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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/11/2025, n. 5012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5012 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. AN MA nella causa civile iscritta al n°797/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to TARANTINO Parte_1
ERASMO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Pizza dei Leoni, n.
49, Palermo
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'avv.to VELARDI FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso la
, sita in VIA MAGGIORE TOSELLI, 5 Controparte_2
PALERMO.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 17/11/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 26/01/2023, convenne Parte_1
in giudizio l' e, avendo premesso: CP_1 di aver prestato servizio presso l'avvocatura distrettuale dell' di Palermo e di CP_1
essere stato trasferito d'ufficio, con provvedimento del Direttore Generale dell'1.02.2013, presso la sede di Ragusa per svolgere in via provvisoria le funzioni di coordinamento periferico dell'ufficio legale in quella sede;
che con successivo provvedimento del 23.04.2013 il Direttore Generale aveva disposto il suo trasferimento presso la sede di Ragusa a decorrere dal 1° maggio 2013;
1 di aver pertanto trasferito la propria residenza presso il comune di Ragusa, ed aver stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo ed un contratto per la fornitura di energia elettrica;
che in data 7.03.2013, per il tramite della direzione Regionale della Sicilia, aveva presentato istanza, supportata dalla documentazione richiesta, per ottenere l'indennità spettante per il trasferimento;
in particolare aveva chiesto che gli venisse corrisposta solamente l'indennità di trasferimento, rinunciando al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio ed all'indennità di trasferta;
che, in assenza di risposta da parte dell'amministrazione, aveva sollecitato il servizio organizzazione della Direzione Generale che per il tramite del proprio referente aveva comunicato che: “erano sopravvenute direttive che sospendevano in via momentanea tutte le istanze dirette al conseguimento delle indennità di trasferimento d'ufficio; aggiungeva che erano sorti problemi in ordine alle indennità di trasferimento riguardanti i dirigenti e che, pertanto, tutto rimaneva sospeso. Riferiva, inoltre, che la sospensione era generalizzata e, dunque, non si poteva procedere nemmeno alla liquidazione dell'indennità in favore di parte ricorrente nonostante quest'ultimo appartenesse al ruolo professionale e non dirigenziale”. che in data 15.01.2014, su sua richiesta, era stato ritrasferito presso la sede provinciale di Palermo;
chiese, pertanto, condannarsi l' a corrispondergli il trattamento economico CP_3 di trasferimento.
Si costituì in giudizio la convenuta, contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_ chiese il rigetto;
dedusse, in particolare, l' di aver negato il diritto all'indennità in applicazione dell'art. 4, comma 44, l. 183/2011, in base al quale “le indennità e i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguati dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, sono soppressi. L'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguata dalla legge 26 luglio1978, n. 417, è dovuta esclusivamente nel caso di effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio. Sono, inoltre, soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. La disposizione di cui al presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e
2 soccorso pubblico”; in forza di tale norma, “il Direttore generale pro tempore, con la già citata nota prot. n. 0064.24/09/2013.0007661 del 24 settembre 2013, disponeva la sospensione dell'erogazione delle indennità “per tutti gli interessati, in attesa di ulteriori approfondimenti” (cfr.all.n.4).
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza.
Il ricorso va accolto.
Come ribadito dal costante orientamento della Corte di Cassazione in tema di indennità di prima sistemazione, integralmente condiviso da questo Giudice, ai dipendenti dell non è possibile applicare la disposizione di cui all'art. 4, comma 44, CP_1
prima parte, della l. n. 183 del 2011, che prevede la soppressione della predetta indennità, ciò in quanto l'articolo in questione detta una normativa riferibile soltanto ai dipendenti statali e non agli enti diversi dallo Stato, qual è l CP_1
Giova a tal punto riportare le argomentazioni della Suprema Corte di Cassazione:
“…-Per giungere a tale conclusione non è certo decisiva la circostanza che l'art. 4 sia rubricato «Riduzioni delle spese non rimodulabili dei . Pur non volendosi CP_4 negare in assoluto il valore della rubrica nell'interpretazione dei testi di legge poco chiari (v. Cass. n. 2989/2022), in questo caso è certamente da escludere che il riferimento letterale ai soli « nella rubrica ponga un limite CP_4
nell'interpretazione dell'intero art.
4. Infatti, tale articolo di legge, composto originariamente di più di cento commi, contiene disposizioni che espressamente si riferiscono ad enti diversi dallo stato, come il comma 66, che impone obiettivi di risparmio di spesa proprio agli enti previdenziali, tra i quali l Rileva, piuttosto, CP_1 la ben diversa collocazione, nella topografia del vasto art. 4, della disposizione di cui il ricorrente ipotizza la violazione da parte della corte d'appello (comma 44) rispetto alla disposizione che pone una disciplina relativa alle spese degli enti previdenziali (comma
66).
