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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/08/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA n.
N.R.G. 1358 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. MARIA ROSARIA CUOMO PRESIDENTE
Dott. SERENA SOMMARIVA CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 11 Marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 3118/2024 del Tribunale di Milano, estensore Giudice Dott. Claudia Tosoni, promossa
DA
- (c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Silvia Balestro e Avv. Giulia Moroni, presso lo studio dei quali è domiciliata in Milano, Corso Italia n. 8
APPELLANTE
CONTRO
- c.f. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1 dell'Avv. Silvana Mostacchi ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell'Ente in Milano, via Savarè n.1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 16/12/2024.
Per l'appellato: come da memoria di costituzione depositata in data 18/02/2025.
FATTO E DIRITTO
1
Con sentenza n. 3118/24 il Tribunale di Milano, rigettava, compensando le spese, il ricorso proposto da , volto a far dichiarare irripetibile Parte_1
l'indebito pari ad Euro 4.401,11 – periodo dal 12/2016 al 07/2021 – maturato sulla pensione anticipata decorrente dal 6/12/16.
La domanda di pensione della ricorrente in data 5.10.2016 veniva accolta il
6.12.2016 in via provvisoria, per contribuzione in attesa di conferma (cfr.doc.1 e 2 prodotti dalla ricorrente e doc 1 di ). CP_1
La comunicazione del 16.12.16 riporta infatti che: “La liquidazione e stata effettuata IN VIA PROVVISORIA per contribuzione in attesa di conferma. Appena gli uffici disporranno di tutti gli elementi necessari, la prestazione sarà liquidata in via definitiva e si procederà alla corresponsione delle somme ancora dovute ovvero al recupero di quelle corrisposte in eccesso”.
In data 10.7.2017, con ulteriore comunicazione, informava la beneficiata che CP_1 la pensione era stata ricalcolata ad importo invariato senza tuttavia indicare la sua trasformazione in definitiva.
La ricorrente, a seguito del pensionamento, aveva comunque continuato a prestare attività lavorativa per un anno e, in relazione a tale periodo ha dunque presentato domanda di ricalcolo, chiedendo, nell'aprile 2021, il supplemento di pensione.
Nelle more, e precisamente in data 28.6.2021, la pensione della ricorrente veniva effettivamente trasformata in definitiva (doc.3 prodotto da ) e, a seguito della CP_1 variazione dei dati di calcolo originari della pensione (nello specifico la variazione/rivalutazione degli importi imputati a titolo di CIG in deroga nell'anno
2012) effettuava un ricalcolo che comportava una riduzione dell'importo CP_1 mensile lordo, da €. 2.868,48 a €. 2.795,83, sempre con decorrenza 12/2016.
Dalla suddetta elaborazione scaturiva un indebito lordo per il periodo dal 12/2016 al 07/2021 di € 4.401,11, importo che, nettizzato ex art. 150 D.L. n. 34/2020 per gli anni dal 2016 al 2020, comportava a carico della ricorrente l'indebito di € 3.282,87 notificato, con provvedimento del 30.9.2021, in data 25.10.2021.
Con successiva comunicazione del 9.11.2021 (doc.5 prodotto da ) veniva CP_1 quindi comunicato l'avvio del recupero rateale del debito su pensione;
il recupero
è stato effettuato dalla rata di febbraio 2022 alla rata di febbraio 2023, e risulta estinto per pagamento.
2
Il Tribunale ha ritenuto che sia la comunicazione di accoglimento del dicembre CP_ 2016 che il ricalcolo con comunicazione del 10/7/2017 fossero dati provvisori e solo con la comunicazione in data 28/06/21 la pensione veniva effettivamente trasformata in “definitiva”; richiamata la giurisprudenza sul punto, il Tribunale ha quindi considerato legittima la ripetizione, proprio perché operata in sede di
“definitività” dei calcoli, risultando irrilevanti, ai fini dell'art. 13 L. 412/91, gli
“errori” su calcoli provvisori.
