Sentenza 25 marzo 1998
Massime • 1
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice della strada, approvato con il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, l'inottemperanza all'invito impartito dalla competente autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documentazione ai fini dell'accertamento di violazioni amministrative previste dal detto codice, non è punibile ai sensi dell'art.650 cod. pen., poiché il comma ottavo dell'art.180 del nuovo Codice della strada sanziona tal genere di inottemperanze con pena pecuniaria amministrativa, di tal che detta condotta non costituisce più illecito penale, in applicazione del principio di specialità di cui all'art. 9, comma primo, della legge 24 novembre 1981 n.689, ma mero illecito amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/1998, n. 4796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4796 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 25.03.1998
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N.374
3.Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 03237/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) GE LF n. il 31.05.1937
avverso sentenza del 21.10.1996 PRETORE di FOLIGNOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore Generale dr. Elena PACIOTTI
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
OSSERVA:
1. Con sentenza in data 21 ottobre 1996 il Pretore di Perugia sezione distaccata di Foligno condannava GE RA, imputato del reato di cui all'art. 650 c.p. (inottemperanza all'ordine impartitogli dai Carabinieri di Foligno di consegnare alla Polizia stradale di Foligno documenti di trasporto, foglio di registrazione del cronotachigrafo e fogli di registrazione di veicolo relativi il proprio autocarro), alla pena di lire trecentomila di ammenda. Il giudice del merito precisava che quanto contestato all'imputato era stato comprovato dalle testimonianze di LV RI e DE ME, appartenenti alla Polizia di Stato, i quali confermavano che l'imputato, invitato dalla Polizia della Strada di Foligno a esibire i documenti relativi al proprio autocarro dopo che non si era fermato ad una barriera autostradale, non aveva ottemperato a detto ordine.
2. L'imputato, per il tramite del proprio difensore, proponeva appello - più correttamente qualificato ricorso per cassazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 568 co. 5^ e 593 co. 3^ c.p.p., dalla Corte d'appello di Perugia, che con ordinanza in data 12 gennaio 1998 rimetteva gli atti a questa Corte di cassazione - deducendo che il fatto non era previsto come reato, giusto il disposto dell'art. 180 co. 8^ d.l.vo. 30.4.1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e che, in ogni caso, l'imputato non aveva commesso il fatto in quanto, seppure con qualche giorno di ritardo, aveva consegnato la documentazione richiestagli alla Polizia Stradale di Perugia. In via subordinata lamentava l'eccessività della pena inflittagli in considerazione della minima gravità del fatto contestatogli.
3. L'impugnazione è meritevole d'accoglimento.
Invero questa Corte ha costantemente affermato (cfr., ex plurimis, Sez. I, 26. 33.1993, ric. p.g. in proc. Storni) che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice della strada, approvato con il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, l'inottemperanza all'invito impartito dalla competente autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documentazione al fini dell'accertamento di violazioni amministrative previste dal detto codice non è punibile ai sensi dell'art. 650 c.p., poiché il comma ottavo dell'art. 180 del nuovo Codice della strada sanziona tal genere di inottemperanze con pena pecuniaria amministrativa, di tal che detta condotta - per costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte antecedente all'entrata in vigore del d.l.vo. 285/1992 sanzionata penalmente dall'art. 650 c.p. - non costituisce più illecito penale, in applicazione del principio di specialità di cui all'art. 9 co. 1^ legge 24.11.1981 n. 689 ma mero illecito amministrativo.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe tutti gli altri dedotti dal ricorrente.
In applicazione del quarto comma dell'art. 220 d.l.vo. 30.4.1992 n. 285 gli atti relativi alla violazione attribuita all'odierno ricorrente - commessa in epoca, il 18 febbraio 1994, successiva all'entrata in vigore del nuovo Codice della strada - devono essere trasmessi, per quanto di competenza, al comando che ha comunicato all'autorità giudiziaria la notizia di reato, che, nella specie, si identifica con Comando della Polizia stradale di Foligno. In proposito è opportuno riaffermare (cfr., tra le molte, Cass. Sez. I, 15.4.1993, ric. Baiocco) che l'obbligo per l'autorità giudiziaria, allorquando accerta che il fatto in applicazione dell'art. 180 co. 8^ d.l.vo. 285/1992 non è più previsto come reato, ma punito soltanto con sanzione amministrativa, di trasmettere gli atti alla competente autorità amministrativa concerne soltanto le condotte commesse in epoca successiva alla data - 1 gennaio 1993 - dell'entrata in vigore del nuovo Codice della strada, in quanto, in mancanza di una norma transitoria analoga a quella dell'art. 40 della legge 21.11.1981 n. 689, derogatrice del principio di legalità
sancito anche per gli illeciti amministrativi dall'art. 1 della predetta legge, la nuova sanzione amministrativa non ha efficacia retroattiva e non si applica, pertanto, alle violazioni commesse in tempi antecedenti all'entrata in vigore della nuova normativa stradale.
P. Q. M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Dispone trasmettersi gli atti al Comando della Polizia Stradale Di Foligno.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 1998