Il comma 44 rientra nel gruppo delle disposizioni («commi da 28 a 51») che, ai sensi del precedente comma 27, «Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze». Viceversa, il comma
66 contiene una disposizione che «Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», come recita il
3 precedente comma 65. Ebbene, il comma 66 non detta agli enti previdenziali specifici obblighi di riduzione delle spese di funzionamento, ma indica un obiettivo complessivo di risparmio («misura non inferiore all'importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014»), che l' l' e l' dovevano CP_1 CP_5 CP_6
raggiungere, «nell'ambito della propria autonomia», adottando «misure di razionalizzazione organizzativa». Dunque, il microsistema dell'art. 4 della legge n. 183 del 2011 depone nel senso di una disciplina differenziata delle misure di riduzione di spesa per ciascun Ministero e, per quanto riguarda il Ministero del Lavoro, viene fissato un obiettivo di risparmio economico di carattere generale, facendo salva l'autonomia organizzativa degli enti previdenziali per la scelta degli strumenti con cui raggiungere quell'obiettivo. Il che porta ad escludere che valgano, per questi enti, le puntuali prescrizioni dettate nel comma 44 con riferimento alla legge n. 836 del 1973 e alla relativa disciplina del «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali». Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che l'art. 21 della legge n. 836 del 1973 e le altre disposizioni della stessa legge delle quali il legislatore ha disposto l'abrogazione non sono mai stati direttamente applicabili al personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quella statale e detta inapplicabilità non è smentita, ma anzi trova conferma nell'art. 26 della stessa legge, con il quale il legislatore dell'epoca aveva stabilito che il trattamento riservato ai dipendenti statali dovesse essere apprezzato, quanto agli altri enti, solo come parametro esterno di commisurazione delle somme riconosciute ai dipendenti di altri enti per istituti analoghi. È altresì opportuno evidenziare che con la contrattualizzazione dell'impiego pubblico, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n.
165/2001 hanno cessato di produrre effetti le disposizioni speciali dettate per i dipendenti pubblici dalle norme previgenti, ove non espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva, che, quanto alle indennità che vengono in rilievo in questa sede, solo per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, dei comparti Ministeri e
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espressamente richiamato la disciplina dettata dalla legge n. 836 del 1973, la quale, quindi, alla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2011 continuava a produrre effetti per il solo personale dello Stato, nei suoi diversi comparti.
4 Plurime ragioni inducono, pertanto, a ritenere inapplicabile ai dipendenti dell' la prima parte del comma 44…-Se si afferma che la prima parte della CP_1 disposizione riguarda solo i dipendenti dello Stato, se ne può dedurre, senza alcun rischio di incoerenza normativa, che anche il successivo richiamo alle «analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro» va riferito ai contratti collettivi di quello che era, all'epoca, il comparto Ministeri. Del pari, con l'esclusione del «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico» si individua un gruppo più ristretto di persone all'interno della categoria dei dipendenti statali, il che è del tutto irrilevante al fine di concludere che siano invece inclusi lavoratori che sono estranei a quella categoria. Una volta stabilito che la disposizione contenuta nell'art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 non trova applicazione nei rapporti di lavoro tra l e i suoi dipendenti, ne consegue l'illegittimità del diniego CP_1
dell'indennità di prima sistemazione che il ricorrente ha motivato con la ritenuta necessità di applicare proprio quella disposizione”. (Cass. Sez. L., 14/07/2023, n.
20311).
Dalle argomentazioni sopra riportate consegue che nel caso in esame trova applicazione l'art. 22 del CCNL del 14.02.2001, non potendosi applicare la diversa disciplina contrattuale dettata per i dirigenti dell' ed invocata dallo stesso non CP_3 essendovi prova che il ricorrente avesse tale qualifica.
Pertanto, risultando pacifiche le circostanze di fatto dedotte da questi a fondamento delle proprie pretese (ovvero l'avvenuto trasferimento d'ufficio da Palermo
a Ragusa nel 2013) non resta che affermare il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità di trasferimento, disciplinata dalla suddetta clausola (e dalla successiva circolare n.90 del 24/07/2006), oltre accessori di legge.
Deve, infine, escludersi che tale diritto possa ritenersi prescritto, avendo il ricorrente tempestivamente interrotto il termine prescrizionale quinquennale decorrente dalla data del trasferimento, prima con la raccomandata A/R del 08/03/2017 (All.8 produzione attorea), quindi con la PEC del 27/01/2020 (All.9) ed infine con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del
5 valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere alcun compenso.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, condanna l' a corrispondere in favore del CP_1 ricorrente l'indennità di trasferimento oltre accessori di legge.
Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro
2.700,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge e distrae in favore dell'avv.to Erasmo Tarantino.
Così deciso in Palermo il 19/11/2025.