Ha proposto tempestivo appello censurando la sentenza per “errata Parte_1 motivazione”: eccepisce che mentre nella comunicazione del 2016 vi era la espressa CP_ riserva di verifica da parte dell' e veniva indicata la misura pensionistica come
“provvisoria”, nella seconda comunicazione del 10/07/17, titolata “Riliquidazione pensione n. 11091721 cat. VO decorrenza 1 dicembre 2016” che lasciava invariata la misura, la stessa non veniva definita come “provvisoria” ed inoltre nel portale CP_
“DomusWeb” veniva invece, sub “esiti”, descritta come “liquidazione definitiva della prestazione”.
L'appellante ritiene quindi che a quella data – luglio 2017 - debba essere CP_ riconosciuta la definitività del calcolo della pensione, anche se solo nel 2021 l' da atto della formale trasformazione da provvisoria a definitiva e soltanto allora precisa l'indebito maturato. CP_ Resiste l' con memoria del 28/02/2025 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza dell'11 marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è infondato.
Osserva in particolare il Collegio di condividere l'iter argomentativo di cui all'impugnata sentenza, in quanto fondato su una corretta applicazione della normativa applicabile alla fattispecie in esame. CP_ La controversia riguarda la ripetibilità delle somme versate dall' alla odierna appellante a titolo di pensione VO, provvisoriamente liquidata in data 16/12/2016, oggetto di ulteriore comunicazione, senza variazioni, del 10/07/2017 ed infine trasformata in definitiva in data 28/06/2021, in un importo inferiore.
Dirimente nel caso di specie, come correttamente ha evidenziato il giudice di primo
3
grado, è la natura provvisoria della pensione riconosciuta all'appellante nel dicembre 2016, così come provvisoria anche nella comunicazione del 2017, risultando l'attribuzione formale e definitiva solo nell' esplicito provvedimento comunicato alla pensionata il 28/06/2021.
La tesi appellante, secondo la quale la pensione fossa stata trasformata in definitiva già con la comunicazione del 2017, è infondata, poiché quest'ultima missiva aveva ad oggetto un mero ricalcolo, tant'è che non viene fatta menziona alcuna della trasformazione della prestazione pensionistica in definitiva, natura che invece è dichiarata espressamente tale nel provvedimento del 28/06/21, da cui scaturisce l'indebito per cui è causa.
La disciplina di cui all'art. 52 L. 88/89 come autenticamente interpretata dall'art. 13 L. 412/91, prevede chiaramente che la prevista sanatoria interviene nel caso in cui la prestazione sia stata erogata a seguito di una modifica del provvedimento che successivamente abbia assunto natura definitiva. Qualora venga conferita la pensione provvisoria è del tutto ammissibile che la medesima sia soggetta ad una nuova diversa valutazione. Anche la Corte di Cassazione ha precisato che “Per effetto della riforma dell'art. 52 sono escluse dal beneficio dell'irripetibilità tutte le somme erogate in forza di un provvedimento provvisorio” (Cass. 8564/2016).
Alcuna valenza probatoria decisiva può inoltre attribuirsi al mero estratto della procedura Domus Web, la quale non ha carattere vincolante per l'Ente; oltretutto il provvedimento del 2017 non aveva comportato neanche alcun ricalcolo della pensione, rimasta invariata nella misura provvisoria.
In relazione infine al dedotto affidamento della appellante a che la prestazione fosse nella misura come riconosciuta nel periodo oggetto della richiesta di indebito, si precisa che alcuna tutela di affidamento può riconoscersi, poiché fin quando la liquidazione non divenga definitiva e così comunicata, il pensionato non può riporre affidamento sulle somme corrisposte.
L'indebito de quo, stante la provvisorietà della prima liquidazione, deve essere ricondotto nell'alveo dell'indebito oggettivo e sul punto il 2° comma dell'art. 2033
c.c. prevede che la buona o la mala fede del ricevente assume rilevanza soltanto ai fini della quantificazione degli interessi, senza inficiare invece la legittimità della restituzione.
4
In conclusione, la sentenza appellata va integralmente confermata.
Tenuto conto della peculiarità delle questioni sussistono giuste ragioni per compensare le spese del grado.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 3118/2024 del Tribunale di Milano.
