili.
Si è costituito in giudizio il sig. il quale ha aderito alla richiesta di Controparte_1 separazione personale, accogliendo le condizioni relative all'affido e collocamento del minore, all'assegnazione della casa coniugale ed al contributo di mantenimento a suo carico a favore del minore di euro 400,00 mensili. Il resistente ha però richiesto nella propria comparsa di costituzione di dividere le spese straordinarie per il figlio al 50% tra le parti e di pagare un contributo di mantenimento per la moglie di euro 300,00 mensili per un massimo di anni due.
All'esito dell'udienza di comparizione celebrata in data 15.10.2025 dinanzi al Giudice istruttore, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni di cui alla separazione, così come indicate nel verbale di udienza e sopra riportate. I difensori hanno, quindi, domandato trattenersi la causa in decisione, senza alcun termine.
Il Giudice, pertanto, ha trattenuto la causa per la decisione del Collegio.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
3 Ed invero, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Devono, pertanto, reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
3. Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate non siano contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico e, altresì, congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti ed al superiore interesse del figlio, le recepisce così come sopra formulate.
4. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ed autorizza gli stessi a vivere separati alle condizioni di cui all'accordo raggiunto
[...] all'udienza del 15.10.2025;
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'affido e al collocamento del figlio minore ed assegnazione della casa familiare:
3) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ai genitori e da entrambi sarà esercitata la Per_1
responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare, sita in
TR Liri alla Via Ignazio Silone n. 31, che viene assegnata a Parte_1
-al diritto di visita paterno:
“8) I diritti di visita padre-figlio potranno essere concordati liberamente, avendo il figlio oramai 17 anni, in ogni caso, garantendo week end alternati presso il padre, 15 giorni durante le ferie estive anche non continuativi;
7 giorni durante le vacanze natalizie e 2 giorni durante quelle pasquali.
Durante i giorni che il figlio è presso il padre, la Signora potrà chiamare il figlio una volta Parte_1
al giorno in orario concordato e verrà disattivato il GPS del telefono del figlio quando sta con il padre, essendo sotto la tutela del genitore.
9) Il figlio potrà liberamente frequentare il padre e se lo vorrà condividere del tempo con il Per_1 padre e con la nuova compagna del;
” CP_1
-all'assegno di mantenimento per il figlio minore:
“5) Il Signor si impegna a versare il mantenimento euro 400,00 per il figlio fino CP_1 Per_1
a quando non sarà economicamente autosufficiente, oltre le spese straordinarie al 100% fino a quando la moglie non si rende autonoma, allorquando concorreranno in egual misura al 50%. Le somme, soggette a rivalutazione ISTAT come per legge, saranno versate entro il giorno 5 di ogni
4 mese a mediante accredito sulla carta Postepay evolution alla stessa intestata Parte_1
IBAN [...];
Le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito esclusivamente dalla Signora Parte_1
[...]
-all'assegno di mantenimento a favore della sig.ra Parte_1
“6) Il Signor si impegna a versare un contributo per il mantenimento della moglie CP_1
Signora di euro 300,00, limitatamente nel tempo e per un massimo di due anni, Parte_1
tempo in cui la moglie si impegnerà a reperire un lavoro adeguato alle sue esigenze economiche.
Tali somme, soggette a rivalutazione ISTAT come per legge, saranno versate entro il giorno 5 di ogni mese a secondo le modalità del punto che precede;
” Parte_1
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del Comune di FI (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 4, parte II, serie A, anno 2005;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott. Leopoldo Sciarrillo
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