IL GIUDICE
AN MA
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. AN MA nella causa civile iscritta al n°797/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to TARANTINO Parte_1
ERASMO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Pizza dei Leoni, n.
49, Palermo
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'avv.to VELARDI FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso la
, sita in VIA MAGGIORE TOSELLI, 5 Controparte_2
PALERMO.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 17/11/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 26/01/2023, convenne Parte_1
in giudizio l' e, avendo premesso: CP_1 di aver prestato servizio presso l'avvocatura distrettuale dell' di Palermo e di CP_1
essere stato trasferito d'ufficio, con provvedimento del Direttore Generale dell'1.02.2013, presso la sede di Ragusa per svolgere in via provvisoria le funzioni di coordinamento periferico dell'ufficio legale in quella sede;
che con successivo provvedimento del 23.04.2013 il Direttore Generale aveva disposto il suo trasferimento presso la sede di Ragusa a decorrere dal 1° maggio 2013;
1 di aver pertanto trasferito la propria residenza presso il comune di Ragusa, ed aver stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo ed un contratto per la fornitura di energia elettrica;
che in data 7.03.2013, per il tramite della direzione Regionale della Sicilia, aveva presentato istanza, supportata dalla documentazione richiesta, per ottenere l'indennità spettante per il trasferimento;
in particolare aveva chiesto che gli venisse corrisposta solamente l'indennità di trasferimento, rinunciando al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio ed all'indennità di trasferta;
che, in assenza di risposta da parte dell'amministrazione, aveva sollecitato il servizio organizzazione della Direzione Generale che per il tramite del proprio referente aveva comunicato che: “erano sopravvenute direttive che sospendevano in via momentanea tutte le istanze dirette al conseguimento delle indennità di trasferimento d'ufficio; aggiungeva che erano sorti problemi in ordine alle indennità di trasferimento riguardanti i dirigenti e che, pertanto, tutto rimaneva sospeso. Riferiva, inoltre, che la sospensione era generalizzata e, dunque, non si poteva procedere nemmeno alla liquidazione dell'indennità in favore di parte ricorrente nonostante quest'ultimo appartenesse al ruolo professionale e non dirigenziale”. che in data 15.01.2014, su sua richiesta, era stato ritrasferito presso la sede provinciale di Palermo;
chiese, pertanto, condannarsi l' a corrispondergli il trattamento economico CP_3 di trasferimento.
Si costituì in giudizio la convenuta, contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_ chiese il rigetto;
dedusse, in particolare, l' di aver negato il diritto all'indennità in applicazione dell'art. 4, comma 44, l. 183/2011, in base al quale “le indennità e i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguati dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, sono soppressi. L'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguata dalla legge 26 luglio1978, n. 417, è dovuta esclusivamente nel caso di effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio. Sono, inoltre, soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. La disposizione di cui al presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e
2 soccorso pubblico”; in forza di tale norma, “il Direttore generale pro tempore, con la già citata nota prot. n. 0064.24/09/2013.0007661 del 24 settembre 2013, disponeva la sospensione dell'erogazione delle indennità “per tutti gli interessati, in attesa di ulteriori approfondimenti” (cfr.all.n.4).
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza.
Il ricorso va accolto.
Come ribadito dal costante orientamento della Corte di Cassazione in tema di indennità di prima sistemazione, integralmente condiviso da questo Giudice, ai dipendenti dell non è possibile applicare la disposizione di cui all'art. 4, comma 44, CP_1
prima parte, della l. n. 183 del 2011, che prevede la soppressione della predetta indennità, ciò in quanto l'articolo in questione detta una normativa riferibile soltanto ai dipendenti statali e non agli enti diversi dallo Stato, qual è l CP_1
Giova a tal punto riportare le argomentazioni della Suprema Corte di Cassazione:
“…-Per giungere a tale conclusione non è certo decisiva la circostanza che l'art. 4 sia rubricato «Riduzioni delle spese non rimodulabili dei . Pur non volendosi CP_4 negare in assoluto il valore della rubrica nell'interpretazione dei testi di legge poco chiari (v. Cass. n. 2989/2022), in questo caso è certamente da escludere che il riferimento letterale ai soli « nella rubrica ponga un limite CP_4
nell'interpretazione dell'intero art.
4. Infatti, tale articolo di legge, composto originariamente di più di cento commi, contiene disposizioni che espressamente si riferiscono ad enti diversi dallo stato, come il comma 66, che impone obiettivi di risparmio di spesa proprio agli enti previdenziali, tra i quali l Rileva, piuttosto, CP_1 la ben diversa collocazione, nella topografia del vasto art. 4, della disposizione di cui il ricorrente ipotizza la violazione da parte della corte d'appello (comma 44) rispetto alla disposizione che pone una disciplina relativa alle spese degli enti previdenziali (comma
66).