Spese del grado compensate.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 11 Marzo 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Maria Rosaria Cuomo
5
N.R.G. 1358 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. MARIA ROSARIA CUOMO PRESIDENTE
Dott. SERENA SOMMARIVA CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 11 Marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 3118/2024 del Tribunale di Milano, estensore Giudice Dott. Claudia Tosoni, promossa
DA
- (c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Silvia Balestro e Avv. Giulia Moroni, presso lo studio dei quali è domiciliata in Milano, Corso Italia n. 8
APPELLANTE
CONTRO
- c.f. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1 dell'Avv. Silvana Mostacchi ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell'Ente in Milano, via Savarè n.1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 16/12/2024.
Per l'appellato: come da memoria di costituzione depositata in data 18/02/2025.
FATTO E DIRITTO
1
Con sentenza n. 3118/24 il Tribunale di Milano, rigettava, compensando le spese, il ricorso proposto da , volto a far dichiarare irripetibile Parte_1
l'indebito pari ad Euro 4.401,11 – periodo dal 12/2016 al 07/2021 – maturato sulla pensione anticipata decorrente dal 6/12/16.
La domanda di pensione della ricorrente in data 5.10.2016 veniva accolta il
6.12.2016 in via provvisoria, per contribuzione in attesa di conferma (cfr.doc.1 e 2 prodotti dalla ricorrente e doc 1 di ). CP_1
La comunicazione del 16.12.16 riporta infatti che: “La liquidazione e stata effettuata IN VIA PROVVISORIA per contribuzione in attesa di conferma. Appena gli uffici disporranno di tutti gli elementi necessari, la prestazione sarà liquidata in via definitiva e si procederà alla corresponsione delle somme ancora dovute ovvero al recupero di quelle corrisposte in eccesso”.
In data 10.7.2017, con ulteriore comunicazione, informava la beneficiata che CP_1 la pensione era stata ricalcolata ad importo invariato senza tuttavia indicare la sua trasformazione in definitiva.
La ricorrente, a seguito del pensionamento, aveva comunque continuato a prestare attività lavorativa per un anno e, in relazione a tale periodo ha dunque presentato domanda di ricalcolo, chiedendo, nell'aprile 2021, il supplemento di pensione.
Nelle more, e precisamente in data 28.6.2021, la pensione della ricorrente veniva effettivamente trasformata in definitiva (doc.3 prodotto da ) e, a seguito della CP_1 variazione dei dati di calcolo originari della pensione (nello specifico la variazione/rivalutazione degli importi imputati a titolo di CIG in deroga nell'anno
2012) effettuava un ricalcolo che comportava una riduzione dell'importo CP_1 mensile lordo, da €. 2.868,48 a €. 2.795,83, sempre con decorrenza 12/2016.
Dalla suddetta elaborazione scaturiva un indebito lordo per il periodo dal 12/2016 al 07/2021 di € 4.401,11, importo che, nettizzato ex art. 150 D.L. n. 34/2020 per gli anni dal 2016 al 2020, comportava a carico della ricorrente l'indebito di € 3.282,87 notificato, con provvedimento del 30.9.2021, in data 25.10.2021.
Con successiva comunicazione del 9.11.2021 (doc.5 prodotto da ) veniva CP_1 quindi comunicato l'avvio del recupero rateale del debito su pensione;
il recupero
è stato effettuato dalla rata di febbraio 2022 alla rata di febbraio 2023, e risulta estinto per pagamento.
2
Il Tribunale ha ritenuto che sia la comunicazione di accoglimento del dicembre CP_ 2016 che il ricalcolo con comunicazione del 10/7/2017 fossero dati provvisori e solo con la comunicazione in data 28/06/21 la pensione veniva effettivamente trasformata in “definitiva”; richiamata la giurisprudenza sul punto, il Tribunale ha quindi considerato legittima la ripetizione, proprio perché operata in sede di
“definitività” dei calcoli, risultando irrilevanti, ai fini dell'art. 13 L. 412/91, gli
“errori” su calcoli provvisori.
