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16 settembre 1967
16 settembre 1967
Art. 3.
Dopo l' articolo 12 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e' aggiunto il seguente articolo 12-bis:
"Art. 12-bis. - Ai fini della tutela della agricoltura e della selvaggina stanziale protetta, il territorio della Provincia puo' essere sottoposto, tutto o in parte, a regime di caccia controllata, con deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo presidente.
Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di numero di capi di selvaggina stanziale protetta da abbattere.
Tutti i titolari di licenza di caccia e di uccellagione possono esercitare la caccia e l'uccellagione nelle localita' sottoposte al regime di caccia controllata, osservando le condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale che sara' predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere delle associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico. Il regolamento e' reso esecutivo dal presidente del Comitato provinciale della caccia.
Le limitazioni di tempo di cui al presente articolo si estendono alle riserve di caccia di nuova costituzione o per le quali intervenga decreto di rinnovo, qualora il territorio della Provincia nel quale sono ubicate sia stato assoggettato al regime predetto.
I Comitati provinciali della caccia, per la gestione della caccia controllata, possono avvalersi del concorso degli organi locali delle associazioni venatorie di cui sopra, particolarmente idonee a fornire tale collaborazione.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 100.000".
Dopo l' articolo 12 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e' aggiunto il seguente articolo 12-bis:
"Art. 12-bis. - Ai fini della tutela della agricoltura e della selvaggina stanziale protetta, il territorio della Provincia puo' essere sottoposto, tutto o in parte, a regime di caccia controllata, con deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo presidente.
Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di numero di capi di selvaggina stanziale protetta da abbattere.
Tutti i titolari di licenza di caccia e di uccellagione possono esercitare la caccia e l'uccellagione nelle localita' sottoposte al regime di caccia controllata, osservando le condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale che sara' predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere delle associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico. Il regolamento e' reso esecutivo dal presidente del Comitato provinciale della caccia.
Le limitazioni di tempo di cui al presente articolo si estendono alle riserve di caccia di nuova costituzione o per le quali intervenga decreto di rinnovo, qualora il territorio della Provincia nel quale sono ubicate sia stato assoggettato al regime predetto.
I Comitati provinciali della caccia, per la gestione della caccia controllata, possono avvalersi del concorso degli organi locali delle associazioni venatorie di cui sopra, particolarmente idonee a fornire tale collaborazione.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 100.000".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 05/04/1971, n. 69Provvedimento: […] nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 12 bis dei testo unico sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016 (aggiunto dall'art. 3 della legge 2 agosto 1967, n. 799), promossi con ordinanza emessa il 30 giugno 1969 dal pretore di Conegliano nel procedimento penale a carico di DO UG, iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969, e con cinque ordinanze emesse il 4 febbraio 1970 dallo stesso pretore in altrettanti procedimenti penali rispettivamente a carico di OD IO, De PO AN, ED TO, OL DO e SE LU, iscritte ai nn. 168, 169, 170, 171 e 172 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970.Leggi di più...
- non viola il principio di legalita' ex art. 25, secondo comma, della costituzione·
- condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal comitato provinciale per la caccia·
- sent. 69/71. caccia·
- esclusione di illegittimita' costituzionale. reati e pene·
- interpretazione.·
- attivita' venatoria svolta in localita' sottoposte al regime di caccia controllata·
- ammenda per il caso di inosservanza·
- t.u. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 12 bis (aggiunto dall'art. 3 della legge 2 agosto 1967, n. 799)·
- principio di legalita'·
- costituzione, art. 25, secondo comma