Il comma 44 rientra nel gruppo delle disposizioni («commi da 28 a 51») che, ai sensi del precedente comma 27, «Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze». Viceversa, il comma
66 contiene una disposizione che «Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», come recita il
3 precedente comma 65. Ebbene, il comma 66 non detta agli enti previdenziali specifici obblighi di riduzione delle spese di funzionamento, ma indica un obiettivo complessivo di risparmio («misura non inferiore all'importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014»), che l' l' e l' dovevano CP_1 CP_5 CP_6
raggiungere, «nell'ambito della propria autonomia», adottando «misure di razionalizzazione organizzativa». Dunque, il microsistema dell'art. 4 della legge n. 183 del 2011 depone nel senso di una disciplina differenziata delle misure di riduzione di spesa per ciascun Ministero e, per quanto riguarda il Ministero del Lavoro, viene fissato un obiettivo di risparmio economico di carattere generale, facendo salva l'autonomia organizzativa degli enti previdenziali per la scelta degli strumenti con cui raggiungere quell'obiettivo. Il che porta ad escludere che valgano, per questi enti, le puntuali prescrizioni dettate nel comma 44 con riferimento alla legge n. 836 del 1973 e alla relativa disciplina del «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali». Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che l'art. 21 della legge n. 836 del 1973 e le altre disposizioni della stessa legge delle quali il legislatore ha disposto l'abrogazione non sono mai stati direttamente applicabili al personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quella statale e detta inapplicabilità non è smentita, ma anzi trova conferma nell'art. 26 della stessa legge, con il quale il legislatore dell'epoca aveva stabilito che il trattamento riservato ai dipendenti statali dovesse essere apprezzato, quanto agli altri enti, solo come parametro esterno di commisurazione delle somme riconosciute ai dipendenti di altri enti per istituti analoghi. È altresì opportuno evidenziare che con la contrattualizzazione dell'impiego pubblico, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n.
165/2001 hanno cessato di produrre effetti le disposizioni speciali dettate per i dipendenti pubblici dalle norme previgenti, ove non espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva, che, quanto alle indennità che vengono in rilievo in questa sede, solo per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, dei comparti Ministeri e
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espressamente richiamato la disciplina dettata dalla legge n. 836 del 1973, la quale, quindi, alla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2011 continuava a produrre effetti per il solo personale dello Stato, nei suoi diversi comparti.
4 Plurime ragioni inducono, pertanto, a ritenere inapplicabile ai dipendenti dell' la prima parte del comma 44…-Se si afferma che la prima parte della CP_1 disposizione riguarda solo i dipendenti dello Stato, se ne può dedurre, senza alcun rischio di incoerenza normativa, che anche il successivo richiamo alle «analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro» va riferito ai contratti collettivi di quello che era, all'epoca, il comparto Ministeri. Del pari, con l'esclusione del «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico» si individua un gruppo più ristretto di persone all'interno della categoria dei dipendenti statali, il che è del tutto irrilevante al fine di concludere che siano invece inclusi lavoratori che sono estranei a quella categoria. Una volta stabilito che la disposizione contenuta nell'art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 non trova applicazione nei rapporti di lavoro tra l e i suoi dipendenti, ne consegue l'illegittimità del diniego CP_1
dell'indennità di prima sistemazione che il ricorrente ha motivato con la ritenuta necessità di applicare proprio quella disposizione”. (Cass. Sez. L., 14/07/2023, n.
20311).
Dalle argomentazioni sopra riportate consegue che nel caso in esame trova applicazione l'art. 22 del CCNL del 14.02.2001, non potendosi applicare la diversa disciplina contrattuale dettata per i dirigenti dell' ed invocata dallo stesso non CP_3 essendovi prova che il ricorrente avesse tale qualifica.
Pertanto, risultando pacifiche le circostanze di fatto dedotte da questi a fondamento delle proprie pretese (ovvero l'avvenuto trasferimento d'ufficio da Palermo
a Ragusa nel 2013) non resta che affermare il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità di trasferimento, disciplinata dalla suddetta clausola (e dalla successiva circolare n.90 del 24/07/2006), oltre accessori di legge.
Deve, infine, escludersi che tale diritto possa ritenersi prescritto, avendo il ricorrente tempestivamente interrotto il termine prescrizionale quinquennale decorrente dalla data del trasferimento, prima con la raccomandata A/R del 08/03/2017 (All.8 produzione attorea), quindi con la PEC del 27/01/2020 (All.9) ed infine con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del
5 valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere alcun compenso.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, condanna l' a corrispondere in favore del CP_1 ricorrente l'indennità di trasferimento oltre accessori di legge.
Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro
2.700,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge e distrae in favore dell'avv.to Erasmo Tarantino.
Così deciso in Palermo il 19/11/2025.
IL GIUDICE
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