Ha proposto tempestivo appello censurando la sentenza per “errata Parte_1 motivazione”: eccepisce che mentre nella comunicazione del 2016 vi era la espressa CP_ riserva di verifica da parte dell' e veniva indicata la misura pensionistica come
“provvisoria”, nella seconda comunicazione del 10/07/17, titolata “Riliquidazione pensione n. 11091721 cat. VO decorrenza 1 dicembre 2016” che lasciava invariata la misura, la stessa non veniva definita come “provvisoria” ed inoltre nel portale CP_
“DomusWeb” veniva invece, sub “esiti”, descritta come “liquidazione definitiva della prestazione”.
L'appellante ritiene quindi che a quella data – luglio 2017 - debba essere CP_ riconosciuta la definitività del calcolo della pensione, anche se solo nel 2021 l' da atto della formale trasformazione da provvisoria a definitiva e soltanto allora precisa l'indebito maturato. CP_ Resiste l' con memoria del 28/02/2025 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza dell'11 marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è infondato.
Osserva in particolare il Collegio di condividere l'iter argomentativo di cui all'impugnata sentenza, in quanto fondato su una corretta applicazione della normativa applicabile alla fattispecie in esame. CP_ La controversia riguarda la ripetibilità delle somme versate dall' alla odierna appellante a titolo di pensione VO, provvisoriamente liquidata in data 16/12/2016, oggetto di ulteriore comunicazione, senza variazioni, del 10/07/2017 ed infine trasformata in definitiva in data 28/06/2021, in un importo inferiore.
Dirimente nel caso di specie, come correttamente ha evidenziato il giudice di primo
3
grado, è la natura provvisoria della pensione riconosciuta all'appellante nel dicembre 2016, così come provvisoria anche nella comunicazione del 2017, risultando l'attribuzione formale e definitiva solo nell' esplicito provvedimento comunicato alla pensionata il 28/06/2021.
La tesi appellante, secondo la quale la pensione fossa stata trasformata in definitiva già con la comunicazione del 2017, è infondata, poiché quest'ultima missiva aveva ad oggetto un mero ricalcolo, tant'è che non viene fatta menziona alcuna della trasformazione della prestazione pensionistica in definitiva, natura che invece è dichiarata espressamente tale nel provvedimento del 28/06/21, da cui scaturisce l'indebito per cui è causa.
La disciplina di cui all'art. 52 L. 88/89 come autenticamente interpretata dall'art. 13 L. 412/91, prevede chiaramente che la prevista sanatoria interviene nel caso in cui la prestazione sia stata erogata a seguito di una modifica del provvedimento che successivamente abbia assunto natura definitiva. Qualora venga conferita la pensione provvisoria è del tutto ammissibile che la medesima sia soggetta ad una nuova diversa valutazione. Anche la Corte di Cassazione ha precisato che “Per effetto della riforma dell'art. 52 sono escluse dal beneficio dell'irripetibilità tutte le somme erogate in forza di un provvedimento provvisorio” (Cass. 8564/2016).
Alcuna valenza probatoria decisiva può inoltre attribuirsi al mero estratto della procedura Domus Web, la quale non ha carattere vincolante per l'Ente; oltretutto il provvedimento del 2017 non aveva comportato neanche alcun ricalcolo della pensione, rimasta invariata nella misura provvisoria.
In relazione infine al dedotto affidamento della appellante a che la prestazione fosse nella misura come riconosciuta nel periodo oggetto della richiesta di indebito, si precisa che alcuna tutela di affidamento può riconoscersi, poiché fin quando la liquidazione non divenga definitiva e così comunicata, il pensionato non può riporre affidamento sulle somme corrisposte.
L'indebito de quo, stante la provvisorietà della prima liquidazione, deve essere ricondotto nell'alveo dell'indebito oggettivo e sul punto il 2° comma dell'art. 2033
c.c. prevede che la buona o la mala fede del ricevente assume rilevanza soltanto ai fini della quantificazione degli interessi, senza inficiare invece la legittimità della restituzione.
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In conclusione, la sentenza appellata va integralmente confermata.
Tenuto conto della peculiarità delle questioni sussistono giuste ragioni per compensare le spese del grado.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 3118/2024 del Tribunale di Milano.
Spese del grado compensate.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 11 Marzo 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Maria Rosaria Cuomo
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