Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00560/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00440/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 440 del 2025, proposto da
OV De IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Camerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di L'Aquila, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del diniego opposto dal Comune e quindi l'obbligo dell'ente di consegnare la documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. IO LE ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.§. Avendo ricevuto in data 16.7.2025 la notifica, mediante il servizio postale, dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 11/2025, con la lettera in data 22.7.2025, spedita via pec in data 13.8.2025 la ricorrente ha chiesto al Comune di L’Aquila di poter accedere alla documentazione del relativo fascicolo.
Nello specifico la ricorrente ha chiesto copia:
“- della segnalazione pervenuta all’Ispettorato Urbanistico comunale, richiamata nella premessa dell’ordinanza anzidetta;
- dell’intero fascicolo presente presso lo SUAP concernente la richiesta di rilocalizzazione temporanea di attività produttiva prot. 688 del 14.9.2009, comprensivo della “presa d’atto” 121/2009 del 10.11.2009;
- della comunicazione di avvio del procedimento prot. 126391 del 27.11.2024 con prova dell’avvenuta consegna ai destinatari;
- della nota prot. 53814 in data 15.5.2025 con la quale la P.M. ha fatto pervenire le risultanze del sopralluogo effettuato il 30.4.2025”.
Non avendo avuto riscontro da parte del Comune, la ricorrente ha impugnato l’asserito silenzio diniego.
Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.§. Costituisce approdo pacifico, e condiviso anche da questo collegio, quello secondo cui il decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso non consuma il potere della P.A., che può, quindi, sempre pronunciarsi in modo esplicito sull'istanza stessa anche nel senso di un suo tardivo accoglimento.
Nel caso in esame, dopo la formazione del silenzio rigetto, il Comune dell’Aquila ha provveduto a mettere a disposizione della parte ricorrente i documenti richiesti e con nota del 15 ottobre 2025 ha comunicato “che questo Ufficio ha provveduto a contattarLa e a mettere a disposizione, presso i nostri uffici, la documentazione richiesta in libera visione, in formato cartaceo.
Nonostante il Suo rifiuto di procedere alla visione diretta, si trasmette in allegato una parte della documentazione richiesta, consistente in:
1 Segnalazione pervenuta all'ispettorato Urbanistico prot 117822 del 5.11.2024
2 Comunicazione di avvio procedimento prot. 126391 del 27.11.2024 LI-
3 Risultanze del sopralluogo effettuato il 30.04.2025 con prot 53814 del 15.05.2025
Per quanto concerne, invece, la documentazione relativa all'intero fascicolo SUAP, si segnala che, vista la consistenza del materiale e la presenza di elaborati grafici di notevoli dimensioni, il rilascio in formato digitale richiede una Sua autorizzazione alla spesa, necessaria per l'invio alla copisteria incaricata della digitalizzazione. Una volta predisposti, i file potranno essere ritirati direttamente presso la copisteria”.
Con successiva memoria depositata in giudizio, la ricorrente lamenta che l’ente resistente ha trasmesso solo parte della documentazione richiesta, senza dimostrare, peraltro, se, e come, la comunicazione di avvio del procedimento sia stata effettivamente trasmessa.
Sul punto appare evidente che la trasmissione di alcuni soltanto dei documenti richiesti è giustificata espressamente dalla “consistenza del materiale e la presenza di elaborati grafici di notevoli dimensioni” e, in ogni caso, l’Amministrazione ha messo a disposizione l’intero fascicolo.
Quanto alla mancata dimostrazione che la comunicazione di avvio del procedimento sia stata effettivamente trasmessa, si deve sottolineare che l’istanza di accesso a documenti amministrativi non può comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta gravando, su quest’ultimo, esclusivamente il dovere di rendere accessibili i documenti in suo possesso.
Lo strumento dell’accesso non può essere utilizzato in modo disfunzionale, rispetto alla tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa, per essere trasformato in uno strumento di intralcio al buon funzionamento dell’amministrazione. Pertanto è necessario che anche in tale ambito venga applicato il principio di buona fede e di leale collaborazione tra cittadini e Pubblica Amministrazione.
3.§. Per i motivi predetti il ricorso deve essere dichiarato improcedibile in considerazione della messa a disposizione della ricorrente della documentazione richiesta.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
1) dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe;
2) nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER NI, Presidente
IO LE ET, Consigliere, Estensore
Maria Colagrande, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO LE ET | ER NI |
IL SEGRETARIO